DOMANDE E RISPOSTE SULLA IPOTESI DI ACCORDO DEL 3 DICEMBRE.

 

Qual è la durata dell’incarico? 

A differenza di tutte le altre convenzioni del SSN, dove l’incarico viene conferito a tempo indeterminato ed è indipendente dalla durata della convenzione, l’ipotesi di accordo, semplice scrittura privata, prevede espressamente, invece, che l’incarico venga mantenuto esclusivamente per la durata della convenzione e per i successivi rinnovi. Non si instaura nessun rapporto a tempo indeterminato tra INPS e medico fiscale.

Quanto dura la convenzione?

La durata è triennale e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo, previa emanazione del nuovo atto di indirizzo ministeriale.

Fra tre anni, il nuovo atto di indirizzo potrebbe modificare l’assetto organizzativo previsto dall’accordo attuale?

Ad oggi non è possibile saperlo. L’atto di indirizzo viene emanato dal Ministero del Lavoro, sentito INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali.

La convenzione può essere modificata?

Sì, in qualsiasi momento. Lo prevede la stessa convenzione. Eventuali modifiche potrebbero incidere sulla durata del rapporto in corso. Tra l’altro, nel caso di modifiche previste da norme di legge, verrà data solo notizia alle OOSS, senza necessità di ulteriori trattative.

I medici continueranno ad essere inseriti nella lista ad esaurimento mantenendo l’incarico fino alla permanenza nella lista?

No, non è previsto. L’ipotesi di accordo stabilisce che i medici delle liste ad esaurimento verranno inseriti in liste provinciali separate, senza alcun valore e non previste da nessuna norma legislativa o regolamentare, rispetto alle graduatorie degli altri medici. Scomparendo la lista ad esaurimento, viene meno qualsiasi diritto a poter restare incaricati fino alla permanenza nella lista ad esaurimento. Si perdono, definitivamente, i diritti acquisiti.

E la priorità?

Non viene riconosciuta, così come invece prevede la norma di legge, nessuna priorità nello svolgimento dell’incarico, sia nella assegnazione delle visite che per lo svolgimento delle attività ambulatoriali.

I medici attualmente incaricati, potrebbero perdere l’incarico con l’entrata in vigore della ipotesi di accordo?

L’ipotesi di accordo non prevede né presuppone che l’attuale incarico prosegua senza soluzione di continuità. Al contrario, specifica che i nuovi incarichi verranno conferiti nei limiti dei fabbisogni, fermo restando la priorità per i medici delle liste ad esaurimento che accedono all’ACN a domanda, ma non è specificato che, se INPS reputi non ci sia il fabbisogno, l’incarico verrà comunque conferito ai medici della lista ad esaurimento.

Chi stabilisce i fabbisogni?

Ovviamente l’INPS, ma non sono previsti, come la disciplina vigente, parametri obiettivi e verificabili. Con l’introduzione di un fisso mensile e l’assegnazione di 6/8 visite al giorno operando su tutto il territorio provinciale, la consistenza numerica dei medici dovrà essere necessariamente rivista.

L’ipotesi di accordo stabilisce quale deve essere la consistenza numerica dei medici?

No, contrariamente alla disciplina vigente che stabilisce 1 medico ogni 21 visite settimanali.

Dove svolgeranno l’attività i medici delle liste ad esaurimento?

L’ipotesi di accordo prevede che i medici delle liste ad esaurimento verranno confermati nelle loro sedi di appartenenza, ma non specifica in quale ambito territoriale. La sede di appartenenza, risultante anche nella lettera di iscrizione nelle liste del 1996, nel 90% dei casi, è quella provinciale che coincide con la UOS/UOC, mentre l’ambito territoriale, all’interno della UOS/UOC dove viene svolta l’attività è molto più limitato. I nuovi incaricati possono scegliere una UOC/UOS, ma possono essere spostati in altra sede della stessa provincia. Questo potrebbe accadere in province grandi che hanno più UOC o UOS, ma non interessa quelle medio piccole che sono la stragrande maggioranza.

