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Visualizzazione dei post da maggio, 2021

TUTELE FAI DA TE? AHI, AHI, AHI

  È stato più volte ricordato, che in un rapporto di natura libero professionale (nelle altre tipologie è dato per scontato), le eventuali tutele sono tali solo ed esclusivamente se i relativi oneri fissi sono a carico del datore/committente. Diversamente, se le stesse sono coperte con le risorse a disposizione, con conseguente diminuzione dei compensi, altro non sono che dei giroconto contabili. Le risorse a disposizione per il polo unico della medicina fiscale, sono esclusivamente quelle stabilite dall’articolo 22, comma 3, lettera a), pari a euro 50 milioni l’anno. Le restanti eventuali risorse, che non rientrano nel polo unico , sono quelle annualmente messe a disposizione dall’istituto per i controlli richiesti d’Ufficio su lavoratori privati, classificate come spesa corrente e soggette a variazione, come avvenuto e avviene dal 2013 e che non costituiscono una posta fissa di bilancio. Analizzando l’ipotesi di accordo in corso di approvazione, i costi fissi ivi previsti, calcolati

IL MONDO E’ COME TE LO FAI IN TESTA

  Abbiamo ricordato, in precedenti post, che l’ipotesi di accordo non è un accordo collettivo nazionale, bensì una semplice convenzione in forma di ACN ben diversa dalle convenzioni del SSN che sono del tutto conformi agli Accordi Collettivi Nazionali. L’ articolo 55 septies, comma 2bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, si limita a recitare che il rapporto tra i medici fiscali e l’INPS è regolato da “apposite” convenzioni. La norma legislativa e il successivo atto di indirizzo emanato con il decreto ministeriale 2 agosto 2017, non stabiliscono la durata del rapporto che, in base a norme imperative e costituzionali, non può essere a tempo indeterminato. Del resto, se fosse possibile aggirare norme costituzionali e imperative con una semplice scrittura privata, qual è la convenzione prevista dalle norme di cui sopra (qualche intellettuale ha spacciato che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale), sarebbe da chiedersi che cosa ci stanno a fare la Costituzione e il Parlamento.

TE LO DO IO IL TEMPO INDETERMINATO!!

In diverse occasioni, su questo blog, sono state ricordate le norme che regolamentano l’incarico conferito ai medici fiscali. L’incarico, di natura libero professionale, si protrae, è bene ricordarlo, senza soluzione di continuità dal 1996 . Ripercorriamo le tappe: con il decreto ministeriale 18 aprile 1996 , viene conferito l’incarico la cui durata è legata a quella della disciplina emanata con il decreto, cioè quattro anni; con il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 , viene confermata la disciplina e, di conseguenza, sono confermati i medici inseriti nelle liste; con il decreto ministeriale 8 maggio 2008 , la disciplina viene reiterata, tranne i compensi che vengono aggiornati. Questo comporta la conferma degli incarichi con la legge 125/2013 , le liste sono trasformate ad esaurimento e, con la successiva legge 147/2013 , è stato riconosciuto ai medici ad esaurimento la priorità nello svolgimento del servizio. L’impianto normativo ricordato permette, unico caso in Italia, che dei li