COSI’ FAN TUTTE

 

L’articolo 55 septies, comma 2bis, del decreto legislativo 165/2001, introdotto dall’articolo 18, del decreto legislativo 75/2017, tra l’altro, recita: Le convenzioni garantiscono il  prioritario  ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4,  comma  10-bis,del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  per  tutte  le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia  dei  pubblici  dipendenti,  ivi   comprese   le attivita' ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni”.

Appare sufficientemente chiaro, quindi, che i medici inseriti nelle liste ad esaurimento hanno la priorità anche per lo svolgimento delle attività ambulatoriali inerenti gli accertamenti medico legali, senza prevedere limitazioni.  

Tale principio, è stato ovviamente confermato anche dal decreto ministeriale 2 agosto 2017, con il quale è stato emanato l’atto di indirizzo per la stipula della convenzione.

Contrariamente alla norma primaria e secondaria, l’ipotesi di accordo in corso di approvazione, non solo ha limitato le attività ambulatoriali alle sole visite fiscali agli assenti a visita domiciliare, ma ha subordinato il loro espletamento da parte dei medici delle liste ad esaurimento, alla discrezionalità del Responsabile. L’articolo 2, comma 2, della ipotesi di accordo recita

2. L’ACN prevede, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, in particolare art.4, comma 10 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 ed art. 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per i medici fiscali, un’attività convenzionale libero professionale a tempo indeterminato per tutte le funzioni di accertamento medico legale sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori, ivi comprese le attività ambulatoriali per gli assenti a visita domiciliare, come indicato nella lettera c), comma 1, dell'art. 18 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

E l’articolo 12, comma 3, recita:

3. Il medico fiscale può essere convocato dal Responsabile dell’Ufficio medico legale di appartenenza a prestare la propria opera in attività ambulatoriale, sulla base di un calendario di disponibilità e nelle modalità che verranno fornite dall’INPS.

 

Il bello della diretta è che adesso, dopo aver letto la legge di Bilancio, varie interrogazioni parlamentari e ordini del giorno a tutela dei medici esterni, qualcuno inizia a preoccuparsi. Adesso!!

 

Perché, prima non si conosceva che gli 820 medici da convenzionare avrebbero potuto svolgere, come recita la norma di legge e come sottolineato anche in un recente Ordine del Giorno, tutte le attività medico legali istituzionali?

 

E già, perche la legge di Bilancio per il 2022 in discussione ha confermato, guarda caso, alla voce “accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici in malattia”, l’importo di euro 57.200.000 che diventeranno, dal 2023, euro 57.300.000 (50 milioni previsti dal Polo Unico e 7,2 milioni previsti dalla legge 160/2019 per il convenzionamento di 820 medici esterni, per aumentare a 7,3 milioni dal 2023).

 

Ma non era stato messa in giro la voce, a fine 2019, che si trattava di un refuso? Che l’errore sarebbe stato sanato nel corso del 2020?

 

Per evitare strane manipolazioni sulle risorse destinate alle visite fiscali, sarebbe stato sufficiente riportare nella ipotesi dia accordo quanto previsto sia dal decreto legislativo che dall’atto di indirizzo, magari rafforzandolo inserendo anche l’attività istruttoria (su quest’ultimo punto stendiamo un velo pietoso sopra gli ambienti che non l’hanno voluto).

 

Il Principe avrebbe detto: “Alla faccia del bicarbonato di sodio!!”.

mauro





 

 

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