DOMANDE E RISPOSTE SULLA IPOTESI DI ACCORDO DEL 3 DICEMBRE.
Qual
è la durata dell’incarico?
A
differenza di tutte le altre convenzioni del SSN, dove l’incarico viene
conferito a tempo indeterminato ed è indipendente dalla durata della
convenzione, l’ipotesi di accordo, semplice scrittura privata, prevede
espressamente, invece, che l’incarico venga mantenuto esclusivamente per la
durata della convenzione e per i successivi rinnovi. Non si instaura nessun
rapporto a tempo indeterminato tra INPS e medico fiscale.
Quanto dura la convenzione?
La
durata è triennale e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo,
previa emanazione del nuovo atto di indirizzo ministeriale.
Fra tre anni, il nuovo atto di indirizzo
potrebbe modificare l’assetto organizzativo previsto dall’accordo attuale?
Ad
oggi non è possibile saperlo. L’atto di indirizzo viene emanato dal Ministero
del Lavoro, sentito INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali.
La convenzione può essere modificata?
Sì,
in qualsiasi momento. Lo prevede la stessa convenzione. Eventuali modifiche
potrebbero incidere sulla durata del rapporto in corso. Tra l’altro, nel caso
di modifiche previste da norme di legge, verrà data solo notizia alle OOSS,
senza necessità di ulteriori trattative.
I medici continueranno ad essere
inseriti nella lista ad esaurimento mantenendo l’incarico fino alla permanenza
nella lista?
No, non
è previsto. L’ipotesi di accordo stabilisce che i medici delle liste ad
esaurimento verranno inseriti in liste provinciali separate, senza alcun valore
e non previste da nessuna norma legislativa o regolamentare, rispetto alle
graduatorie degli altri medici. Scomparendo la lista ad esaurimento, viene meno
qualsiasi diritto a poter restare incaricati fino alla permanenza nella lista
ad esaurimento. Si perdono, definitivamente, i diritti acquisiti.
E la priorità?
Non
viene riconosciuta, così come invece prevede la norma di legge, nessuna
priorità nello svolgimento dell’incarico, sia nella assegnazione delle visite
che per lo svolgimento delle attività ambulatoriali.
I medici attualmente incaricati,
potrebbero perdere l’incarico con l’entrata in vigore della ipotesi di accordo?
L’ipotesi
di accordo non prevede né presuppone che l’attuale incarico prosegua senza
soluzione di continuità. Al contrario, specifica che i nuovi incarichi verranno
conferiti nei limiti dei fabbisogni, fermo restando la priorità per i medici
delle liste ad esaurimento che accedono all’ACN a domanda, ma non è specificato
che, se INPS reputi non ci sia il fabbisogno, l’incarico verrà comunque
conferito ai medici della lista ad esaurimento.
Chi stabilisce i fabbisogni?
Ovviamente
l’INPS, ma non sono previsti, come la disciplina vigente, parametri obiettivi e
verificabili. Con l’introduzione di un fisso mensile e l’assegnazione di 6/8
visite al giorno operando su tutto il territorio provinciale, la consistenza
numerica dei medici dovrà essere necessariamente rivista.
L’ipotesi di accordo stabilisce quale
deve essere la consistenza numerica dei medici?
No,
contrariamente alla disciplina vigente che stabilisce 1 medico ogni 21 visite
settimanali.
Dove svolgeranno l’attività i medici
delle liste ad esaurimento?
L’ipotesi
di accordo prevede che i medici delle liste ad esaurimento verranno confermati
nelle loro sedi di appartenenza, ma non specifica in quale ambito territoriale.
La sede di appartenenza, risultante anche nella lettera di iscrizione nelle
liste del 1996, nel 90% dei casi, è quella provinciale che coincide con la
UOS/UOC, mentre l’ambito territoriale, all’interno della UOS/UOC dove viene
svolta l’attività è molto più limitato. I nuovi incaricati possono scegliere
una UOC/UOS, ma possono essere spostati in altra sede della stessa provincia.
