TE LA DO IO L’EQUITA’ RETRIBUTIVA E NORMATIVA!!
Dovrebbe essere ormai chiaro a tutti, o quasi, che la convenzione, definita da qualche imbonitore “La più bella del mondo”, ha lo scopo di essere da riferimento, come prevede la normativa più volte richiamata, per l’altra convenzione, quella degli 820 medici prevista dalla legge 160/2019.
Dopo anni in cui si è fatto credere, sia ai decisori politici che a figure istituzionali, che i medici fiscali e i cd medici esterni fossero un’unica categoria, finalmente gli interessati possono raccogliere i frutti di tanto lavoro pubblicitario.
Bisognerebbe capire, però, quali delle due categorie ha guadagnato e quale ha perso.
Come abbiamo più volte ricordato, i medici fiscali inseriti nelle liste ad esaurimento avevano raggiunto, esattamente dopo 30 anni (1983-2013), una perfetta stabilità di incarico rafforzata, anche, dalla priorità nello svolgimento del servizio.
Questa ampia ed esclusiva tutela, unica per dei liberi professionisti a rapporto con le pubbliche amministrazioni, che i medici fiscali perderanno definitivamente, è stata utilizzata per estendere “il tempo indeterminato”, con la variante della supercazzola fino all’età pensionabile, agli 820 medici da convenzionare.
Ovviamente, i medici fiscali non avranno più neanche la tutela riguardante la inamovibilità, garantita dalla cristallizzazione delle liste ad esaurimento, ma questi sono dettagli.
Inutile, anche, ricordare che sono sparite le quote fisse di 6,10 e 15 euro finalizzate al ristoro dei costi per l’utilizzo dell’auto. Con i km che si dovranno percorrere, grazie sempre alla nuova convenzione, si poteva almeno suggerire un bonus spendibile presso gli sfasciacarrozze… i più felici saranno sicuramente coloro che esercitano l’attività nei grandi centri urbani, per i quali non è previsto neanche il rimborso km.
Per non parlare, poi, delle cd “tutele” che, per i medici fiscali sono soltanto giroconti con distrazione delle risorse, perché gli oneri devono rientrare sempre nei 50 milioni, mentre, per i medici esterni, potranno essere a carico del Committente utilizzando le apposite risorse previste dall’articolo 1, comma 460, legge 160/2019 che recita: “ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali si provvede mediante assegnazione all’INPS di 7,2 milioni di euro……”
Ancora è inutile ricordare che non VI E’ NESSUNA TUTELA AGGIUNTIVA RISPETTO ALLA DISCIPLINA VIGENTE, in quanto l’indennizzo per malattia, infortunio, gravidanza, adozione affidamento, gravidanza a rischio, ecc sono già previste con la disciplina vigente e a carico ENPAM e, il rimborso polizza tutela legale, è riconosciuto stornando le 500 euro dal rimborso per la formazione.
Inutile sempre ricordare che l’atto di indirizzo per la convenzione dei medici fiscali prevede un rapporto libero professionale, mentre, quello per la convenzione degli 820 medici, prevede un rapporto libero professionale in convenzione.
Valla a fa capì, la differenza, tra le due tipologie e il perché alcuni oneri possono restare a carico del Committente.
Lasciamo perdere, poi, la commistione delle risorse destinate alle visite fiscali sui dipendenti pubblici con quelle previste dalla norma avanti ricordata di cui abbiamo parlato ampiamente in questi due anni. Aspettiamo di vedere come saranno gestite.
L’aspetto più pittoresco, infine, sono i compensi.
Gli 820 medici da convenzionare, avranno un rapporto di 35 ore settimanali con una retribuzione oraria, proposta dal Committente, di 35 euro, giudicata, giustamente, del tutto insufficiente secondo alcuni.
I medici fiscali avranno un rapporto che prevede una disponibilità mensile almeno (cioè come minimo) di 49 fasce, pari a 45 ore settimanali estendibili a 55 ore per un compenso lordo pari a euro 2.489,75.
Quindi, se dividiamo il compenso per il numero delle ore di disponibilità, abbiamo, nel caso di un impegno minimo di 45 ore settimanali, un compenso orario di euro 12,70, mentre, se lo dividiamo per 55 ore, corrispondente a 60 fasce mensili, abbiamo un compenso orario di euro 10,37. Ovviamente sempre lordi.
La disponibilità oraria prevista dal tariffario minimo per i liberi professionisti, emanato il 17 febbraio 1992, era pari a euro 20,66. In base agli aggiornamenti ISTAT, oggi sarebbe pari a euro 36,15.
Non ci soffermiamo, per carità di patria, sull’importo della visita che anche questo addirittura è inferiore a quello del 1992.
Alla faccia della equità retributiva….
Infine, come se non bastasse, il MEF, nel parere che ha rilasciato, ha evidenziato, anche se non ce ne sarebbe stato bisogno, “ciò posto, va comunque considerato che gli accertamenti medico legali che il personale in questione è chiamato a svolgere devono comunque essere assicurati all’interno della cornice finanziaria normativamente prevista come definita dal Dlgs 75/2017” (50 milioni di euro, non un centesimo di più). “Pertanto, poiché i relativi oneri derivano essenzialmente dal costo di detto personale, come da ultimo definito dalla convenzione in esame – che peraltro sembra prevedere significativi elementi di novità suscettibili di incidere sulla spesa complessiva del servizio, tra cui un nuovo regime previdenziale e la previsione di un compenso mensile fisso di reperibilità – si ritiene che tale convenzione, in quanto atto da cui scaturiscono i predetti effetti di spesa a carico del bilancio dell’INPS, rientri nell’ambito degli ordinari controlli che il competente Collegio dei sindaci potrà effettuare”.
Il Collegio dei sindaci, da parte sua, è intervenuto precisando quanto segue: “Inoltre, stante la natura libero professionale del rapporto in argomento, andrebbe tenuta in considerazione l’eventualità che, nel caso in cui si dovessero stipulare contratti individuali per ciascun professionista, gli stessi dovrebbero essere inviati alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti, ai sensi della legge n.20 del 14 gennaio 1994”,
quindi, ricapitolando:
tutti gli oneri sostenuti per la convenzione devono rientrare nei 50 milioni previsti dal Dlgs 75/2017;
essendo il rapporto libero professionale, i contratti devono essere inviati alla Sezione di controllo della Corte dei Conti;
Questo significa che, come più volte ricordato, la convenzione non prevedendo, a differenza della vigente disciplina, la consistenza numerica dei medici fiscali, potranno essere incaricati tanti medici fino alla capienza delle risorse.
A quel punto non resterà che sfogliare la margherita per sapere se mi incaricano o non mi incaricano, perché per i medici della lista ad esaurimento non è previsto che proseguano il rapporto in essere senza soluzione di continuità, ma solo l’accesso, a domanda, alla convenzione.
Il Principe avrebbe detto: “Alla faccia del bicarbonato di sodio!!”.
mauro