E VISSERO SOLATI E CONTENTI

 L’articolo 55 septies, comma 2bis, decreto legislativo 165/2001 e il successivo atto di indirizzo, recitano:


“le convenzioni (al plurale) dovranno garantire il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti,ivi comprese le attivita' ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni”.


La norma, come noto, non è stata recepita nella ipotesi di accordo in corso si approvazione, non solo per quanto riguarda la priorità nell’assegnazione degli incarichi ma, anche per quanto concerne lo svolgimento delle attività ambulatoriali.


A differenza di quanto prevede la norma, l’articolo 2, comma 2, della ipotesi di accordo, stabilisce che le attività ambulatoriali che svolgeranno i medici fiscali, sono solo quelle relative per gli assenti a visita domiciliare, mentre la norma legislativa non prevede né presuppone limitazioni di alcun tipo.


Inoltre, l’articolo 12, comma 3, sempre della ipotesi di accordo, chiarisce che Il medico fiscale può essere convocato dal Responsabile dell’Ufficio medico legale di appartenenza a prestare la propria opera in attività ambulatoriale. Quindi, l’attività viene prestata solo ed esclusivamente ad insindacabile giudizio del Responsabile, in barba al decreto legislativo e alla priorità.


Il bravo Lubrano avrebbe detto: “La domanda sorge spontanea. Chi svolgerà, istituzionalmente, le attività ambulatoriali della medicina fiscale e, soprattutto, con quali risorse?”


La bozza dell’atto di indirizzo per il convenzionamento di 820 medici previsto dall’articolo 1, commi 458,459 e 460, legge 160/2019, consegnata alle OOSS nell’incontro di novembre 2020, prevedeva che ai medici fiscali sarebbe stato riconosciuto un punteggio per poter accedere alla convenzione solo nel caso in cui gli 820 medici avrebbero svolto anche le attività riguardanti la malattia e l’inabilità temporanea al lavoro.


La versione definitiva dell’atto di indirizzo, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce che gli 820 da convenzionare svolgeranno tutti gli adempimenti medico legali di competenza istituzionale dell’INPS.


Ovviamente, tra gli adempimenti di competenza istituzionale, rientra a pieno titolo il Polo Unico della medicina fiscale, quindi la malattia e l’inabilità temporanea al lavoro.


A questo punto ci si aspetterebbe che l’atto di indirizzo riportasse che la convenzione da sottoscrivere, “garantisce il prioritario ricorso dei medici inseriti nelle liste ad esaurimento per le attività ambulatoriali inerenti la medicina fiscale” (malattia e inabilità temporanea al lavoro), così come prevede il decreto legislativo 165/2001.


Manco per idea…. L’atto di indirizzo, venendo incontro alle richieste di valutazione per l’attività svolta e non della priorità per lo svolgimento delle attività ambulatoriali inerenti la medicina fiscale, si limita soltanto a prevedere un apposito punteggio per l’attività svolta come medico fiscale, inserendo gli stessi in fondo alla scala delle preferenze.


Della serie: cornuti e mazziati.


C’è poi il nodo risorse di cui l’atto di indirizzo non fa menzione in maniera esplicita. Appurato che normativamente gli 820 medici da convenzionare si occuperanno anche di malattia e inabilità temporanea al lavoro, non ci vuole un genio della finanza per comprendere che può sfuggire a qualsiasi controllo eventuale distrazione di risorse destinate alla medicina fiscale, ormai in comune, come più volte ricordato, dal 1 gennaio 2020, sullo stesso capitolo di spesa del bilancio pluriennale dello Stato con le risorse destinate alla copertura degli ulteriori oneri per gli 820 sanitari da convenzionare.


E c’è chi adesso fa anche finta di indignarsi. Verrebbe da dire: la faccia come una parte poco nobile del corpo umano…


Il Principe avrebbe detto: “E io pago. E io pago!!”.


mauro

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