Questo potrebbe accadere in province grandi che hanno più UOC o UOS, ma non
interessa quelle medio piccole che sono la stragrande maggioranza.
Le incompatibilità saranno su base
provinciale?
Sì,
anche per questo è facile intuire che l’attività verrà svolta su tutto il
territorio provinciale, altrimenti qualsiasi giudice le farebbe cassare
automaticamente.
Tutte le attività mediche saranno
incompatibili?
Sì. Contrariamente
a quanto stabilito dal decreto legislativo 75/2017 e dall’atto di indirizzo che
limitano le incompatibilità alle attività mediche che prevedono il rilascio di
certificazione di malattia, l’ipotesi di accordo ha esteso le incompatibilità a
qualsiasi rapporto, anche in convenzione con il SSN, sia a tempo indeterminato
che determinato o di sostituzione. Sono escluse le attività libero
professionali (per esempio, i dentisti), le attività svolte c/o cliniche
private anche convenzionate con il SSN e i conflitti di interessi.
Le nuove incompatibilità si
applicheranno anche ai medici della lista ad esaurimento?
Sì
Le tutele previste dalla ipotesi di
accordo sono a carico INPS?
No,
si tratta di giroconti dalle risorse del Polo Unico e, come specificato anche
dal MEF, dato che sono previsti nuovi oneri quale il compenso fisso e la
contribuzione previdenziale, il Collegio dei sindaci deve verificare la
capienza.
Si ha sempre diritto al permesso annuale
retribuito?
No,
è espressamente previsto che in caso di malattia, gravidanza o assenze non
retribuite non si matura il permesso annuale. In caso di assenze, il permesso
dovrebbe maturare in proporzione, ma non è specificato se verrà prevista questa
opportunità.
Quindi, qualsiasi assenza incide
negativamente sul permesso annuale retribuito?
No,
sono escluse le assenze per permessi sindacali perché sono retribuite. Se
l’organizzazione sindacale ha un congruo numero di iscritti, il rappresentante
sindacale potrebbe restare in permesso anche per mesi, senza decurtazione del
permesso annuale retribuito.
Come si fruisce il permesso annuale
retribuito?
L’ipotesi
di accordo prevede che a richiesta dell’interessato il permesso, autorizzato
dalla sede INPS di appartenenza, è fruito in uno o più periodi programmati,
tenendo conto delle esigenze operative delle medesime strutture 19 INPS. Il
permesso retribuito è programmato e organizzato tenendo conto delle esigenze
del servizio e di quelle generali della struttura di appartenenza.
Come funziona la tutela per la malattia,
infortunio, maternità, gravidanza a rischio, adozione, ecc?
Per
quanto riguarda malattia e infortunio, come anche con la disciplina vigente,
ENPAM eroga un indennizzo dal 31° giorno. Per le altre tutele (maternità,
gravidanza a rischio, ecc), come anche con la disciplina vigente, continuano ad
essere erogate da ENPAM. Per i primi 30 giorni di malattia, come anche è
possibile con la disciplina vigente, verrà stipulata apposita polizza
assicurativa.
Come funzionerà la polizza per i primi
30 giorni di malattia/infortunio?
Questo
ancora non si conosce ma, come tutte le polizze, è facile prevedere che vi
saranno delle franchigie (in genere i primi 3/5 giorni non vengono retribuiti).
L’indennizzo che verrà riconosciuto con
la polizza sarà al netto?
No,
essendo sostitutivo del reddito sarà soggetto a tassazione e il relativo
contributo previdenziale (al 26% nel 2024)sarà a totale carico del medico.
È possibile poter continuare a versare i
contributi al Fondo B della libera professione?
No,
si viene obbligatoriamente iscritti al Fondo della Medicina generale
Quante fasce bisogna garantire nel mese
per avere diritto al compenso fisso?
L’ipotesi
di accordo stabilisce che l’incarico per l’effettuazione delle visite mediche
di controllo sui lavoratori in malattia prevede un rapporto convenzionale con
remunerazione delle visite effettuate, in aggiunta ad un compenso mensile, come
indicato al successivo art. 21, per la reperibilità su entrambe le fasce
giornaliere nei giorni feriali, almeno tre fasce nelle giornate del sabato e
almeno due fasce nelle giornate festive del mese.
