TE LO DO IO IL TEMPO INDETERMINATO!!




In diverse occasioni, su questo blog, sono state ricordate le norme che regolamentano l’incarico conferito ai medici fiscali. L’incarico, di natura libero professionale, si protrae, è bene ricordarlo, senza soluzione di continuità dal 1996. Ripercorriamo le tappe:



con il decreto ministeriale 18 aprile 1996, viene conferito l’incarico la cui durata è legata a quella della disciplina emanata con il decreto, cioè quattro anni;



con il decreto ministeriale 12 ottobre 2000, viene confermata la disciplina e, di conseguenza, sono confermati i medici inseriti nelle liste;



con il decreto ministeriale 8 maggio 2008, la disciplina viene reiterata, tranne i compensi che vengono aggiornati. Questo comporta la conferma degli incarichi



con la legge 125/2013, le liste sono trasformate ad esaurimento e, con la successiva legge 147/2013, è stato riconosciuto ai medici ad esaurimento la priorità nello svolgimento del servizio.



L’impianto normativo ricordato permette, unico caso in Italia, che dei liberi professionisti possano intrattenere un incarico con la PA praticamente “a vita”.



Non solo, oltre la continuità dell’incarico e la priorità vi è anche il diritto alla inamovibilità perché le liste sono “cristallizzate”.



Lo stesso TAR Lazio, in via incidentale, ha sottolineato che il rapporto dei medici inseriti nella lista ad esaurimento si pone come incarico a tempo indeterminato.



Più volte si è anche sottolineato che, l’incarico dei medici fiscali, non essendo un rapporto di lavoro subordinato, le norme costituzionali e il dlgs 165/2001, non consentono l’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato.



Le strade da percorrere, al fine di poter avere la garanzia della continuità dell’incarico, sono soltanto due e le abbiamo più volte indicate: rapporto convenzionale del SSN o recepimento dell’attuale quadro normativo.



Nel primo caso, le convenzioni del SSN, del tutto conformi agli Accordi Collettivi Nazionale, consentono un rapporto a tempo indeterminato anche per i rapporti di lavoro autonomo. Nello specifico, le uniche convenzioni alle quali fare ricorso sono quella della Medicina dei Servizi e quella della Specialistica Ambulatoriale.



La prima, però, fa parte dell’ACN della medicina generale e non è esportabile al di fuori del SSN, mentre la seconda, quella della specialistica ambulatoriale, può essere applicata anche al di fuori del perimetro del SSN, ovviamente adattandola alle specificità del servizio. In questo caso, occorreva un accordo per estendere, ope legis, il contenuto della convenzione nella quale sarebbero rientrati anche medici non specialisti.



La seconda opzione, più semplice, era il recepimento integrale della normativa vigente con la possibilità anche di creare due canali e imbarcare i post 2007.



Si è scelta una terza opzione, o supercazzola, chiamata “ACN tipo sumai”, diventato, poi, “tipo SSN”, cioè rapporti che non esistono nel quadro normativo vigente ma che, in realtà, altro non sono che dei rapporti generici libero professionale senza nessuna garanzia.



Da far invidia al conte Mascetti……



mauro

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