TE LA DO IO L’INDENNITA’ DI MALATTIA

 Tra le numerose inesattezze, eufemisticamente parlando, che capita di sentire in giro, quella relativa all’indennizzo per malattia e infortunio previsto dalla ipotesi di accordo in corso di approvazione, è ai primi posti.


Viene sovente ripetuto come un mantra, che grazie alla ipotesi di accordo, finalmente i medici fiscali avranno la tanto sospirata tutela per la malattia.


Come noto, i medici fiscali saranno obbligatoriamente iscritti al Fondo della Medicina convenzionata ed accredita e, nello specifico, al Fondo di previdenza a favore dei medici di medicina generale, pediatri libera scelta, addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale.


Quindi, come previsto anche con la vigente normativa, i medici fiscali riceveranno, dal 31° giorno di assenza per malattia/infortunio, l’indennizzo erogato dall’ENPAM, mentre, per i primi 30 giorni, potrà essere stipulata la polizza assicurativa, come già avviene anche oggi, che potrebbe anche essere la stessa, o migliore, di quella prevista per i medici di medicina generale.


Quello che si dimentica di raccontare, invece, è che l’indennizzo ricevuto dall’ENPAM e dalla compagnia assicuratrice al netto di eventuali giorni di franchigia, è assoggettato a tassazione secondo le disposizioni previste per il reddito sostitutivo (articolo 6, comma 2 del TUIR) e, pertanto, costituisce reddito sia dal punto di vista fiscale che previdenziale.


Inoltre, la stessa ipotesi di accordo chiarisce, all’articolo 17, comma 6, che le assenze per malattia o infortunio non danno titolo ad alcuna remunerazione da parte dell’INPS.


Più chiaro di così!!!


Se si desiderava riconoscere al medico fiscale, fin dal primo giorno, un’indennità piena per malattia o infortunio, sarebbe stato sufficiente la specialistica ambulatoriale ma, come noto, è stata letteralmente presa a calci.


Si è preferita una convenzione fai da te, fac simile, come è stato fatto credere, ad un ACN del SSN quando, invece, le tutele per malattia e infortunio sono le stesse, se non peggiorative, rispetto a quelle oggi riconosciute con la disciplina vigente.


Già, perché, facendo quattro conti, rispetto ad oggi, il medico fiscale lascia sul terreno un altro mucchietto di soldini che vanno a sommarsi alla contrazione complessiva di ca il 30% dei compensi fermi al 2008, alla eliminazione della quota fissa di 6,10 e 15 euro, all’aumento dei costi per la maggiore usura dell’auto.


Facciamo una botta di conti:


medico fiscale che riceve 2.000,00 euro per indennizzo malattia/infortunio.


In base alla ipotesi di accordo, su tale importo si deve corrispondere, dal 2022 il 25% e, dal 2023, il 26% di contributo previdenziale che resta totalmente a carico del medico, quindi 520,00 euro. Questo perché, in base all’articolo 23, comma 2, l’ipotesi di accordo prevede il 13% a carico INPS, ma soltanto per i compensi previsti dall’accordo.


Con la disciplina vigente, invece, l’aliquota contributiva a carico del medico resta il 19,5% e l’importo da corrispondere è di euro 390,00.


Differenza, euro 130,00.


Ovviamente, aumentando i giorni di assenza, aumenta anche la differenza.


Se poi, nel caso in cui non fosse possibile, come oggi, poter optare per la flat tax (al momento non vi sono certezze che in base all’ipotesi di accordo il medico possa avvalersi del cd regime forfetario), allora il pacco sarebbe completo dovendo aggiungere al salasso contributivo, anche quello fiscale.


Il Principe avrebbe detto: “E io pago! E io pago!”


mauro

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