COSI’ FAN TUTTE
L’articolo 55 septies, comma 2bis, del
decreto legislativo 165/2001,
introdotto dall’articolo 18, del decreto legislativo 75/2017, tra l’altro,
recita: “Le convenzioni garantiscono il
prioritario ricorso ai medici
iscritti nelle liste di cui all'articolo 4,
comma 10-bis,del decreto-legge
31 agosto 2013,
n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per
tutte le funzioni di accertamento
medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei
pubblici dipendenti,
ivi comprese le attivita' ambulatoriali inerenti alle
medesime funzioni”.
Appare sufficientemente chiaro, quindi,
che i medici inseriti nelle liste ad esaurimento hanno la priorità anche per
lo svolgimento delle attività ambulatoriali inerenti gli accertamenti medico
legali, senza prevedere limitazioni.
Tale principio, è stato ovviamente
confermato anche dal decreto ministeriale 2 agosto 2017, con il quale è stato
emanato l’atto di indirizzo per la stipula della convenzione.
Contrariamente alla norma primaria e
secondaria, l’ipotesi di accordo in corso di approvazione, non solo ha limitato
le attività ambulatoriali alle sole visite fiscali agli assenti a visita
domiciliare, ma ha subordinato il loro espletamento da parte dei medici delle
liste ad esaurimento, alla discrezionalità del Responsabile. L’articolo 2, comma 2, della ipotesi di accordo recita
2. L’ACN prevede, in ottemperanza alle
vigenti disposizioni di legge, in particolare art.4, comma 10 bis del decreto
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n.125 ed art. 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2013 n. 147,
per i medici fiscali, un’attività convenzionale libero professionale a tempo
indeterminato per tutte le funzioni di accertamento medico legale sulle assenze
dal servizio per malattia dei lavoratori, ivi comprese le attività
ambulatoriali per gli assenti a visita domiciliare, come indicato nella
lettera c), comma 1, dell'art. 18 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
E l’articolo 12, comma 3, recita:
3. Il medico fiscale può essere convocato
dal Responsabile dell’Ufficio medico legale di appartenenza a prestare la
propria opera in attività ambulatoriale, sulla base di un calendario di
disponibilità e nelle modalità che verranno fornite dall’INPS.
Il bello della diretta è che adesso, dopo
aver letto la legge di Bilancio, varie interrogazioni parlamentari e ordini del
giorno a tutela dei medici esterni, qualcuno inizia a preoccuparsi. Adesso!!
Perché, prima non si conosceva che gli
820 medici da convenzionare avrebbero potuto svolgere, come recita la norma di
legge e come sottolineato anche in un recente Ordine del Giorno, tutte le
attività medico legali istituzionali?
E già, perche la legge di Bilancio per
il 2022 in discussione ha confermato, guarda caso, alla voce “accertamenti
medico legali sui dipendenti pubblici in malattia”, l’importo di euro
57.200.000 che diventeranno, dal 2023, euro 57.300.000 (50 milioni previsti dal
Polo Unico e 7,2 milioni previsti dalla legge 160/2019 per il convenzionamento
di 820 medici esterni, per aumentare a 7,3 milioni dal 2023).
Ma non era stato messa in giro la voce,
a fine 2019, che si trattava di un refuso? Che l’errore sarebbe stato sanato
nel corso del 2020?
Per evitare strane manipolazioni
sulle risorse destinate alle visite fiscali, sarebbe stato sufficiente
riportare nella ipotesi dia accordo quanto previsto sia dal decreto legislativo
che dall’atto di indirizzo, magari rafforzandolo inserendo anche l’attività
istruttoria (su quest’ultimo punto stendiamo un velo pietoso sopra gli ambienti
che non l’hanno voluto).
Il Principe avrebbe detto: “Alla faccia
del bicarbonato di sodio!!”.
mauro