PACCO DI NATALE
Sembra sia pervenuto sotto l’albero di Natale, il
pacco definitivo materializzatosi con l’ultima versione della ipotesi di
accordo.
Dalla lettura del pacco, Le uniche modifiche apportate, sembrerebbero le
seguenti:
art.21, comma 3: 3.
Per una disponibilità, in ciascun mese
dell'anno solare, nel caso della reperibilità su entrambe le fasce
giornaliere nei giorni feriali e di
almeno tre fasce nelle giornate del sabato e due fasce nelle giornate festive
del mese, sono assegnate a ciascun medico di controllo almeno 990 visite
mediche di controllo domiciliare per anno solare, pari ad una media di 90
visite al mese
quindi,
per poter vedersi assegnate almeno 90
visite al mese, occorre garantire 49
fasce mensili (44+3+2). Ma il bello è, che non essendo un carico blindato,
nel caso di assegnazioni di un minor numero di visite, dopo aver garantito la
bellezza di 49 fasce, al medico non viene riconosciuto nessun compenso
sostitutivo per le visite non assegnate. E, nello stesso tempo, nel caso il
medico debba garantire 60/62 fasce al mese (l’articolato recita “almeno” 49
fasce, quindi nulla vieta una disponibilità maggiore), non è prevista l’assegnazione di un numero maggiore di visite. Uno
spettacolo!!
Per
quanto riguarda l’indennità fissa
mensile, le norme che la prevedono restano invariate, lasciando ogni
speranza a chi si era convinto che, in caso di assenza, l’indennità sarebbe
spettata in proporzione (addirittura qualcuno auspicava l’indennità intera).
Art.20,
comma 3: Per disponibilità su entrambe le
fasce si intende la disponibilità costante ad effettuare visite mediche di
controllo nella fascia sia mattutina che pomeridiana, senza eccezioni se non
per le assenze, retribuite o non retribuite, e almeno tre fasce nelle giornate
del sabato e due fasce nelle giornate festive del mese.
Art.21,
comma 1: 1. Il compenso ai medici fiscali
è costituito da un’indennità fissa di
reperibilità mensile, e compensi per le visite mediche di controllo/accessi
domiciliari effettuati.
Art.21,
comma 2: 2. Il compenso mensile, per la
reperibilità su entrambe le fasce giornaliere feriali, come declinata al precedente articolo 20, è
fissato in 2.489,75 euro.
Il bello, si fa per dire, che nel caso
di disponibilità su 60/62 fasce, l’importo mensile resta invariato. In aumento
sì, in diminuzione, no. Altro che recupero in altro giorno!!! Ma mi faccia il
piacere!!
Altra
norma, di cui sembra si chiedesse la modifica, cioè quella riguardante le
modalità di svolgimento delle attività ambulatoriali, è rimasta invariata:
art.12,
comma 3: 3. Il medico fiscale può essere convocato dal Responsabile
dell’Ufficio medico legale di appartenenza a prestare la propria opera in
attività ambulatoriale, sulla base di un calendario di disponibilità e nelle
modalità che verranno fornite dall’INPS.
Art.20,
comma 9: 9. Il medico fiscale deve assicurare la disponibilità a
svolgere attività ambulatoriale presso i gabinetti medici della sede Inps di
competenza per almeno 4 fasce di reperibilità al mese. Il calendario delle
attività ambulatoriali è stabilito, preferibilmente d’accordo con il medico
fiscale interessato, dal Responsabile della struttura medico-legale.
Quindi, oltre il danno, anche la beffa. Resta la totale discrezionalità del
Responsabile e, nello stesso tempo, il medico fiscale deve assicurare la
disponibilità. Il massimo. Se il responsabile non ritiene opportuno, per
insindacabili motivi, convocare il medico fiscale, qualcun altro svolgerà le
attività ambulatoriali (probabilmente attingendo alle risorse della medicina
fiscale).
Inoltre,
contrariamente a quanto stabilito dal dlgs 75/2017 e dall’atto di indirizzo, dove
è indicato che il medico fiscale svolge prioritariamente le attività
ambulatoriali inerenti gli accertamenti medico legali, senza limitazioni,
l’ipotesi di accordo, all’art.2, comma 2, limita l’attività ambulatoriale ai
soli assenti a visita domiciliare. E chi svolgerà tutto il resto? Con quali
risorse?
L’aspetto più pittoresco della versione
definitiva della ipotesi di accordo, è la dichiarazione congiunta n.3:
Le Parti convengono sulla necessità che, qualora dovesse emergere la necessità
di disposizioni attuative di dettaglio del presente Accordo, tali disposizioni
saranno concordate tra le Parti stesse.
Quindi,
non tutte le disposizioni attuative
della ipotesi di accordo saranno concordate, ma solo ed esclusivamente
quelle necessarie di dettaglio dell’accordo. Ovviamente, le disposizioni attuative di dettaglio, per loro natura,
non potranno stravolgere o modificare quanto previsto dalla norma contrattuale.
Quindi, con valore dello 0,
Restano invariati, naturalmente, tutti
gli altri vantaggi per i medici fiscali liberi professionisti previsti
dalla ipotesi di accordo:
ritorno
ad un rapporto precario,
i
nuovi incarichi verranno assegnati a domanda, quindi quello attuale non
prosegue senza soluzione di continuità fino alla permanenza nella lista ad
esaurimento:
alla
scadenza dei tre anni o prima in caso di modifica della convenzione, occorre
ripresentare nuova domanda, quindi anche il nuovo incarico non prosegue senza
soluzione di continuità e fermo restando di conoscere le disposizioni contenute
nel nuovo atto di indirizzo;
contrazione
fino al 30% dei compensi,
eliminazione
della quota fissa in base alla distanza,
operatività
su tutto il territorio provinciale per la stragrande maggioranza dei sanitari,
vincoli,
obblighi e incompatibilità da dipendente pur restando liberi professionisti,
nessuna
tutela oltre quelle già previste se non ad eccezione della quota parte del
contributo previdenziale e del permesso annuale retribuito, ma ottenute con
giro conto dalle risorse per il Polo Unico,
ritmi
di lavoro vietnamiti,
paga
oraria inferiore alla decenza,
perdita
di tutti i diritti acquisiti e delle tutele previste da norme di legge, perdita
della priorità anche per lo svolgimento delle attività ambulatoriali;
nessuna
blindatura delle risorse per le sole visite fiscali;
nessun
limite entro il quale dover corrispondere i compensi;
sostituzione
della lista ad esaurimento con le semplici liste provinciali non previste da
nessuna norma;
assenza
della consistenza numerica dei sanitari;
nessuna
norma di garanzia nel caso non venissero assegnate almeno 90 visite al mese;
le
incompatibilità riguardanti gli eventuali altri rapporti in convenzione con il
SSN di medicina generale, specialistica ambulatoriale e pediatria, sia a tempo
indeterminato che determinato o di sostituzione, saranno su base provinciale;
obbligo
di garantire almeno 49 fasce al mese, ma possibilità di arrivare a 60/62;
nessun
compenso o recupero previsto nel caso di superamento delle 49 fasce;
cessazione
dall’incarico al compimento del 70mo anno di età;
il Principe avrebbe detto: “Pasquale, hai aperto
parente, bene adesso chiudila. Poi metti il punto, anzi, no, punto e virgola e anche
due punti, ma si, fai vedere che abbondiamo!!”.
mauro