ANCORA DOMANDE E ANCORA RISPOSTE SULLA IPOTESI DI ACCORDO IN CORSO DI APPROVAZIONE.

 

Quando si matura l’indennità di reperibilità mensile?

L’ipotesi di accordo, all’articolo 21, comma 2, recita: “2. Il compenso mensile, per la reperibilità su entrambe le fasce giornaliere feriali, come declinata al precedente articolo 20, è fissato in 2.489,75 euro. Per la reperibilità su una sola fascia giornaliera, come declinata al precedente articolo 20, è fissato in 1.244,88 euro”. L’articolo 20, comma 2, richiamato, recita: “2. L’incarico per l’effettuazione delle visite mediche di controllo sui lavoratori in malattia prevede un rapporto convenzionale con remunerazione delle visite effettuate, in aggiunta ad un compenso mensile, come indicato al successivo art. 21, per la reperibilità su entrambe le fasce giornaliere nei giorni feriali, almeno tre fasce nelle giornate del sabato e almeno due fasce nelle giornate festive del mese”. E il successivo comma 3 stabilisce che “Per disponibilità su entrambe le fasce si intende la disponibilità costante ad effettuare visite mediche di controllo nella fascia sia mattutina che pomeridiana, senza eccezioni se non per le assenze, retribuite o non retribuite, e turnazioni festive previste dalla presente convenzione”.

Quindi, se mi assento per malattia, infortunio o permesso non retribuito, che cosa accade?

L’ipotesi di accordo non chiarisce se, in caso di assenza, l’indennità fissa mensile non viene riconosciuta oppure viene riconosciuta in proporzione. Dal tenore letterale delle norme ricordate, sembra non essere previsto un riconoscimento in proporzione alla presenza. Se così fosse, nel caso di assenza, si perderebbe l’intera indennità. Si spera di no.

Per avere diritto all’assegnazione di almeno 90 visite/medie al mese, quale disponibilità occorre garantire?

Fermo restando che l’assegnazione delle visite indicata nella ipotesi di accordo, a differenza del carico blindato, non prevede l’eventuale compenso sostitutivo per le visite che non dovessero venire assegnate fino al limite di 90 visite/mese, l’articolo 21, comma 3, così precisa:3. Per una disponibilità, in ciascun mese dell’anno solare, su entrambe le fasce giornaliere per tutti i giorni lavorativi e due fasce di reperibilità festive, sono assegnate a ciascun medico di controllo almeno 990 visite mediche di controllo domiciliare per anno solare, pari ad una media di 90 visite al mese”.

Quindi, nel caso di assenza che cosa succede?

Bisogna, prima di tutto, precisare che l’assegnazione delle visite non è stata inserita nel carico di lavoro, ma tra i compensi e questo, ovviamente, assume un significato profondamente diverso.

Possiamo fare il caso pratico, sia per quanto riguarda l’indennità fissa mensile che l’assegnazione delle visite, ad esempio in caso di assenza per malattia o qualunque altra tipologia di permessi?

assenza di gg.5 nel mese

ipotesi senza riconoscimento della indennità fissa mensile

nessuna indennità fissa mensile a causa delle assenze, quindi non  disponibilità piena garantita come previsto dalla ipotesi di accordo;

numero di visite assegnate in proporzione (90:30x25= 75) per un compenso nel mese pari a euro 1.875,00 (75x25);

totale compenso mensile: € 1.875,00

ipotesi con riconoscimento della indennità fissa mensile in proporzione alla presenza:

indennità fissa mensile calcolata in proporzione, pari a € 2.074,79;

numero di visite assegnate in proporzione (90:30x25= 75) per un compenso nel mese pari a euro 1.875,00 (75x25)

totale compenso mensile  € 3.949.79

e se l’assenza supera i 5 gg?

per un’assenza di gg 10, ad esempio, avremo:

ipotesi senza riconoscimento della indennità fissa mensile

nessuna indennità fissa mensile a causa delle assenze, quindi non  disponibilità totale garantita come previsto dalla ipotesi di accordo;

numero visite assegnate in proporzione (90:30x20= 60) per un compenso nel mese pari a € 1.500,00;

totale compensi mensili: € 1.500,00

ipotesi con riconoscimento della indennità fissa mensile in proporzione alla presenza:

indennità fissa mensile calcolata in proporzione alla presenza in servizio, pari a € 1.659,83;

numero visite assegnate in proporzione (90:30x20= 60) per un compenso nel mese pari a € 1.500,00;

totale compensi mensili: € 3.159,83

tutti gli importi sopra indicati, sono al lordo della tassazione e dei contributi previdenziali.

Solo ed esclusivamente nel caso di fruizione dei permessi sindacali, ai rappresentanti sindacali delle organizzazioni firmatarie dell’accordo, spetta l’intero trattamento della indennità di reperibilità mensile.

Come verrà erogato e quali saranno le modalità per poter fruire dell’eventuale indennizzo previsto per i primi 30 giorni di malattia/infortunio?

L’ipotesi di accordo prevede che INPS versi all’ENPAM un contributo pari allo 0,72% sui compensi percepiti, affinché provveda in merito anche mediante la stipula di apposite assicurazioni.

Al momento, non si conoscono i contenuti e le condizioni previste dalla polizza che verrà sottoscritta. I medici fiscali, in base a quanto disposto dalla ipotesi di accordo, sono iscritti obbligatoriamente alla gestione previdenziale dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale del Fondo della medicina convenzionata ed accreditata. Per questi sanitari convenzionati con il SSN, ENPAM ha sottoscritto una polizza, ma che non include i medici fiscali. E’ notizia di questi giorni che ENPAM ha in corso di perfezionamento una polizza per i primi 30 giorni di malattia/infortunio riservata ai liberi professionisti, quali sono anche i medici fiscali, ma iscritti alla Quota B Fondo libera professione. Tale polizza poteva venire sottoscritta anche con la disciplina vigente. Il rimborso, qualunque sia la polizza da sottoscrivere, avverrà mediante presentazione della documentazione medica e amministrativa con accredito sul proprio c/c bancario, ricordando che gli indennizzi sono soggetti a tassazione, anche previdenziale, a totale carico del medico.

Nel caso di variazione oraria in diminuzione delle fasce di reperibilità per i lavoratori pubblici, l’importo della indennità di reperibilità fissa mensile, potrebbe venire modificato?

Sì, perché tutta l’ipotesi di accordo, quindi anche l’indennità fissa, è costruita sulle fasce di reperibilità di entrambe i lavoratori, pubblici e privati e non è stata prevista una clausola di garanzia, per i medici fiscali, qualora vi fosse una contrazione della disponibilità da dover garantire. Del resto, una eventuale modifica delle fasce orarie, avverrebbe con una norma regolamentare prevista dal dlgs 165/2001, quindi sarebbe immediatamente applicabile senza neanche necessita di addendum.

Il Principe avrebbe detto: “Oh Gesù, Gesù, ti hanno preso a schiaffi e tu perche non hai reagito?  E che mi importa a me, che so Pasquale io!”.

mauro

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