L’EPIFANIA, L’INDENNITA’ DI MALATTIA SI PORTA VIA
Proviamo a confrontare la modalità di riconoscimento e il calcolo dell’indennità
di malattia e infortunio previsti dal Fondo
B libera professione, al quale sono iscritti attualmente i medici fiscali, e quelli,
invece, previsti dal Fondo
di
Previdenza a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta,
addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale al
quale saranno iscritti i sanitari, obbligatoriamente, alla data di entrata in
vigore della ipotesi di accordo.
In entrambi i casi, l’indennità ENPAM spetta dal 31°
giorno e, in entrambi i casi, è possibile sottoscrivere una polizza per i primi
30 gg.
Per quanto riguarda il Fondo B libera professione, il Regolamento Enpam, recita: “Per gli iscritti che versano il contributo con l’aliquota
intera, l’indennità per inabilità temporanea è calcolata su base giornaliera ed
è pari ad 1/365 dell’80% del reddito medio annuo imponibile presso la "Quota B"
– al netto del reddito già soggetto a
contribuzione "Quota A" – nei tre anni precedenti l’insorgenza dello
stato di inabilità”.
Per quanto
riguarda, invece, il Fondo di Previdenza a favore dei medici di medicina
generale, pediatri di libera scelta, addetti ai servizi di continuità
assistenziale ed emergenza territoriale, il Regolamento ENPAM, recita: “Per gli iscritti alla gestione
previdenziale dei medici di medicina generale di cui al precedente art. 1,
comma 1, lett. a), l’indennità giornaliera viene calcolata sulla base della media dei compensi – assoggettati a
contribuzione presso la medesima gestione – percepiti dall’iscritto nei tre
mesi di attività convenzionale che precedono quello di insorgenza dello stato
di inabilità, sulla base delle voci continuative,
ed è pari ad 1/30 del 62,5% del compenso medio mensile suddetto”
Quindi,
la base di calcolo per stabilire
l’indennità, è profondamente diversa e, vista la particolare caratteristica del
compenso riconosciuto ai medici fiscali, diventa determinante per quanto
riguarda l’importo erogato dal Fondo della Medicina Generale.
Facciamo
un esempio pratico: un medico si ammala
dal giorno 1 al giorno 10 nel mese di marzo. All’undicesimo giorno riprende il
servizio e, dal 1 aprile, marca di nuovo visita fino al 31 maggio.
Quindi,
in base alla normativa, al medico spetta
l’indennità ENPAM a decorrere dal 1 al 31 maggio. La base di calcolo, è costituita
dalla media dei compensi percepiti nei mesi di marzo, febbraio e gennaio.
Il
problema è che a marzo il medico, per gg
10, non ha percepito compensi assoggettati a contribuzione sulla base delle
voci continuative (l’ indennizzo corrisposto dalla compagnia assicuratrice, al
netto di eventuali franchigie, non costituisce base di calcolo).
Ovviamente,
stesso discorso vale per qualsiasi altra
tipologia di assenza, a maggior ragione per quelle non retribuite (gravi motivi
personali/familiari,di studio, ecc).
Naturalmente le assenze incidono anche
sulla base di calcolo prevista dal Fondo B Libera professione, ma un conto è
spalmarle su 3 anni, altro su 3 mesi.
Unica eccezione, sono i permessi
sindacali prevista dalla ipotesi di accordo, perché soggetti a retribuzione e
sui quali INPS versa il 13% di contributi e il medico fiscale la restante quota
parte.
Inoltre,
è qui che casca l’asino, sul ppvv, come avrebbe detto il Principe, perché la norma del Regolamento Enpam per
la Medicina Generale, si riferisce esclusivamente a “voci continuative” da
prendere come base di calcolo. Le voci continuative del compenso previsto dalla
ipotesi di accordo, sono indennità fissa + visite + rimborso spese benzina o,
soltanto, l’indennità fissa mensile?
Nel secondo
caso al medico spetterebbero 4 bruscolini. Probabilmente
i soldi per cornetto e cappuccino per fare colazione la mattina.
Se poi il medico garantisce la
disponibilità su una sola fascia, dovrà scegliere tra il cornetto o il
cappuccino.
Non eseguiamo i calcoli per
non turbare gli animi. Ognuno provi a calcolare l’indennità che gli
spetterebbe, simulando le varie ipotesi.
Siccome l’indennizzo erogato da ENPAM
non è soggetto a contrattazione tra le Parti, chiarimenti, addendum o
dichiarazioni congiunte, si spera e augura che prima di aver deciso la
destinazione dei contributi previdenziali al Fondo della Medicina Generale, vi
sia stato un ampio e dettagliato approfondimento seguito da comunicazione
ufficiale.
Nel caso del Fondo Libera professione,
come è attualmente, invece, non vi è alcuna distinzione tra “voci continuative”
e altri compensi, il quanto il compenso è unico e così anche il reddito
prodotto e si prende come riferimento il reddito complessivo annuale quindi, per
determinare la base di calcolo, si sommano compensi per le visite e compensi
rimborsi spese benzina e quota fissa.
Spariamoci
due conti in base alla disciplina vigente con i compensi attuali, sebbene ancora fermi al 2008, quindi da aggiornare:
n.90
visite/mese x €52 (media tra 6, 10 e 15 euro)+ €300,00 rimborso spese benzina (calcolato
per difetto) x11 mesi = €54.780,00 – reddito soggetto contrib. Quota A €
1.574,86=€ 53.205,14x80%= €42.564,12:365= €116,61 x31gg (dal 1° al 31 maggio)= €3.615,03
Quindi, con la disciplina vigente, al
medico assente dal 1 marzo al 31 maggio, spetteranno: per i primi 30 gg,
indennizzo polizza assicurativa e, dal 1 aprile al 31 maggio, un’indennità di €3.615,03.
Ovviamente,
aggiornando i compensi fermi al 2008,
l’importo percepito sarebbe stato maggiore. Altrettanto ovviamente, aumentando
il numero delle visite, aumenterebbe la base di calcolo per determinare
l’indennità.
Il
Principe avrebbe detto: “Alla faccia del bicarbonato di sodio”
mauro