NUN SE PO’ FA’
In
tempi non recenti e non sospetti, parliamo di alcuni anni fa, si cercò di
spiegare che rapporti di natura libero
professionale o di collaborazione
coordinata e continuativa, oppure le supercazzole “Tipo Sumai o tipo SSN” a
tempo indeterminato con le Pubbliche Amministrazioni, non era (e non è) possibile
instaurarli. Queste affermazioni, come altre, del resto, non avendo argomenti
per replicare furono bollate, come sempre, terroristiche.
Fu
anche cercato di spiegare, che l’unica
eccezione è rappresentata dai rapporti convenzionali previsti dalla legge
833/78, dlgs 502/92, intrattenuti con il SSN e, per questo, si era proposta la
specialistica ambulatoriale, essendo l’unico rapporto esportabile al di fuori
del SSN che, oltre prevedere il tempo indeterminato, prevede tutte le tutele,
quelle reali, ed è paragonabile alla dipendenza.
L’altro escamotage, per avere un
rapporto stabile e duraturo, era quello di conservare la disciplina vigente recependola
nella convenzione e integrandola con il carico blindato mantenendo, così, l’incarico
ad esaurimento, cioè, senza scadenza.
Bisognerebbe
chiedere in giro chi è stato a
respingere entrambe le proposte e sarebbe anche curioso conoscere se i
responsabili di tale scelte, alla luce dei chiarimenti ministeriali intervenuti,
abbiano chiesto scusa ar popolo ……e rassegnato le dimissioni dai ruoli di
responsabilità che ricoprivano.
Adesso,
invece, per giustificare la mancanza del tempo indeterminato, salta fuori dal cilindro che,” mannaggia,
l’ipotesi di accordo prevedeva il tempo indeterminato”, ma, quei cattivoni al
Ministero e, a cascata quelli del Collegio dei Sindaci, l’hanno bocciato perché non previsto dall’atto
di indirizzo!!!!
Al
di là che il tempo indeterminato “con
rinnovo” previsto dalla versione
precedente della ipotesi di accordo non esiste nel panorama normativo italiano
ed era un’altra supercazzola, ma non è che si possa prelevare o respingere dall’atto
di indirizzo solo quello che fa comodo.
Proviamo
a fare un confronto tra quanto previsto dalla ipotesi di accordo e dall’atto di
indirizzo. Eccone solo alcuni esempi:
l’atto
di indirizzo prevede che l’attività
venga svolta dai medici delle liste ad esaurimento e dai medici incaricati a
seguito delle selezioni e che l’attività viene svolta fino alla permanenza
nelle rispettive liste che, per i medici delle liste ad esaurimento,
dunque, è fino ad esaurimento… nella
ipotesi di accordo, invece, non vi è traccia di quanto riportato
nell’atto di indirizzo;
secondo
l’atto di indirizzo, la convenzione non
prevede né presuppone permessi sindacali retribuiti. L’ipotesi di accordo,
invece, prevede permessi sindacali
retribuiti sui quali INPS verserà anche i contributi previdenziali e per un numero di ore quasi il doppio rispetto
ai convenzionati SSN;
secondo
l’atto di indirizzo, la convenzione
prevede che i medici delle liste ad esaurimento abbiano la priorità nello
svolgimento delle visite domiciliari. L’ipotesi di accordo, invece, non lo prevede;
secondo
l’atto di indirizzo, la convenzione
prevede che i medici delle liste ad esaurimento abbiano la priorità nello
svolgimento delle attività ambulatoriali inerenti gli accertamenti medico
legali. L’ipotesi di accordo, invece, non lo prevede;
secondo
l’atto di indirizzo, la convenzione
prevede la equa distribuzione degli incarichi. L’ipotesi di accordo, invece,
non la prevede;
secondo
l’atto di indirizzo, la convenzione prevede il solo contenimento delle indennità o rimborsi chilometrici. L’ipotesi di accordo, invece, prevede non
il contenimento delle indennità (quote fisse in base alla distanza), quindi un
aggiornamento parziale di importi fermi al 2008, ma la loro totale eliminazione;
secondo
l’atto di indirizzo, la convenzione
disciplina i criteri e i casi di incompatibilità, anche in relazione alle
funzioni di certificazioni di malattia,
senza distinzione in base alla tipologia del rapporto. L’ipotesi di
accordo, invece, disciplina
esclusivamente criteri e casi di incompatibilità dei medici convenzionati con
il SSN e non in relazione alle certificazioni di malattia, escludendo tutti i
medici fiscali che svolgono un’altra attività libero professionale, sebbene
questa preveda il rilascio di certificazioni di malattia;
secondo
l’atto di indirizzo, la convenzione
disciplina i criteri e i casi di incompatibilità senza specificare se questi
interessano anche i medici delle liste ad esaurimento, visto che l’attività
viene svolta per tutta la durata di permanenza nella rispettiva lista.
L’ipotesi di accordo, invece, prevede che il regime di incompatibilità si
applica anche ai medici delle liste ad esaurimento;
l’atto
di indirizzo prevede per la convenzione
un rapporto convenzionale su base oraria e individua un monte ore di impegno
settimanale, tra un minimo e un massimo ricadente entro le fasce di
reperibilità. L’ipotesi di accordo, invece, prevede un compenso fisso mensile per la
reperibilità, non su base oraria, ma su
entrambe le fasce giornaliere nei giorni feriali, almeno tre fasce nelle
giornate del sabato e almeno due fasce nelle giornate festive del mese. Quindi,
non viene indicato il numero delle ore ricadenti nelle fasce, ma quello delle
fasce intere che va da un minimo di 49 ad un massimo di 60/62 per un totale da
196 ore ad un massimo di 240/244 ore, senza adeguamento della indennità.
Il Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il
piacere, si informi!!”
mauro