NUN SE PO’ FA’

 

In tempi non recenti e non sospetti, parliamo di alcuni anni fa, si cercò di spiegare che rapporti di natura libero professionale  o di collaborazione coordinata e continuativa, oppure le supercazzole “Tipo Sumai o tipo SSN” a tempo indeterminato con le Pubbliche Amministrazioni, non era (e non è) possibile instaurarli. Queste affermazioni, come altre, del resto, non avendo argomenti per replicare furono bollate, come sempre, terroristiche.

Fu anche cercato di spiegare, che l’unica eccezione è rappresentata dai rapporti convenzionali previsti dalla legge 833/78, dlgs 502/92, intrattenuti con il SSN e, per questo, si era proposta la specialistica ambulatoriale, essendo l’unico rapporto esportabile al di fuori del SSN che, oltre prevedere il tempo indeterminato, prevede tutte le tutele, quelle reali, ed è paragonabile alla dipendenza.

L’altro escamotage, per avere un rapporto stabile e duraturo, era quello di conservare la disciplina vigente recependola nella convenzione e integrandola con il carico blindato mantenendo, così, l’incarico ad esaurimento, cioè, senza scadenza.

Bisognerebbe chiedere in giro chi è stato a respingere entrambe le proposte e sarebbe anche curioso conoscere se i responsabili di tale scelte, alla luce dei chiarimenti ministeriali intervenuti, abbiano chiesto scusa ar popolo ……e rassegnato le dimissioni dai ruoli di responsabilità che ricoprivano.

Adesso, invece, per giustificare la mancanza del tempo indeterminato, salta fuori dal cilindro che,” mannaggia, l’ipotesi di accordo prevedeva il tempo indeterminato”, ma, quei cattivoni al Ministero e, a cascata quelli del Collegio dei Sindaci,  l’hanno bocciato perché non previsto dall’atto di indirizzo!!!!

Al di là che il tempo indeterminato “con rinnovo”  previsto dalla versione precedente della ipotesi di accordo non esiste nel panorama normativo italiano ed era un’altra supercazzola, ma non è che si possa prelevare o respingere dall’atto di indirizzo solo quello che fa comodo.

Proviamo a fare un confronto tra quanto previsto dalla ipotesi di accordo e dall’atto di indirizzo. Eccone solo alcuni esempi:

l’atto di indirizzo prevede che l’attività venga svolta dai medici delle liste ad esaurimento e dai medici incaricati a seguito delle selezioni e che l’attività viene svolta fino alla permanenza nelle rispettive liste che, per i medici delle liste ad esaurimento, dunque, è fino ad esaurimento… nella ipotesi di accordo, invece,  non vi è traccia di quanto riportato nell’atto di indirizzo;

secondo l’atto di indirizzo, la convenzione non prevede né presuppone permessi sindacali retribuiti. L’ipotesi di accordo, invece, prevede permessi sindacali retribuiti sui quali INPS verserà anche i contributi previdenziali e  per un numero di ore quasi il doppio rispetto ai convenzionati SSN;

secondo l’atto di indirizzo, la convenzione prevede che i medici delle liste ad esaurimento abbiano la priorità nello svolgimento delle visite domiciliari. L’ipotesi di accordo, invece,  non lo prevede;

secondo l’atto di indirizzo, la convenzione prevede che i medici delle liste ad esaurimento abbiano la priorità nello svolgimento delle attività ambulatoriali inerenti gli accertamenti medico legali. L’ipotesi di accordo, invece, non lo prevede;

secondo l’atto di indirizzo, la convenzione prevede la equa distribuzione degli incarichi. L’ipotesi di accordo, invece, non la prevede;

secondo l’atto di indirizzo, la convenzione prevede il solo contenimento delle indennità o rimborsi chilometrici. L’ipotesi di accordo, invece, prevede non il contenimento delle indennità (quote fisse in base alla distanza), quindi un aggiornamento parziale di importi fermi al 2008, ma la loro totale eliminazione;

secondo l’atto di indirizzo, la convenzione disciplina i criteri e i casi di incompatibilità, anche in relazione alle funzioni  di certificazioni di malattia, senza distinzione in base alla tipologia del rapporto. L’ipotesi di accordo, invece, disciplina esclusivamente criteri e casi di incompatibilità dei medici convenzionati con il SSN e non in relazione alle certificazioni di malattia, escludendo tutti i medici fiscali che svolgono un’altra attività libero professionale, sebbene questa preveda il rilascio di certificazioni di malattia;

secondo l’atto di indirizzo, la convenzione disciplina i criteri e i casi di incompatibilità senza specificare se questi interessano anche i medici delle liste ad esaurimento, visto che l’attività viene svolta per tutta la durata di permanenza nella rispettiva lista. L’ipotesi di accordo, invece, prevede che il regime di incompatibilità si applica anche ai medici delle liste ad esaurimento;

l’atto di indirizzo prevede per la convenzione un rapporto convenzionale su base oraria e individua un monte ore di impegno settimanale, tra un minimo e un massimo ricadente entro le fasce di reperibilità. L’ipotesi di accordo, invece, prevede  un compenso fisso mensile per la reperibilità, non su base oraria, ma  su entrambe le fasce giornaliere nei giorni feriali, almeno tre fasce nelle giornate del sabato e almeno due fasce nelle giornate festive del mese. Quindi, non viene indicato il numero delle ore ricadenti nelle fasce, ma quello delle fasce intere che va da un minimo di 49 ad un massimo di 60/62 per un totale da 196 ore ad un massimo di 240/244 ore, senza adeguamento della indennità.

Il Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il piacere, si informi!!”
mauro

 

 

 

 

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