Quindi?
Su
un mese di 30 giorni si ha: 22 giorni feriali pari a 44 fasce + almeno 5 fasce
tra sabato e domenica. Le 5 fasce di sabato e domenica, essendo previste “come
minimo”, nulla vieta che possano diventare 16, per un totale di 60 fasce al
mese senza che questo comporti un incremento del compenso fisso.
Se non si riesce a garantire la
disponibilità?
L’ipotesi
di accordo prevede che per disponibilità su entrambe le fasce si intende la
disponibilità costante ad effettuare visite mediche di controllo nella fascia
sia mattutina che pomeridiana, senza eccezioni se non per le assenze,
retribuite o non retribuite, e turnazioni festive.
Quindi, in caso di assenza, ad esempio
per malattia, il compenso fisso viene decurtato?
Non
è specificato. La tutela, al momento riguarda solo i permessi sindacali in
quanto l’ipotesi di accordo prevede che
le ore di permesso sindacale sono calcolate, per i medici fiscali INPS che ne
usufruiscono, come attività di servizio e hanno piena validità per tutti gli
aspetti sia normativi che economici, con riferimento ai soli emolumenti fissi.
Quante visite bisogna effettuare?
L’ipotesi
di accordo prevede che il numero di riferimento è di 3 visite per fascia, incrementabile
a 4. Nel primo caso si avrebbero 177 visite/mese, nel secondo 196. Nel caso si
arrivasse a 58/60 fasce mensili, il numero delle visite aumenterebbe
proporzionalmente.
L’assegnazione di almeno 90 visite al
mese è garantita?
No,
l’ipotesi di accordo non prevede, nel caso di mancata assegnazione di un numero
inferiore a 90 visite/mese, il riconoscimento di un compenso sostitutivo come
il carico blindato.
I permessi sindacali sono sempre
retribuiti?
Sì e
riguarda solo i rappresentanti sindacali delle organizzazioni che
sottoscriveranno l’accordo, nel limite di 5 ore per ogni iscritto. E’
praticamente quasi il doppio rispetto ai rappresentanti sindacali dei medici
convenzionati ASL.
Si possono richiedere permessi per
motivi personali o familiari?
Sì,
ma a differenza della disciplina vigente, il permesso può essere concesso solo
ed esclusivamente per gravi motivi.
Sono ancora previste le quote fisse di
6,10 e 15 euro in proporzione alla distanza oltre il rimborso spese carburante?
No,
a differenza della disciplina vigente, è previsto solo il rimborso spese carburante.
Non essendo più previste le quote fisse
in base alla distanza, le visite saranno assegnate solo vicino alla residenza
del medico?
No,
non è previsto.
A che
ora devo accendere il tablet e richiedere le visite?
Nella
fascia della mattina le visite sono disponibili alle 8,30, in quella
pomeridiana, alle 14,00. Con questi orari e percependo un compenso fisso per la
disponibilità, sarà difficile poter giustificare eventuali visite non
effettuate per mancanza di tempo.
Si potrà verificare un altro 29 aprile
2013 in caso di norme che dovessero ridurre le risorse?
Sì,
è possibile. La stessa ipotesi di accordo prevede che in caso di nuovi
provvedimenti legislativi che dovessero modificare le risorse finanziarie a
disposizione per l’espletamento delle visite mediche di controllo, l’INPS
convocherà immediatamente le Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, per una verifica congiunta degli impatti sul sistema
gestionale e delle remunerazioni dei medici fiscali e al fine di valutare linee
di azione appropriate e concordate.
Nel caso di ulteriori sospensioni
dell’attività, ad esempio causa pandemia, il compenso fisso verrebbe comunque
percepito?
