E’ STATO GARANTITO CCHIU PILU PER TUTTI

 

Il limite anagrafico dei 70 anni per decadere dall’incarico, è stabilito dal dlgs 502/92  e interessa solo ed esclusivamente i medici convenzionati con il SSN ai sensi dell’art.48, legge 23 dicembre 1978, n.833 (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali)

l’ipotesi di accordo per i medici fiscali, lungi dall’essere neanche lontanamente una convenzione assimilabile a quelle del SSN, regolamenta un semplice rapporto di natura libero professionale la cui fonte normativa primaria è l’art.55 septies, comma 2bis, dlgs 30 marzo 2001, n.165.
la fonte secondaria, cioè l’atto di indirizzo emanato con DM 2 agosto 2017, al punto 2.2, lettera d) chiarisce che “gli  incarichi  non  possono essere  conferiti   successivamente   al   raggiungimento   dell'eta' pensionabile previsto dalla gestione previdenziale di appartenenza e,se gia' in essere, cessano alla medesima data”.
 
L’atto di indirizzo, come noto, è stato completamente stravolto dalle Parti che, di comune accordo, hanno introdotto (o eliminato) interi passaggi, quindi, questa fonte normativa, plasmata per introdurre, ad esempio, il permesso annuale retribuito, lo poteva essere anche per “allungare” l’età pensionabile per i soli medici delle liste ad esaurimento che hanno subito un buco contributivo di ca 5 anni (basta chiedere l’estratto contributivo per verificarne gli effetti).
 
Quindi, è bene ricordare che, ad oggi, non sono in vigore norme di legge che obbligano a far cessare dall’incarico liberi professionisti al raggiungimento del 70° anno di età. 
 
L’ipotesi di accordo stabilisce che i medici della lista ad esaurimento accedono all’ACN a domanda.
 
Quindi, il rapporto in essere dei medici della lista ad esaurimento non prosegue senza soluzione di continuità, né per quanto riguarda l’accesso né per il rinnovo.
Questo significa, semplicemente, che i medici della lista ad esaurimento perdono ogni diritto acquisito. Poi, se lo si vuole far passare come un 
vantaggio, pazienza, ce ne faremo una ragione.
 
L’ipotesi di accordo stabilisce, all’art.7, comma 1 che: è previsto l’accesso diretto, a domanda, senza partecipazione a procedure selettive, dei medici della lista ad esaurimento nelle loro sedi di appartenenza”.
 
Si parla, quindi, di “sedi di appartenenza” e non di ambito territoriale dove viene attualmente svolta l’attività. La sede di appartenenza, e non sede operativa, per il 90% dei medici della lista ad esaurimento, è quella provinciale. Tra l’altro, la quasi totalità delle Agenzie, tranne quelle complesse, hanno perso il CML.
 
Del resto, è facile intuire che l’operatività sarà su tutto il territorio provinciale, in quanto le incompatibilità sono state estese a tutta la provincia (art.13, comma 4). Se così non fosse, le incompatibilità sarebbero rimaste confinate, come oggi, nei limiti territoriali coincidenti dove viene svolta l’attività di controllo. Basta leggere…..
 
La quota parte del contributo previdenziale, calcolata sul 13% dei compensi, viene corrisposta da INPS facendo ricorso alle risorse del Polo Unico, così come ricordato dal MEF nel parere rilasciato a marzo c.a.
 
La quota, insieme al permesso retribuito annuale (non sono ferie) non sono a carico del Committente, ma provengono sempre dalla stessa risorsa finanziaria. In pratica, si tratta di un semplice giroconto.
 
L’ipotesi di accordo stabilisce che il rimborso per spese benzina, così come anche oggi previsto dal DM 8 maggio 2008, viene corrisposto a partire dall’abitazione del medico.
Quello che invece è stato eliminato, sono le quote fisse di 6,10 e 15 euro in proporzione alla distanza.
 
Senza quota fissa e con l’operatività su tutto il territorio provinciale, viene fuori un bel mix esplosivo.
 
L’ipotesi di accordo, a differenza della disciplina vigente, non prevede la consistenza numerica dei sanitari e non prevede il carico blindato, quindi la blindatura delle risorse.
 
Non si conosce il numero dei sanitari che verranno incaricati ricordando, inoltre, che le “almeno le 90 visite” previste dalla ipotesi di accordo, nel caso non venissero assegnate o venissero assegnate in numero minore non daranno luogo ad alcun compenso sostitutivo.
 
Questo, unito alla sola possibilità di poter svolgere le attività ambulatoriali a discrezione del Responsabile, potrebbe portare alla sostituzione dei medici fiscali per il loro svolgimento con gli 820 medici esterni in via di convenzionamento.
 
Tra l’altro, l’ACN della medicina convenzionata per gli 820 medici in corso di approvazione, prevede espressamente che: L’attività convenzionale può riguardare tutti gli adempimenti medico-legali di competenza istituzionale dell’INPS”
 
Inoltre, pensare che la convenzione possa fermare un eventuale emendamento killer, significa aver dimenticato il testo dell’emendamento. Ricordiamolo: “Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da ''Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale'' fino a ''disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie'' sono soppresse”.

Questo significa che si sarebbe detto bye bye alla convenzione e all’incarico che, tra l’altro, all’art.2, comma 5, stabilisce: Salvo tempestiva informativa alle OO.SS., non si procede ad addendum e revisioni della convenzione in caso di provvedimenti legislativi che di fatto modificano il contenuto di singole parti della convenzione stessa in modo chiaro e univoco e pertanto sono immediatamente applicabili”

Quindi, nel caso di emendamento killer, che è un provvedimento legislativo, INPS telefona alle OO.SS informandole che è stato bello, ma è tutto finito.

Sulle dichiarazioni congiunte, avendole sviscerate in altri post, per carità di patria le sorvoliamo.

Il Principe avrebbe detto: “Questa fontana è stata costruita da mio nonno. Veniva da Berna e siccome era piccolo di statura, lo chiamavano il Bernini. E’ un ottimo bissiniss”

mauro

Post popolari in questo blog

MATEMATICAMENTE SOLATI

MIMI’ E COCO’ – ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO

DI BENE IN MEGLIO