ZITTI E A CUCCIA
ZITTI E A CUCCIA
La Cassazione civile, sezione lavoro, con l’ordinanza 4 marzo 2020-24 agosto 2021, n. 23324 torna sulla delicata linea di confine tra lavoro autonomo e lavoro subordinato.
L’elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, è costituito dal “vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo organizzativo del datore di lavoro”.
Richiamando un precedente del 2015 (Cass. n. 7024/2015), la Cassazione individua i c.d. “indici di subordinazione”:
· retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
· orario di lavoro fisso e continuativo
· continuità della prestazione lavorativa, in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze dell’azienda
· limitazione dell’autonomia del lavoratore e soggezione al potere direttivo del datore di lavoro
· inserimento nell’organizzazione aziendale.
È interessante, a questo punto, confrontare il consolidato orientamento della Suprema Corte, con quanto previsto nella ipotesi di accordo in corso di approvazione.
L’ipotesi di accordo, come noto, prevede:
retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione svolta (art.21, comma 1);
orario di lavoro fisso e continuativo (art.21, comma 3);
continuità della prestazione lavorativa, in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze dell’azienda (art.7, punto 4);
limitazione dell’autonomia del lavoratore e soggezione al potere direttivo del datore di lavoro (art.12, comma 1);
inserimento nell’organizzazione aziendale (art.12, comma 1).
quanto sopra contrasta, però, con la tipologia del rapporto definita “libero professionale” (art.2, comma 2).
A questo punto, essendo un contratto sottoscritto dai rappresentanti dei lavoratori, quindi spontaneamente accettato, sarà possibile un eventuale ricorso di un singolo medico per chiedere l’accertamento di lavoro subordinato?
Sarebbe da chiedersi, infine, visti i pesanti vincoli previsti, come mai non ci si è indirizzati verso un rapporto di tipo diverso, se non proprio di dipendenza, che comunque vista la normativa del blocca liste sarebbe stato tecnicamente possibile, almeno riconoscendo la specialistica ambulatoriale che è un “surrogato” della dipendenza.
Al contrario, se si voleva lasciare il rapporto libero professionale, come è stato anche nominalmente definito nella convenzione, bisognava eliminare tutte quelle parti in contrasto con il consolidato orientamento della Cassazione e recepire la disciplina vigente.
Il Principe avrebbe detto: “Cca nisciuno è fesso!!”
mauro