NON CI RESTA CHE PIANGERE ( da Mauro)

 

Evidentemente sono in circolazione diverse versioni, sia delle norme che regolamentano il Polo Unico della medicina fiscale che della ipotesi di accordo in corso di approvazione, oppure si fa un po’ di confusione tra termine ordinatorio e perentorio.

Il decreto ministeriale 2 agosto 2017, con il quale è stato emanato l’atto di indirizzo previsto dall’articolo 55 septies, comma 2bis, del decreto legislativo 165/2001, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30  settembre 2017 ed entrato in vigore, il 15 ottobre.

La data entro la quale doveva essere sottoscritta la convenzione, 31 agosto 2017, prevista dall’articolo 22, del decreto legislativo 75/2017, è un semplice termine ordinatorio, tanto è vero che, la stessa norma, aveva previsto che l’atto di indirizzo contenesse la disciplina transitoria nella eventualità del mancato rispetto della data del 31 agosto….

Analogo discorso riguarda l’entrata in vigore della ipotesi di accordo in corso di approvazione che, all’articolo 2, comma 3, recita“la convenzione entra in vigore dal primo giorno del mese successivo, decorsi sei mesi dalla data della stipula…”

Fermo restando che bisognerebbe comprendere come viene individuata la data della stipula dalla qualedecorrono i sei mesi, (dal 30 luglio? Dal 4 agosto, data di invio delle mail di conferma? Dal 15 ottobre, apposizione firma autografa? Dalla data di sottoscrizione della convenzione definitiva dopo nulla osta dei ministeri, non della ipotesi di accordo?) ma, anche in questo caso, si tratta di un termine puramente ordinatorio visto che, tra l’altro, non èprevisto nessun ristoro nel caso in cui non venisse rispettata la scadenza (della serie: chi è causa del suo mal…..).

Inoltre, preoccuparsi oggi, delle risorse assegnate per il Polo Unico della medicina fiscale, o del loro “spacchettamento” quando ormai i buoi sono usciti della stalla, è veramente divertente.

E’ oltre un anno che si sono lanciati appelli, ignorati e derisi, sulla commistione delle risorse per il Polo Unico con quelle previste per il convenzionamento degli 820 medici, stabilito dalla legge di Bilancio 160/2019 e adesso si abbaia alla luna.

Tra l’altro, l’ipotesi di accordo in corso di approvazione, come ampiamente dimostrato in altri post (per chi ha difficoltà con l’uso del pallottoliere si ricordano le lezioni gratuite in DAD fino al 30 giugno), comporterà una contrazione dei compensi fino al 30% rispetto alla disciplina vigente, ancorche i compensi siano fermi al 2008.

Anche in questo caso, sarebbe divertente se venisse chiesto all’Istituto di riconoscere la differenza retributiva tra quanto previsto dalla convenzione e i compensi vigenti, caso mai calcolando anche gli interessi. Questo scherzetto comporterebbe un salasso, per i medici fiscali, di oltre 1.000,00 euro al mese a far data dal 31 agosto 2017 da restituire “sull’unghia”!!!!!

Inutile ricordare, inoltre, che:

in base alla disciplina vigente e alle due norme di legge approvate che hanno trasformato l’incarico ad esaurimento e riconosciuta la priorità, si è finalmente raggiunta, dopo oltre 30 anni, una vera stabilizzazione che non potrà, invece, essere garantita dalla ipotesi di accordo in corso di approvazione;

nulla varia, rispetto alla disciplina vigente, per quanto riguarda la tutela per la malattia perchè i primi 30 giorni di assenza vengono coperti, come accade attualmente, tramite la sottoscrizione di una polizza assicurativa con una compagnia privata;

le 90 visite indicate nella ipotesi di accordo, non costituiscono un “numero fisso” in quanto, non essendo previsto il carico blindato, con le garanzie e le tutele che questo comporta in caso di mancata assegnazione, diventano un mero parametro di riferimento;

l’indennità di disponibilità mensile, è condizionata da una disponibilità costante in assenza della quale, tranne che le assenze per permessi sindacali, non è dato sapere se viene decurtata o completamente azzerata;

l’INPS verserà solo il 13% (non è indicato se le risorse utilizzate saranno quelle del Polo Unico) per quanto riguarda i contributi previdenziali, mentre la restante parte, sempre il 13% a fine vigenza contrattuale, resta a carico del medico.

Il Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il piacere, si informi! Ha capito?”

mauro

 

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