PACCO DI NATALE

 

Sembra sia pervenuto sotto l’albero di Natale, il pacco definitivo materializzatosi con l’ultima versione della ipotesi di accordo.

Dalla lettura del pacco, Le uniche modifiche apportate, sembrerebbero le seguenti:

art.21, comma 3: 3. Per una disponibilità, in ciascun mese dell'anno solare, nel caso della reperibilità su entrambe le fasce giornaliere nei giorni feriali e di almeno tre fasce nelle giornate del sabato e due fasce nelle giornate festive del mese, sono assegnate a ciascun medico di controllo almeno 990 visite mediche di controllo domiciliare per anno solare, pari ad una media di 90 visite al mese

quindi, per poter vedersi assegnate almeno 90 visite al mese, occorre garantire 49 fasce mensili (44+3+2). Ma il bello è, che non essendo un carico blindato, nel caso di assegnazioni di un minor numero di visite, dopo aver garantito la bellezza di 49 fasce, al medico non  viene riconosciuto nessun compenso sostitutivo per le visite non assegnate. E, nello stesso tempo, nel caso il medico debba garantire 60/62 fasce al mese (l’articolato recita “almeno” 49 fasce, quindi nulla vieta una disponibilità maggiore), non è prevista l’assegnazione di un numero maggiore di visite. Uno spettacolo!!

Per quanto riguarda l’indennità fissa mensile, le norme che la prevedono restano invariate, lasciando ogni speranza a chi si era convinto che, in caso di assenza, l’indennità sarebbe spettata in proporzione (addirittura qualcuno auspicava l’indennità intera).

Art.20, comma 3: Per disponibilità su entrambe le fasce si intende la disponibilità costante ad effettuare visite mediche di controllo nella fascia sia mattutina che pomeridiana, senza eccezioni se non per le assenze, retribuite o non retribuite, e almeno tre fasce nelle giornate del sabato e due fasce nelle giornate festive del mese.

Art.21, comma 1: 1. Il compenso ai medici fiscali è costituito da un’indennità fissa di reperibilità mensile, e compensi per le visite mediche di controllo/accessi domiciliari effettuati.

Art.21, comma 2: 2. Il compenso mensile, per la reperibilità su entrambe le fasce giornaliere feriali, come declinata al precedente articolo 20, è fissato in 2.489,75 euro.

Il bello, si fa per dire, che nel caso di disponibilità su 60/62 fasce, l’importo mensile resta invariato. In aumento sì, in diminuzione, no. Altro che recupero in altro giorno!!! Ma mi faccia il piacere!!

Altra norma, di cui sembra si chiedesse la modifica, cioè quella riguardante le modalità di svolgimento delle attività ambulatoriali, è rimasta invariata:

art.12, comma 3: 3. Il medico fiscale può essere convocato dal Responsabile dell’Ufficio medico legale di appartenenza a prestare la propria opera in attività ambulatoriale, sulla base di un calendario di disponibilità e nelle modalità che verranno fornite dall’INPS.  

Art.20, comma 9:  9. Il medico fiscale deve assicurare la disponibilità a svolgere attività ambulatoriale presso i gabinetti medici della sede Inps di competenza per almeno 4 fasce di reperibilità al mese. Il calendario delle attività ambulatoriali è stabilito, preferibilmente d’accordo con il medico fiscale interessato, dal Responsabile della struttura medico-legale.

Quindi, oltre il danno, anche la beffa. Resta la totale discrezionalità del Responsabile e, nello stesso tempo, il medico fiscale deve assicurare la disponibilità. Il massimo. Se il responsabile non ritiene opportuno, per insindacabili motivi, convocare il medico fiscale, qualcun altro svolgerà le attività ambulatoriali (probabilmente attingendo alle risorse della medicina fiscale).

Inoltre, contrariamente a quanto stabilito dal dlgs 75/2017 e dall’atto di indirizzo, dove è indicato che il medico fiscale svolge prioritariamente le attività ambulatoriali inerenti gli accertamenti medico legali, senza limitazioni, l’ipotesi di accordo, all’art.2, comma 2, limita l’attività ambulatoriale ai soli assenti a visita domiciliare. E chi svolgerà tutto il resto? Con quali risorse?

L’aspetto più pittoresco della versione definitiva della ipotesi di accordo, è la dichiarazione congiunta n.3:

Le Parti convengono sulla necessità che, qualora dovesse emergere la necessità di disposizioni attuative di dettaglio del presente Accordo, tali disposizioni saranno concordate tra le Parti stesse.

Quindi, non tutte le disposizioni attuative della ipotesi di accordo saranno concordate, ma solo ed esclusivamente quelle necessarie di dettaglio dell’accordo. Ovviamente, le disposizioni attuative di dettaglio, per loro natura, non potranno stravolgere o modificare quanto previsto dalla norma contrattuale. Quindi, con valore dello 0,

Restano invariati, naturalmente, tutti gli altri vantaggi per i medici fiscali liberi professionisti previsti dalla ipotesi di accordo:

ritorno ad un rapporto precario,

i nuovi incarichi verranno assegnati a domanda, quindi quello attuale non prosegue senza soluzione di continuità fino alla permanenza nella lista ad esaurimento:

alla scadenza dei tre anni o prima in caso di modifica della convenzione, occorre ripresentare nuova domanda, quindi anche il nuovo incarico non prosegue senza soluzione di continuità e fermo restando di conoscere le disposizioni contenute nel nuovo atto di indirizzo;

contrazione fino al 30% dei compensi,

eliminazione della quota fissa in base alla distanza,

operatività su tutto il territorio provinciale per la stragrande maggioranza dei sanitari,

vincoli, obblighi e incompatibilità da dipendente pur restando liberi professionisti,

nessuna tutela oltre quelle già previste se non ad eccezione della quota parte del contributo previdenziale e del permesso annuale retribuito, ma ottenute con giro conto dalle risorse per il Polo Unico,

ritmi di lavoro vietnamiti,

paga oraria inferiore alla decenza,

perdita di tutti i diritti acquisiti e delle tutele previste da norme di legge, perdita della priorità anche per lo svolgimento delle attività ambulatoriali;

nessuna blindatura delle risorse per le sole visite fiscali;

nessun limite entro il quale dover corrispondere i compensi;

sostituzione della lista ad esaurimento con le semplici liste provinciali non previste da nessuna norma;

assenza della consistenza numerica dei sanitari;

nessuna norma di garanzia nel caso non venissero assegnate almeno 90 visite al mese;

le incompatibilità riguardanti gli eventuali altri rapporti in convenzione con il SSN di medicina generale, specialistica ambulatoriale e pediatria, sia a tempo indeterminato che determinato o di sostituzione, saranno su base provinciale;

obbligo di garantire almeno 49 fasce al mese, ma possibilità di arrivare a 60/62;

nessun compenso o recupero previsto nel caso di superamento delle 49 fasce;

cessazione dall’incarico al compimento del 70mo anno di età;

il Principe avrebbe detto: “Pasquale, hai aperto parente, bene adesso chiudila. Poi metti il punto, anzi, no, punto e virgola e anche due punti, ma si, fai vedere che abbondiamo!!”.

mauro

 

 

 

 

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