QUANDO NON SI HANNO ARGOMENTI, LA SI BUTTA IN CACIARA
Abbiamo
ricordato che la futura struttura del Polo Unico, venne anticipata dal
Sottosegretario di Stato, Onle Rughetti, in risposta ad una interrogazione
parlamentare presentata dall’Onle Murer.
Il Sottosegretario
riferì che il Polo Unico sarebbe stato formato da due gruppi: i medici fiscali per gli accertamenti
domiciliari e i cd medici esterni per le attività ambulatoriali inerenti la
medicina fiscale.
Sulla
base di queste notizie ufficiali, si è cercato
di far inserire nell’emanando decreto legislativo, per blindare le risorse, una
norma a tutela dei medici fiscali nonostante la resistenza di alcuni ambienti
che non volevano far svolgere l’attività ambulatoriale ai medici fiscali,
tantomeno l’istruttoria.
Il
risultato è stata una norma “annacquata”
che comunque riconosceva, ai medici fiscali, una blanda (con la previsione
di…)priorità anche sulle attività ambulatoriali confermata, successivamente,
dall’atto di indirizzo.
L’art.1,
comma 458, legge 160/2019, ha stabilito che gli 820 esterni da convenzionare per l’invalidità civile, svolgeranno anche
le attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidate
all’INPS.
Sulla
base della stessa legge sono stati inscritti in bilancio, alla voce “accertamenti medico legali sui dipendenti
pubblici in malattia” euro 7,2 milioni previsti dalla norma avanti citata per
il convenzionamento degli 820 sanitari, sommandoli ai 50 milioni previsti dal
dlgs 75/2017 per il Polo Unico.
Su
questa operazione o “anomalia contabile”, fu immediatamente diffusa notizia che
si trattava di un refuso, da
correggere entro breve tempo, ma, ad oggi, almeno ufficialmente, non risulta
alcuna modifica.
L’ipotesi di accordo in corso di
approvazione, all’art.21, comma 3, ha ulteriormente annacquato
una norma già nata sbiadita, in quanto il medico
fiscale può solo essere convocato dal Responsabile del CML per le attività
ambulatoriali.
Dal
tenore di questa norma, risulterebbe che la presenza dei medici fiscali per lo
svolgimento delle attività ambulatoriali, sia
solo residuale.
Inoltre, la stessa ipotesi di accordo,
diversamente sia dalla norma primaria che secondaria che non prevede
limitazioni sulle attività ambulatoriali da svolgere, all’art. 2, comma 2,
circoscrive le attività ambulatoriali solo per gli assenti (visita
ambulatoriale) a visita domiciliare, con esclusione, quindi, della parte più
consistente (Istruttoria, ecc..).
Infine,
l’ipotesi di accordo non stabilisce la
consistenza numerica dei medici fiscali e non blinda, di conseguenza, le
risorse per i soli medici fiscali.
Nulla
vieta, quindi, che attività
ambulatoriali inerenti gli accertamenti medico legali vengano svolte con parte
delle risorse della medicina fiscale anche (o solo) dagli 820 medici da convenzionare
previsti dalla legge 160/2019.
Queste
sono le norme da chiunque consultabili; le chiacchiere stanno a zero.
Il
Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il piacere”
mauro