Le incompatibilità saranno su base provinciale?

Sì, anche per questo è facile intuire che l’attività verrà svolta su tutto il territorio provinciale, altrimenti qualsiasi giudice le farebbe cassare automaticamente.

Tutte le attività mediche saranno incompatibili?

Sì. Contrariamente a quanto stabilito dal decreto legislativo 75/2017 e dall’atto di indirizzo che limitano le incompatibilità alle attività mediche che prevedono il rilascio di certificazione di malattia, l’ipotesi di accordo ha esteso le incompatibilità a qualsiasi rapporto, anche in convenzione con il SSN, sia a tempo indeterminato che determinato o di sostituzione. Sono escluse le attività libero professionali (per esempio, i dentisti), le attività svolte c/o cliniche private anche convenzionate con il SSN e i conflitti di interessi.

Le nuove incompatibilità si applicheranno anche ai medici della lista ad esaurimento?

Le tutele previste dalla ipotesi di accordo sono a carico INPS?

No, si tratta di giroconti dalle risorse del Polo Unico e, come specificato anche dal MEF, dato che sono previsti nuovi oneri quale il compenso fisso e la contribuzione previdenziale, il Collegio dei sindaci deve verificare la capienza.

Si ha sempre diritto al permesso annuale retribuito?

No, è espressamente previsto che in caso di malattia, gravidanza o assenze non retribuite non si matura il permesso annuale. In caso di assenze, il permesso dovrebbe maturare in proporzione, ma non è specificato se verrà prevista questa opportunità.

Quindi, qualsiasi assenza incide negativamente sul permesso annuale retribuito?

No, sono escluse le assenze per permessi sindacali perché sono retribuite. Se l’organizzazione sindacale ha un congruo numero di iscritti, il rappresentante sindacale potrebbe restare in permesso anche per mesi, senza decurtazione del permesso annuale retribuito.

Come si fruisce il permesso annuale retribuito?

L’ipotesi di accordo prevede che a richiesta dell’interessato il permesso, autorizzato dalla sede INPS di appartenenza, è fruito in uno o più periodi programmati, tenendo conto delle esigenze operative delle medesime strutture 19 INPS. Il permesso retribuito è programmato e organizzato tenendo conto delle esigenze del servizio e di quelle generali della struttura di appartenenza.

Come funziona la tutela per la malattia, infortunio, maternità, gravidanza a rischio, adozione, ecc?

Per quanto riguarda malattia e infortunio, come anche con la disciplina vigente, ENPAM eroga un indennizzo dal 31° giorno. Per le altre tutele (maternità, gravidanza a rischio, ecc), come anche con la disciplina vigente, continuano ad essere erogate da ENPAM. Per i primi 30 giorni di malattia, come anche è possibile con la disciplina vigente, verrà stipulata apposita polizza assicurativa.

Come funzionerà la polizza per i primi 30 giorni di malattia/infortunio?

Questo ancora non si conosce ma, come tutte le polizze, è facile prevedere che vi saranno delle franchigie (in genere i primi 3/5 giorni non vengono retribuiti).

L’indennizzo che verrà riconosciuto con la polizza sarà al netto?

No, essendo sostitutivo del reddito sarà soggetto a tassazione e il relativo contributo previdenziale (al 26% nel 2024)sarà a totale carico del medico.

È possibile poter continuare a versare i contributi al Fondo B della libera professione?

No, si viene obbligatoriamente iscritti al Fondo della Medicina generale

Quante fasce bisogna garantire nel mese per avere diritto al compenso fisso?

