MI DISPIACE….MA IO SO IO E VOI NON SIENTE UN……..

 

Una delle numerose inesattezze, usando un eufemismo, che si raccontano sulla ipotesi di accordo, è che si è stati costretti ad inserire delle pesanti incompatibilità a seguito del riconoscimento delle tutele, una, tra tutte, la fidelizzazione!!!

Premesso che l’ipotesi di accordo non riconosce nessuna nuova tutela rispetto a quelle già esistenti, (al contrario, si perdono quelle vere come la stabilità d’incarico e la priorità) in quanto quelle future sono soltanto delle partite di giro, tra l’altro “a perdere”, ma si dimentica di raccontare che le incompatibilità erano già presenti sin dalla prima versione presentata dal Committente risalente a ca 4 anni fa, dove, le cd tutele non erano previste.

La novità, invece, risiede nel fatto che nelle prime stesure della ipotesi di accordo, oltre alle incompatibilità per i medici convenzionati con il SSN, fossero presenti, alla luce di quanto disposto dal dlgs 75/2017 e dall’atto di indirizzo,  anche le incompatibilità per i medici fiscali che esercitassero attività libero professionali. Recitava l’accordo:

“Lo svolgimento di qualsiasi incarico sanitario anche libero professionale deve essere comunicato, in modo formale e circostanziato, alla Direzione centrale ammortizzatori sociali, che, sentito il Coordinamento generale medico legale, ne valuta caso per caso i contenuti e, pertanto, gli eventuali profili di incompatibilità/inconferibilità dell'incarico anche alla luce del potenziale rischio di sovrapposizione tra la funzione di certificazione del medico e quella di controllo”.

 

Come noto, tali incompatibilità sono state cassate e sono rimaste esclusivamente quelle per i convenzionati con il SSN, anche se l’attività in convenzione con le AASSLL non prevede il rilascio di certificazione di malattia.

 

Ma non è finita, perché, tra le incompatibilità era presente anche il conflitto di interessi, fosse anche potenziale.

 

Recitava, sempre, l’ipotesi di accordo:

 

“Resta fermo l’onere da parte del medico di rifiutare l’effettuazione di visite di controllo, secondo quanto già disciplinato al precedente articolo 7, in tutti i casi in cui potrebbe configurarsi un potenziale conflitto di interesse”.

 

Nella versione definitiva, come noto, anche il conflitto di interessi, insieme alle incompatibilità per le attività libero professionali, è svampato ed è stato derubricato a semplice dovere!!!!

 

Quindi, il medico fiscale che dovesse anche esercitare l’attività di medico c/o studi medici o cliniche private, convenzionate-accreditate, dove i professionisti ivi presenti rilasciano certificati di malattia oppure, nel caso in cui un proprio familiare convivente eserciti l’attività di medico assistenza primaria, con rilascio di certificazione di malattia a livello industriale, basta rifiutare la visita fiscale assegnata e il gioco è fatto.

 

Il problema, però, che il medico fiscale non può (e non deve, per ovvi motivi di tutela della privacy), essere a conoscenza dei pazienti dei colleghi o del familiare convivente, quindi come farà a rinunciare ad effettuare la visita assegnata?

 

Si configurerebbe, in questo caso, una incompatibilità assoluta non sanabile con il semplice rifiuto della visita, ma solo con l’esercizio dell’attività di controllo in altra provincia.

 

Del resto, non si possono creare figli e figliastri, anche perché una recente sentenza riguardante l’incompatibilità contestata ad un medico fiscale che è anche medico di continuità assistenziale, ha stabilito che, nel caso di assegnazione di visite nello stesso comune dove le due attività sono coincidenti, è sufficiente rifiutare la visita e l’incompatibilità decade.

 

Con la differenza, che il medico di continuità assistenziale emetterà al massimo 5 certificati di malattia l’anno ed è perfettamente a conoscenza della persona alla quale è stato rilasciato ed è in grado di rifiutare, quindi, la visita con assoluta certezza, mentre per coloro che lavorano in uno studio medico e cliniche o hanno familiari conviventi certificatori, risulterebbe impossibile.

 

In conclusione, in base alla ipotesi di accordo, il medico fiscale continuerà tranquillamente nello stesso territorio dove potrebbe trovarsi in conflitto di interessi, anche potenziale, ad esercitare l’attività di controllo e su entrambe le fasce, mentre, il medico fiscale potrà esercitare anche l’attività in convenzione con il SSN, anche se non è prevista l’emissione di certificazioni di malattia, solo in altra provincia e garantendo la disponibilità solo su una fascia. Qualcosina non quadra.

 

Di imitatori del marchese Onofrio del Grillo, pare ne esistano diversi.

 

Il Principe avrebbe detto: “Cca nisciuno è fesso!!”.

mauro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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