MI DISPIACE….MA IO SO IO E VOI NON SIENTE UN……..
Una
delle numerose inesattezze, usando un eufemismo, che si raccontano sulla
ipotesi di accordo, è che si è stati
costretti ad inserire delle pesanti incompatibilità a seguito del
riconoscimento delle tutele, una, tra tutte, la fidelizzazione!!!
Premesso
che l’ipotesi di accordo non riconosce nessuna
nuova tutela rispetto a quelle già esistenti, (al contrario, si perdono quelle
vere come la stabilità d’incarico e la priorità) in quanto quelle future sono
soltanto delle partite di giro, tra l’altro “a perdere”, ma si dimentica di
raccontare che le incompatibilità erano già presenti sin dalla prima versione presentata
dal Committente risalente a ca 4 anni fa, dove, le cd tutele non erano
previste.
La
novità, invece, risiede nel fatto che nelle prime stesure della ipotesi di
accordo, oltre alle incompatibilità per
i medici convenzionati con il SSN, fossero presenti, alla luce di quanto
disposto dal dlgs 75/2017 e dall’atto di indirizzo, anche le incompatibilità per i medici fiscali
che esercitassero attività libero professionali. Recitava l’accordo:
“Lo svolgimento di qualsiasi incarico sanitario anche
libero professionale deve essere comunicato, in modo formale e circostanziato,
alla Direzione centrale ammortizzatori sociali, che, sentito il Coordinamento
generale medico legale, ne valuta caso per caso i contenuti e, pertanto, gli
eventuali profili di incompatibilità/inconferibilità dell'incarico anche alla
luce del potenziale rischio di sovrapposizione tra la funzione di
certificazione del medico e quella di controllo”.
Come noto, tali
incompatibilità sono state cassate e sono rimaste esclusivamente quelle per i
convenzionati con il SSN, anche se l’attività in convenzione con le AASSLL non
prevede il rilascio di certificazione di malattia.
Ma non è finita, perché, tra le incompatibilità era
presente anche il conflitto di
interessi, fosse anche potenziale.
Recitava, sempre, l’ipotesi di accordo:
“Resta fermo l’onere da parte del medico di rifiutare l’effettuazione di
visite di controllo, secondo quanto già disciplinato al precedente articolo 7, in tutti i casi in cui potrebbe
configurarsi un potenziale conflitto di interesse”.
Nella versione definitiva, come
noto, anche il conflitto di interessi,
insieme alle incompatibilità per le attività libero professionali, è svampato
ed è stato derubricato a semplice dovere!!!!
Quindi, il medico fiscale che dovesse anche esercitare l’attività di medico c/o
studi medici o cliniche private, convenzionate-accreditate, dove i
professionisti ivi presenti rilasciano certificati di malattia oppure, nel caso
in cui un proprio familiare convivente eserciti l’attività di medico assistenza
primaria, con rilascio di certificazione di malattia a livello industriale,
basta rifiutare la visita fiscale assegnata e il gioco è fatto.
Il problema, però, che il medico
fiscale non può (e non deve, per ovvi motivi di tutela della privacy), essere a conoscenza dei pazienti dei
colleghi o del familiare convivente, quindi come farà a rinunciare ad
effettuare la visita assegnata?
Si configurerebbe, in questo
caso, una incompatibilità assoluta non sanabile con il semplice rifiuto della
visita, ma solo con l’esercizio dell’attività di controllo in altra provincia.
Del resto, non si possono creare
figli e figliastri, anche perché una
recente sentenza riguardante l’incompatibilità contestata ad un medico fiscale
che è anche medico di continuità assistenziale, ha stabilito che, nel caso di
assegnazione di visite nello stesso comune dove le due attività sono
coincidenti, è sufficiente rifiutare la visita e l’incompatibilità decade.
Con la differenza, che il medico di continuità assistenziale
emetterà al massimo 5 certificati di malattia l’anno ed è perfettamente a
conoscenza della persona alla quale è stato rilasciato ed è in grado di rifiutare,
quindi, la visita con assoluta certezza, mentre per coloro che lavorano in uno
studio medico e cliniche o hanno familiari conviventi certificatori, risulterebbe
impossibile.
In conclusione, in base alla ipotesi di accordo, il medico fiscale
continuerà tranquillamente nello stesso territorio dove potrebbe trovarsi in
conflitto di interessi, anche potenziale, ad esercitare l’attività di controllo
e su entrambe le fasce, mentre, il medico fiscale potrà esercitare anche l’attività
in convenzione con il SSN, anche se non è prevista l’emissione di
certificazioni di malattia, solo in altra provincia e garantendo la
disponibilità solo su una fascia. Qualcosina non quadra.
Di imitatori del marchese Onofrio
del Grillo, pare ne esistano diversi.
Il Principe avrebbe detto: “Cca
nisciuno è fesso!!”.
mauro