L’ipotesi di accordo stabilisce che l’incarico per l’effettuazione delle visite mediche di controllo sui lavoratori in malattia prevede un rapporto convenzionale con remunerazione delle visite effettuate, in aggiunta ad un compenso mensile, come indicato al successivo art. 21, per la reperibilità su entrambe le fasce giornaliere nei giorni feriali, almeno tre fasce nelle giornate del sabato e almeno due fasce nelle giornate festive del mese.

Quindi?

Su un mese di 30 giorni si ha: 22 giorni feriali pari a 44 fasce + almeno 5 fasce tra sabato e domenica. Le 5 fasce di sabato e domenica, essendo previste “come minimo”, nulla vieta che possano diventare 16, per un totale di 60 fasce al mese senza che questo comporti un incremento del compenso fisso.

Se non si riesce a garantire la disponibilità?

L’ipotesi di accordo prevede che per disponibilità su entrambe le fasce si intende la disponibilità costante ad effettuare visite mediche di controllo nella fascia sia mattutina che pomeridiana, senza eccezioni se non per le assenze, retribuite o non retribuite, e turnazioni festive.

Quindi, in caso di assenza, ad esempio per malattia, il compenso fisso viene decurtato?

Non è specificato. La tutela, al momento riguarda solo i permessi sindacali in quanto l’ipotesi di accordo  prevede che le ore di permesso sindacale sono calcolate, per i medici fiscali INPS che ne usufruiscono, come attività di servizio e hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici, con riferimento ai soli emolumenti fissi.

Quante visite bisogna effettuare?

L’ipotesi di accordo prevede che il numero di riferimento è di 3 visite per fascia, incrementabile a 4. Nel primo caso si avrebbero 177 visite/mese, nel secondo 196. Nel caso si arrivasse a 58/60 fasce mensili, il numero delle visite aumenterebbe proporzionalmente.

L’assegnazione di almeno 90 visite al mese è garantita?

No, l’ipotesi di accordo non prevede, nel caso di mancata assegnazione di un numero inferiore a 90 visite/mese, il riconoscimento di un compenso sostitutivo come il carico blindato.

I permessi sindacali sono sempre retribuiti?

Sì e riguarda solo i rappresentanti sindacali delle organizzazioni che sottoscriveranno l’accordo, nel limite di 5 ore per ogni iscritto. E’ praticamente quasi il doppio rispetto ai rappresentanti sindacali dei medici convenzionati ASL.

Si possono richiedere permessi per motivi personali o familiari?

Sì, ma a differenza della disciplina vigente, il permesso può essere concesso solo ed esclusivamente per gravi  motivi.

Sono ancora previste le quote fisse di 6,10 e 15 euro in proporzione alla distanza oltre il rimborso spese carburante?

No, a differenza della disciplina vigente, è previsto solo il rimborso spese carburante.

Non essendo più previste le quote fisse in base alla distanza, le visite saranno assegnate solo vicino alla residenza del medico?

No, non è previsto.

 A che ora devo accendere il tablet e richiedere le visite?

Nella fascia della mattina le visite sono disponibili alle 8,30, in quella pomeridiana, alle 14,00. Con questi orari e percependo un compenso fisso per la disponibilità, sarà difficile poter giustificare eventuali visite non effettuate per mancanza di tempo.

Si potrà verificare un altro 29 aprile 2013 in caso di norme che dovessero ridurre le risorse?

Sì, è possibile. La stessa ipotesi di accordo prevede che in caso di nuovi provvedimenti legislativi che dovessero modificare le risorse finanziarie a disposizione per l’espletamento delle visite mediche di controllo, l’INPS convocherà immediatamente le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per una verifica congiunta degli impatti sul sistema gestionale e delle remunerazioni dei medici fiscali e al fine di valutare linee di azione appropriate e concordate.

Nel caso di ulteriori sospensioni dell’attività, ad esempio causa pandemia, il compenso fisso verrebbe comunque percepito?

