QUANDO NON SI HANNO ARGOMENTI, LA SI BUTTA IN CACIARA

 

Abbiamo ricordato che la futura struttura del Polo Unico, venne anticipata dal Sottosegretario di Stato, Onle Rughetti, in risposta ad una interrogazione parlamentare presentata dall’Onle Murer.

Il Sottosegretario riferì che il Polo Unico sarebbe stato formato da due gruppi: i medici fiscali per gli accertamenti domiciliari e i cd medici esterni per le attività ambulatoriali inerenti la medicina fiscale.

Sulla base di queste notizie ufficiali, si è cercato di far inserire nell’emanando decreto legislativo, per blindare le risorse, una norma a tutela dei medici fiscali nonostante la resistenza di alcuni ambienti che non volevano far svolgere l’attività ambulatoriale ai medici fiscali, tantomeno l’istruttoria.

Il risultato è stata una norma “annacquata” che comunque riconosceva, ai medici fiscali, una blanda (con la previsione di…)priorità anche sulle attività ambulatoriali confermata, successivamente, dall’atto di indirizzo.

L’art.1, comma 458, legge 160/2019, ha stabilito che gli 820 esterni da convenzionare per l’invalidità civile, svolgeranno anche le attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidate all’INPS.

Sulla base della stessa legge sono stati inscritti in bilancio, alla voce “accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici in malattia” euro 7,2 milioni previsti dalla norma avanti citata per il convenzionamento degli 820 sanitari, sommandoli ai 50 milioni previsti dal dlgs 75/2017 per il Polo Unico.

Su questa operazione o “anomalia contabile”, fu immediatamente diffusa notizia che si trattava di un refuso, da correggere entro breve tempo, ma, ad oggi, almeno ufficialmente, non risulta alcuna modifica.

L’ipotesi di accordo in corso di approvazione, all’art.21, comma 3, ha ulteriormente annacquato una norma già nata sbiadita, in quanto il medico fiscale può solo essere convocato dal Responsabile del CML per le attività ambulatoriali.

Dal tenore di questa norma, risulterebbe che la presenza dei medici fiscali per lo svolgimento delle attività ambulatoriali, sia solo residuale.

Inoltre, la stessa ipotesi di accordo, diversamente sia dalla norma primaria che secondaria che non prevede limitazioni sulle attività ambulatoriali da svolgere, all’art. 2, comma 2, circoscrive le attività ambulatoriali solo per gli assenti (visita ambulatoriale) a visita domiciliare, con esclusione, quindi, della parte più consistente (Istruttoria, ecc..).

Infine, l’ipotesi di accordo non stabilisce la consistenza numerica dei medici fiscali e non blinda, di conseguenza, le risorse per i soli medici fiscali.

Nulla vieta, quindi, che attività ambulatoriali inerenti gli accertamenti medico legali vengano svolte con parte delle risorse della medicina fiscale anche (o solo) dagli 820 medici da convenzionare previsti dalla legge 160/2019.

Queste sono le norme da chiunque consultabili; le chiacchiere stanno a zero.

Il Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il piacere”

mauro

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