ANCORA DOMANDE E ANCORA RISPOSTE SULLA IPOTESI DI ACCORDO IN CORSO DI APPROVAZIONE.
Quando si matura l’indennità di
reperibilità mensile?
L’ipotesi
di accordo, all’articolo 21, comma 2, recita: “2. Il compenso mensile, per la
reperibilità su entrambe le fasce giornaliere feriali, come declinata al
precedente articolo 20, è fissato in 2.489,75 euro. Per la reperibilità su una
sola fascia giornaliera, come declinata al precedente articolo 20, è fissato in
1.244,88 euro”. L’articolo 20, comma 2, richiamato, recita: “2. L’incarico per
l’effettuazione delle visite mediche di controllo sui lavoratori in malattia
prevede un rapporto convenzionale con remunerazione delle visite effettuate, in
aggiunta ad un compenso mensile, come indicato al successivo art. 21, per la
reperibilità su entrambe le fasce giornaliere nei giorni feriali, almeno tre
fasce nelle giornate del sabato e almeno due fasce nelle giornate festive del
mese”. E il successivo comma 3 stabilisce che “Per disponibilità su entrambe le
fasce si intende la disponibilità costante ad effettuare visite mediche di
controllo nella fascia sia mattutina che pomeridiana, senza eccezioni se non
per le assenze, retribuite o non retribuite, e turnazioni festive previste
dalla presente convenzione”.
Quindi, se mi assento per malattia,
infortunio o permesso non retribuito, che cosa accade?
L’ipotesi
di accordo non chiarisce se, in caso di assenza, l’indennità fissa mensile non
viene riconosciuta oppure viene riconosciuta in proporzione. Dal tenore
letterale delle norme ricordate, sembra non essere previsto un riconoscimento
in proporzione alla presenza. Se così fosse, nel caso di assenza, si perderebbe
l’intera indennità. Si spera di no.
Per avere diritto all’assegnazione di
almeno 90 visite/medie al mese, quale disponibilità occorre garantire?
Fermo
restando che l’assegnazione delle visite indicata nella ipotesi di accordo, a
differenza del carico blindato, non prevede l’eventuale compenso sostitutivo
per le visite che non dovessero venire assegnate fino al limite di 90
visite/mese, l’articolo 21, comma 3, così precisa: “3.
Per una disponibilità, in ciascun mese dell’anno solare, su entrambe le fasce
giornaliere per tutti i giorni lavorativi e due fasce di reperibilità festive,
sono assegnate a ciascun medico di controllo almeno 990 visite mediche di
controllo domiciliare per anno solare, pari ad una media di 90 visite al mese”.
Quindi, nel caso di assenza che cosa
succede?
Bisogna,
prima di tutto, precisare che l’assegnazione delle visite non è stata inserita
nel carico di lavoro, ma tra i compensi e questo, ovviamente, assume un
significato profondamente diverso.
Possiamo fare il caso pratico, sia per
quanto riguarda l’indennità fissa mensile che l’assegnazione delle visite, ad
esempio in caso di assenza per malattia o qualunque altra tipologia di permessi?
assenza
di gg.5 nel mese
ipotesi
senza riconoscimento della indennità fissa mensile
nessuna
indennità fissa mensile a causa delle assenze, quindi non disponibilità piena garantita come previsto
dalla ipotesi di accordo;
numero
di visite assegnate in proporzione (90:30x25= 75) per un compenso nel mese pari
a euro 1.875,00 (75x25);
totale
compenso mensile: € 1.875,00
ipotesi
con riconoscimento della indennità fissa mensile in proporzione alla presenza:
indennità
fissa mensile calcolata in proporzione, pari a € 2.074,79;
numero
di visite assegnate in proporzione (90:30x25= 75) per un compenso nel mese pari
a euro 1.875,00 (75x25)
totale
compenso mensile € 3.949.79
e se l’assenza supera i 5 gg?
per
un’assenza di gg 10, ad esempio, avremo:
ipotesi
senza riconoscimento della indennità fissa mensile
nessuna
indennità fissa mensile a causa delle assenze, quindi non disponibilità totale garantita come previsto
dalla ipotesi di accordo;
numero
visite assegnate in proporzione (90:30x20= 60) per un compenso nel mese pari a
€ 1.500,00;
totale
compensi mensili: € 1.500,00
ipotesi
con riconoscimento della indennità fissa mensile in proporzione alla presenza:
indennità
fissa mensile calcolata in proporzione alla presenza in servizio, pari a €
1.659,83;
numero
visite assegnate in proporzione (90:30x20= 60) per un compenso nel mese pari a
€ 1.500,00;
totale
compensi mensili: € 3.159,83
tutti
gli importi sopra indicati, sono al lordo della tassazione e dei contributi
previdenziali.
Solo
ed esclusivamente nel caso di fruizione dei permessi sindacali, ai
rappresentanti sindacali delle organizzazioni firmatarie dell’accordo, spetta
l’intero trattamento della indennità di reperibilità mensile.
Come verrà erogato e quali saranno le
modalità per poter fruire dell’eventuale indennizzo previsto per i primi 30
giorni di malattia/infortunio?
L’ipotesi
di accordo prevede che INPS versi all’ENPAM un contributo pari allo 0,72% sui
compensi percepiti, affinché provveda in merito anche mediante la stipula di
apposite assicurazioni.
Al
momento, non si conoscono i contenuti e le condizioni previste dalla polizza
che verrà sottoscritta. I medici fiscali, in base a quanto disposto dalla
ipotesi di accordo, sono iscritti obbligatoriamente alla gestione previdenziale
dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi
di continuità assistenziale ed emergenza territoriale del Fondo della medicina
convenzionata ed accreditata. Per questi sanitari convenzionati con il SSN, ENPAM
ha sottoscritto una polizza, ma che non include i medici fiscali. E’ notizia di
questi giorni che ENPAM ha in corso di perfezionamento una polizza per i primi
30 giorni di malattia/infortunio riservata ai liberi professionisti, quali sono
anche i medici fiscali, ma iscritti alla Quota B Fondo libera professione. Tale
polizza poteva venire sottoscritta anche con la disciplina vigente. Il
rimborso, qualunque sia la polizza da sottoscrivere, avverrà mediante
presentazione della documentazione medica e amministrativa con accredito sul
proprio c/c bancario, ricordando che gli indennizzi sono soggetti a tassazione,
anche previdenziale, a totale carico del medico.
Nel caso di variazione oraria in
diminuzione delle fasce di reperibilità per i lavoratori pubblici, l’importo
della indennità di reperibilità fissa mensile, potrebbe venire modificato?
Sì,
perché tutta l’ipotesi di accordo, quindi anche l’indennità fissa, è costruita
sulle fasce di reperibilità di entrambe i lavoratori, pubblici e privati e non
è stata prevista una clausola di garanzia, per i medici fiscali, qualora vi
fosse una contrazione della disponibilità da dover garantire. Del resto, una
eventuale modifica delle fasce orarie, avverrebbe con una norma regolamentare
prevista dal dlgs 165/2001, quindi sarebbe immediatamente applicabile senza
neanche necessita di addendum.
Il
Principe avrebbe detto: “Oh Gesù, Gesù, ti hanno preso a schiaffi e tu perche
non hai reagito? E che mi importa a me,
che so Pasquale io!”.
mauro