NON CI RESTA CHE PIANGERE ( da Mauro)
Evidentemente sono in circolazione diverse versioni,
sia delle norme che regolamentano il Polo Unico della medicina fiscale che
della ipotesi di accordo in corso di approvazione, oppure si fa un po’
di confusione tra termine ordinatorio e perentorio.
Il decreto ministeriale 2 agosto 2017, con il quale è
stato emanato l’atto di indirizzo previsto dall’articolo 55 septies, comma
2bis, del decreto legislativo 165/2001, è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2017 ed entrato in vigore, il 15
ottobre.
La data entro la quale doveva essere sottoscritta la
convenzione, 31 agosto 2017, prevista dall’articolo 22, del
decreto legislativo 75/2017, è un semplice termine ordinatorio, tanto è vero
che, la stessa norma, aveva previsto che l’atto di indirizzo contenesse
la disciplina transitoria nella eventualità del mancato rispetto della
data del 31 agosto….
Analogo discorso riguarda l’entrata in vigore della
ipotesi di accordo in corso di approvazione che, all’articolo 2, comma 3,
recita: “la convenzione entra in
vigore dal primo giorno del mese successivo, decorsi sei mesi dalla data della
stipula…”
Fermo restando che bisognerebbe comprendere come viene
individuata la data della stipula dalla qualedecorrono i sei mesi, (dal 30
luglio? Dal 4 agosto, data di invio delle mail di conferma? Dal 15 ottobre,
apposizione firma autografa? Dalla data di sottoscrizione della convenzione
definitiva dopo nulla osta dei ministeri, non della ipotesi di accordo?) ma,
anche in questo caso, si tratta di un termine puramente
ordinatorio visto che, tra l’altro, non èprevisto nessun
ristoro nel caso in cui non venisse rispettata la scadenza (della
serie: chi è causa del suo mal…..).
Inoltre, preoccuparsi oggi, delle risorse assegnate
per il Polo Unico della medicina fiscale, o del loro “spacchettamento” quando
ormai i buoi sono usciti della stalla, è veramente divertente.
E’ oltre un anno che si sono lanciati appelli,
ignorati e derisi, sulla commistione delle risorse per il Polo Unico con quelle
previste per il convenzionamento degli 820 medici, stabilito dalla legge di
Bilancio 160/2019 e adesso si abbaia alla luna.
Tra l’altro, l’ipotesi di accordo in corso di
approvazione, come ampiamente dimostrato in altri post (per chi ha difficoltà
con l’uso del pallottoliere si ricordano le lezioni gratuite in DAD fino al 30
giugno), comporterà una contrazione dei compensi fino al 30% rispetto alla
disciplina vigente, ancorche i compensi siano fermi al 2008.
Anche in questo caso, sarebbe divertente se
venisse chiesto all’Istituto di riconoscere la differenza retributiva tra
quanto previsto dalla convenzione e i compensi vigenti, caso mai calcolando
anche gli interessi. Questo scherzetto comporterebbe un salasso, per i medici
fiscali, di oltre 1.000,00 euro al mese a far data dal 31 agosto 2017 da
restituire “sull’unghia”!!!!!
Inutile ricordare, inoltre, che:
in base alla disciplina vigente e alle due norme di
legge approvate che hanno trasformato l’incarico ad esaurimento e riconosciuta
la priorità, si è finalmente raggiunta, dopo oltre 30 anni, una vera
stabilizzazione che non potrà, invece, essere garantita dalla ipotesi
di accordo in corso di approvazione;
nulla varia, rispetto alla disciplina vigente, per
quanto riguarda la tutela per la malattia perchè i primi 30 giorni di assenza
vengono coperti, come accade attualmente, tramite la sottoscrizione di una
polizza assicurativa con una compagnia privata;
le 90 visite indicate nella ipotesi di accordo, non
costituiscono un “numero fisso” in
quanto, non essendo previsto il carico blindato, con le garanzie e le tutele
che questo comporta in caso di mancata assegnazione, diventano un mero
parametro di riferimento;
l’indennità di disponibilità mensile, è
condizionata da una disponibilità costante in assenza della quale,
tranne che le assenze per permessi sindacali, non è dato sapere se
viene decurtata o completamente azzerata;
l’INPS verserà solo il 13% (non è indicato se le risorse utilizzate saranno
quelle del Polo Unico) per quanto riguarda i contributi previdenziali, mentre
la restante parte, sempre il 13% a fine vigenza contrattuale, resta a
carico del medico.
Il Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il piacere,
si informi! Ha capito?”
mauro