BUFALE DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
Probabilmente, è a causa del caldo anomalo di questi giorni che capita di ascoltare tante, ma proprio tante fregnacce.
Si racconta che, solo grazie alla ipotesi di accordo è possibile ottenere le “numerose tutele” ivi previste, non possibili, altrimenti, con la disciplina vigente integrata con il cd carico blindato.
Bisogna, prima di tutto, ricordare che le tutele previste dalla ipotesi di accordo non possono essere considerate tali, in quanto nessuna di loro è a carico del Committente, ma sono soltanto dei giri conto all’interno delle risorse disponibili.
Inoltre, è bene anche ricordare il funzionamento del cd carico blindato e lo facciamo riportando il passaggio della proposta INPS del 2019 che lo prevedeva, anche se grossolanamente, necessitando di ulteriori garanzie e tutele, come, ad esempio, qualsiasi altra causa di mancata assegnazione delle 90 visite. La prima proposta INPS fu subito respinta e non vi è stata alcuna discussione, né tantomeno contrattazione. Questa la prima proposta:
“Nel caso in cui, per cause imputabili all’Inps, siano assegnate meno di 90 visite, al medico è corrisposto un importo così determinato:
· remunerazione per le visite effettivamente assegnate e svolte come da importi di cui sopra alle lettere da a) a d);
· per le visite mancanti fino alla novantesima, una remunerazione pari al prodotto tra il predetto numero di visite mancanti per l’importo unitario corrispondente alla visita di controllo domiciliare eseguita in giorno feriale (euro 43,00).
· Ai fini del raggiungimento delle 90 visite mensili, si conteggiano anche le eventuali visite ambulatoriali di cui la Struttura Inps di riferimento avesse necessità, da remunerare al pari delle visite di controllo domiciliari eseguite in giorno feriale.
Adesso caliamoci nel dettaglio.
Sia l’ipotesi di accordo che la disciplina vigente definiscono la natura del rapporto libero professionale.
L’ipotesi di accordo prevede l’iscrizione dei medici fiscali alla gestione previdenziale dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale del Fondo della medicina convenzionata ed accreditata gestito dalla Fondazione ENPAM, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento del Fondo stesso.
l’art.2, comma 2, del Regolamento, recita: “Possono inoltre essere iscritti a ciascuna gestione – previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, sentito il Comitato Consultivo di cui all’art. 21 dello Statuto della Fondazione – i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionale con altri Istituti, Enti o società, sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme relative agli obblighi contributivi di cui al presente Regolamento.
Quindi, anche recependo nella convenzione la disciplina vigente, sarebbe stato possibile poter iscrivere i medici fiscali a qualsiasi Fondo della Medicina convenzionata.
L’ipotesi di accordo prevede un permesso annuale retribuito con diritto alle voci retributive fisse (euro 2.489,75).
Non si tratta ovviamente di “ferie”, come alcuni vorrebbero far credere, perché le ferie sono un diritto irrinunciabile, ma di un semplice permesso tra l’altro condizionato dall’accoglimento da parte di INPS.
Anche tale “tutela” poteva senz’altro essere prevista con la disciplina vigente, anzi, l’importo, con il carico blindato, sarebbe stato più vantaggioso (euro 3.870).
L’ipotesi di accordo prevede l’indennizzo per malattia e infortunio dal 31° giorno a carico ENPAM, mentre i primi 30 gg sono coperti da una polizza, nonche indennizzo per gravidanza, affidamento, gravidanza a rischio, ecc.
Tutte queste tutele sono già previste anche con la disciplina vigente, ivi compresa la sottoscrizione di una polizza per i primi 30 gg. visto che il regolamento ENPAM prevede l’iscrizione anche con la disciplina vigente.
Rimborso polizza per tutela legale prevista dalla ipotesi di accordo può essere prevista anche con la disciplina vigente trattandosi di un semplice rimborso come già avviene per i corsi ECM.
Assenze non retribuite, malattia, infortunio, ecc previste dalla ipotesi di accordo sono già previste dalla disciplina vigente e nulla vieta la contrattazione relativa alla loro durata.
L’ipotesi di accordo prevede incompatibilità tombali, vincoli e cessazione dall’incarico per raggiunti limiti di età, non coerenti con la natura libero professionale dell’incarico.
La disciplina vigente, invece, limita le incompatibilità ad alcune situazioni ben definite e non fissa alcun limite di età.
L’ipotesi di accordo non prevede una quota fissa in proporzione alla distanza dell’abitazione del lavoratore da sottoporre a visita da quella del medico.
La vigente disciplina, al contrario, prevede una quota fissa di 6,10 e 15 euro per ciascuna visita in base alla distanza.
L’ipotesi di accordo non prevede il tempo indeterminato o la continuità dell’incarico fino alla permanenza nella lista ad esaurimento come disposto dalla norma di legge.
La vigente disciplina, al contrario, lo prevede espressamente.
L’ipotesi di accordo non prevede la priorità nello svolgimento del servizio.
La vigente disciplina, al contrario, lo prevede espressamente.
L’ipotesi di accordo non prevede la consistenza numerica dei sanitari incaricati né la cristallizzazione delle liste e la inamovibilità territoriale dei medici.
La vigente disciplina, al contrario, lo prevede espressamente determinando la consistenza numerica di 1 medico ogni 90 visite e liste cristallizzate.
L’ipotesi di accordo avrebbe potuto recepire la disciplina vigente con il carico blindato? Assolutamente, sì.
Il Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il piacere, si informi, ha capito?”
mauro