No,
perché non viene garantita la disponibilità. La stessa ipotesi di accordo, tra
le dichiarazioni congiunte prevede che le Parti convengono, altresì, sulla
prioritaria necessità di individuare forme di indennizzo e/o integrazione del
reddito in favore dei medici di medicina fiscale in presenza di nuove ed
imprevedibili emergenze epidemiologiche e/o calamità naturali che determinino
la sospensione totale delle visite mediche di controllo. Quindi è solo una
dichiarazione di intenti senza nessun effetto concreto.
L’ipotesi di accordo blinda le risorse
del Polo Unico per la sola medicina fiscale?
No,
non lo prevede.
A quale età si decade automaticamente
dall’incarico?
70
anni
È prevista la possibilità di poter
continuare ad esercitare l’attività, anche su una sola fascia, dopo i 70 anni
per recuperare il buco contributivo creatosi dal 2013 al 2017 che inciderà
pesantemente sulla futura pensione?
No,
non è possibile
I medici della lista ad esaurimento
svolgeranno prioritariamente le attività ambulatoriali?
No.
I medici fiscali, sia della lista ad esaurimento che non, “potranno” solo
essere chiamati a svolgere le attività ambulatoriali su iniziativa del
Responsabile. Non è previsto alcun obbligo da parte di INPS.
Questa discrezionalità che cosa potrebbe
comportare?
Che
le attività ambulatoriali potrebbero essere svolte dagli 820 medici da
convenzionare, in quanto la norma istitutiva prevede che possano svolgere
attività medico legali istituzionali dell’INPS, con possibile distrazione di
risorse che comunque rientrano sempre tra quelle previste per il Polo Unico (50
milioni di euro). Del resto, tra le pesanti incompatibilità prevista e il
limite di età, da fonti sindacali si apprende che sembra dovranno lasciare
l’incarico ca 500 medici e sarà impossibile, quindi, per i medici che
resteranno, poter svolgere entrambe le attività, domiciliare su tutta la provincia
e ambulatoriale. Sarà anche difficile poter reclutare nuovi medici, visto che i
bandi per incarichi provvisori restano quasi sempre senza partecipanti.
Quale sarà la tipologia dell’incarico
che verrà conferito?
Libero
professionale
Essendo il medico fiscale libero
professionista, potrà decidere in piena autonomia?
L’ipotesi
di accordo limita fortemente l’autonomia professionale del medico fiscale,
prevedendo che il medico fiscale INPS nell’esercizio delle sue funzioni è
tenuto a fornire con diligenza e perizia la propria opera, attenendosi alle
disposizioni contenute nel presente accordo e svolge i compiti affidati e
declinati dalle norme vigenti e nelle circolari, istruzioni operative,
direttive e linee guida emanate dall’INPS, con particolare riguardo alla
corretta valutazione del ripristino della capacità di lavoro specifico e
all’appropriatezza di forma e contenuto della visita medica di controllo e
nella redazione dei relativi verbali/moduli. Tra l’altro, l’ipotesi di accordo stabilisce,
inoltre, che ripetute inosservanze degli obblighi del medico, come stabiliti
dalla presente convenzione, dalle linee guida Inps sulle visite mediche di
controllo domiciliare, dalle direttive del Coordinamento medico legale e, in
generale, dalle norme deontologiche sulla professione medica, saranno causa di
decadenza dall’incarico dichiarata d’ufficio.
Sarà possibile poter continuare ad
optare, come avviene con la disciplina vigente, per il regime forfetario?
Dovrà
pronunciarsi l’Agenzia delle entrate o le Commissioni tributarie provinciali. Alcuni
istituti presenti, come la contribuzione previdenziale, in teoria
escluderebbero la possibilità di rientrare, fiscalmente, tra i liberi professionisti
i quali sono tenuti all’intero pagamento del contributo.
Nella eventualità non si potesse optare
per il regime forfetario, a quanto ammonterebbe il minor reddito a causa dell’ulteriore
tassazione?
Ca
6.000,00 euro l’anno, tra IRPEF e contributi previdenziali per un incarico su
entrambe le fasce.
Il
Principe avrebbe detto: “Lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio!!”
mauro