ANTANI COME SE FOSSE ANTANI ANCHE PER IL TEMPO INDETERMINATO LA SUPERCAZZOLA PREMATURATA CON SCAPPELLAMENTO….. A DESTRA.
Il termine supercàzzola (da Wikipedia) è un neologismo metasemantico, che indica un nonsenso, una frase priva di senso logico composta da un insieme casuale di parole reali e/o inesistenti, esposta in modo ingannevolmente forbito e sicuro a interlocutori che, pur non capendo, alla fine la accettano come corretta. Il termine è utilizzato per indicare chi parla senza dire nulla….
Abbiamo più volte ricordato che l’articolo 4, comma 10bis, della legge 125/2013, con il quale sono state trasformate le liste speciali in liste ad esaurimento, reca il seguente titolo: “Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego”.
La norma, quindi, presuppone la definitiva stabilizzazione dei medici inseriti nelle liste ad esaurimento che mantengono il loro incarico fino alla permanenza nella lista e, se vogliamo essere anche pignoli, più forte ed incisivo del tempo indeterminato.
I rapporti libero professionali intrattenuti con le PPAA, non possono essere a tempo indeterminato. Unica eccezione riguarda le convenzioni del SSN, rapporti parasubordinati del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali (art.48, legge 833/78).
L’apposita convenzione che regolamenta il rapporto dei medici fiscali, di natura libero professionale, prevista dall’articolo 55septies, comma 2bis, decreto legislativo 165/2001, non può prevedere rapporti a tempo indeterminato.
Tra l’altro, si tratta di una convenzione solo in forma di ACN, ma non è conforme agli AACCNN come le convenzioni del SSN.
Come più volte proposto, bisognava recepire la disciplina vigente e prevedere due tipologie di rapporto: a tempo indeterminato o fino alla permanenza nella lista, in base alle norme ricordate, per i medici delle liste ad esaurimento, a tempo determinato per tutti gli altri.
Ricordiamo che per tempo indeterminato si intende un rapporto senza vincoli di durata, cioè senza una scadenza e senza dover sottostare ad eventuali rinnovi.
l’estensione a tutto il mondo del tempo indeterminato, penalizza solo ed esclusivamente i medici delle liste ad esaurimento, mentre favorisce indiscutibilmente tutti gli altri, soprattutto gli 820 medici da convenzionare in base alla legge 160/2019.
Questo perché,sia l’articolo 459 della legge 160/2019, che il successivo atto di indirizzo per la stipula della convenzione, stabiliscono che “vengono assicurate agli 820 medici da convenzionare tutele normative e previdenziali secondo principi di equità normativa e contributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l’istituto in rapporto convenzionale”.
In poche parole, i medici fiscali delle liste ad esaurimento portano in dote il tempo indeterminato, che sono costretti a perdere, insieme alle altre tutele, quelle vere, e le risorse, mentre altri mietono.
I medici fiscali perdono definitivamente il tempo indeterminato e la priorità, ricevendo in cambio una pesante contrazione dei compensi e, le cd “tutele”, altro non sono che dei giroconti autofinanziate con la distrazione di risorse dagli stessi compensi fermi al 2008 o tipologie già esistenti.
E’ evidente che il percorso cozza con le continue affermazioni di coloro che si ergono quotidianamente a tutela dei medici fiscali delle liste ad esaurimento monomandatari…….
Se tali proposte fossero state solo ventilate agli insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, qualcuno avrebbe dovuto prendere la residenza in Lapponia. Ma si sa, ai medici fiscali si può proporre questo ed altro. Basta ascoltare e leggere le dichiarazioni dopo i fatti di Chioggia, dove viene venduto che l’ipotesi di accordo prevede tutela legale e indennità di malattia e infortunio, per comprendere il livello.
L’ultima supercazzola, in ordine di arrivo, è la sostituzione del “tempo indeterminato” indicato nella ipotesi di accordo, anche se solo teorico, già pasticciato e confuso con la durata della convenzione e soggetto a rinnovo, con un incarico fino all’età pensionabile.
Ovviamente, come per il contratto “Tipo sumai”, “Tipo SSN”, sbandierati per anni, anche la durata del rapporto legata all’età pensionabile non esiste nel nostro ordinamento.
Conferire un incarico fino all’età pensionabile, ammesso che si possa consegnare al medico una lettera con tale tipologia, non impegna in alcun modo la controparte in quanto non crea alcun vincolo semplicemente perché non esiste.
E’ come dire: “Ti conferisco un incarico fino alla congiunzione tra Venere e Saturno in Acquario”…… ma mi faccia il piacere!!!!
Ti conferisco un incarico fino all’età pensionabile, e dopo 1 anno lo revoco. Quindi?
Il requisito dell’età, in base alla legislazione vigente, può essere richiesto per l’accesso o per la decadenza dall’incarico, ma non per definire la durata di un rapporto.
Comunque, è doveroso fare i complimenti a coloro che, con una semplice scrittura privata, vogliono aggirare ed esautorare le leggi dello Stato emanate a tutela dei medici fiscali.
Anche se ci sarebbe da piangere, e tanto, ne vedremo delle belle. Tutto sommato meglio che andare al cinema, pagare il biglietto e dover essere in possesso del Green Pass.
Il Principe avrebbe detto: “Alla faccia del bicarbonato di sodio!!”.
mauro