STRISCIA LA NOTIZIA

In merito all’episodio di Chioggia in cui è rimasto coinvolto un medico fiscale, alcuni imbonitori (Vanna Marchi docet) si sono affrettati a sostenere che se l’ipotesi di accordo fosse stata in vigore, il medico avrebbe ricevuto le tutele legali ivi previste, compresa la copertura per eventuali conseguenze a seguito dell’infortunio.


Probabilmente esistono diverse versioni della ipotesi di accordo perché, almeno quella che è possibile consultare sui vari siti, delle presunte tutele propagandate non si trova traccia.


L’articolo 22 – Assicurazione contro rischi derivanti dagli incarichi -, recita:


1. L’INPS, nel limite di 500,00 euro all’anno, rimborsa al medico convenzionato il premio di polizza assicurativa contro i rischi da responsabilità professionale e civile verso terzi e gli infortuni, subìti a causa od in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente Accordo, e per la tutela legale a copertura delle eventuali spese in caso di controversie legali penali o civili.


Come è facile capire, non è prevista alcuna tutela bensì solo ed esclusivamente il rimborso di 500 euro per il premio di polizza assicurativa che il medico deve sottoscrivere autonomamente.


Inoltre, come tutte le tutele previste dalla ipotesi di accordo, non si tratta di un onere a carico del Committente, ma di un semplice giroconto. In questo caso, al medico non vengono più rimborsati i 500 euro previsti dall’articolo 3, del decreto ministeriale 8 maggio 2008 quale contributo alla formazione.


Tra l’altro, questo giroconto, comporta per il medico una doppia perdita perché, per ottenere il rimborso quale contributo alla formazione, è sufficiente anche la partecipazione a corsi ECM FAD, il più delle volte offerti gratuitamente, mentre, nel caso della polizza, il sanitario sostiene interamente l’onere della spesa (almeno che non ci siano compagnie di assicurazioni che offrano gratuitamente polizze assicurative…).


Oltre il danno, anche la beffa……..


Andiamo avanti.


L’articolo 17, commi 4 e 6, recitano:


4. Al medico fiscale, l’INPS conserva l’incarico per la durata complessiva della inabilità temporanea totale, in caso di infortunio o malattia occorsi nello svolgimento della propria attività professionale.


6. Le assenze di cui al presente articolo debbono essere debitamente documentate mediante certificazione sanitaria anche non telematica e non danno titolo ad alcuna remunerazione da parte dell’INPS.


Quindi, rispetto alla disciplina vigente, non vi è alcuna differenza. Infatti, l’articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale 12 ottobre 2000, prevede, in caso di infortuni connessi ad incidenti occorsi in occasione o in connessione con l’esercizio dell’attività di medico di controllo, la conservazione dell’incarico senza limitazioni.


Eventuale indennizzo decorre, in entrambi i casi, dal 31° giorno e viene corrisposto dall’ENPAM. I primi 30 giorni sono coperti tramite una polizza che qualsiasi medico, anche oggi, può sottoscrivere.


Il Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il piacere, si informi!! Ha capito?”


mauro


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