No, perché non viene garantita la disponibilità. La stessa ipotesi di accordo, tra le dichiarazioni congiunte prevede che le Parti convengono, altresì, sulla prioritaria necessità di individuare forme di indennizzo e/o integrazione del reddito in favore dei medici di medicina fiscale in presenza di nuove ed imprevedibili emergenze epidemiologiche e/o calamità naturali che determinino la sospensione totale delle visite mediche di controllo. Quindi è solo una dichiarazione di intenti senza nessun effetto concreto.

L’ipotesi di accordo blinda le risorse del Polo Unico per la sola medicina fiscale?

No, non lo prevede.

A quale età si decade automaticamente dall’incarico?

70 anni

È prevista la possibilità di poter continuare ad esercitare l’attività, anche su una sola fascia, dopo i 70 anni per recuperare il buco contributivo creatosi dal 2013 al 2017 che inciderà pesantemente sulla futura pensione?

No, non è possibile

I medici della lista ad esaurimento svolgeranno prioritariamente le attività ambulatoriali?

No. I medici fiscali, sia della lista ad esaurimento che non, “potranno” solo essere chiamati a svolgere le attività ambulatoriali su iniziativa del Responsabile. Non è previsto alcun obbligo da parte di INPS.

Questa discrezionalità che cosa potrebbe comportare?

Che le attività ambulatoriali potrebbero essere svolte dagli 820 medici da convenzionare, in quanto la norma istitutiva prevede che possano svolgere attività medico legali istituzionali dell’INPS, con possibile distrazione di risorse che comunque rientrano sempre tra quelle previste per il Polo Unico (50 milioni di euro). Del resto, tra le pesanti incompatibilità prevista e il limite di età, da fonti sindacali si apprende che sembra dovranno lasciare l’incarico ca 500 medici e sarà impossibile, quindi, per i medici che resteranno, poter svolgere entrambe le attività, domiciliare su tutta la provincia e ambulatoriale. Sarà anche difficile poter reclutare nuovi medici, visto che i bandi per incarichi provvisori restano quasi sempre senza partecipanti.

Quale sarà la tipologia dell’incarico che verrà conferito?

Libero professionale

Essendo il medico fiscale libero professionista, potrà decidere in piena autonomia?

L’ipotesi di accordo limita fortemente l’autonomia professionale del medico fiscale, prevedendo che il medico fiscale INPS nell’esercizio delle sue funzioni è tenuto a fornire con diligenza e perizia la propria opera, attenendosi alle disposizioni contenute nel presente accordo e svolge i compiti affidati e declinati dalle norme vigenti e nelle circolari, istruzioni operative, direttive e linee guida emanate dall’INPS, con particolare riguardo alla corretta valutazione del ripristino della capacità di lavoro specifico e all’appropriatezza di forma e contenuto della visita medica di controllo e nella redazione dei relativi verbali/moduli. Tra l’altro, l’ipotesi di accordo stabilisce, inoltre, che ripetute inosservanze degli obblighi del medico, come stabiliti dalla presente convenzione, dalle linee guida Inps sulle visite mediche di controllo domiciliare, dalle direttive del Coordinamento medico legale e, in generale, dalle norme deontologiche sulla professione medica, saranno causa di decadenza dall’incarico dichiarata d’ufficio.

Sarà possibile poter continuare ad optare, come avviene con la disciplina vigente, per il regime forfetario?

Dovrà pronunciarsi l’Agenzia delle entrate o le Commissioni tributarie provinciali. Alcuni istituti presenti, come la contribuzione previdenziale, in teoria escluderebbero la possibilità di rientrare, fiscalmente, tra i liberi professionisti i quali sono tenuti all’intero pagamento del contributo.

Nella eventualità non si potesse optare per il regime forfetario, a quanto ammonterebbe il minor reddito a causa dell’ulteriore tassazione?

Ca 6.000,00 euro l’anno, tra IRPEF e contributi previdenziali per un incarico su entrambe le fasce.

Il Principe avrebbe detto: “Lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio!!”

mauro

 

 

 

 

 

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