SE POTESSI AVERE, UNO STIPENDIO AL MESE

 

L’ipotesi di accordo, prevede uno stipendio sicuro a fine mese? In alcuni ambienti, vi è, o è fatta credere, questa certezza.

Cerchiamo, come sempre, di analizzare i documenti ufficiali.

Lo stipendio, che agli statali è accreditato il giorno di S. Paganino, viene riconosciuto ai soli lavoratori subordinati, mentre, il compenso, quello previsto dalla ipotesi di accordo, spetta ai liberi professionisti a seguito di effettuazione di una prestazione.

Il compenso previsto dalla ipotesi di accordo, si compone di due voci: l’indennità fissa mensile e compensi per le visite.

L’indennità fissa mensile, ai sensi dell’art.21, comma 2, spetta se il medico fiscale garantisce la disponibilità costante su entrambe le fasce ad effettuare visite mediche di controllo nella fascia sia mattutina che pomeridiana, senza eccezioni se non per le assenze, retribuite o non retribuite, e almeno tre fasce nelle giornate del sabato e due fasce nelle giornate festive del mese.

Non essendo uno stipendio, ma un compenso, l’ipotesi di accordo non chiarisce che cosa accade nel caso di assenza, quindi mancata esecuzione della prestazione per causa del medico.

Un conto essere giustificati, nel caso di assenza retribuita o non, altro è l’incidenza dell’assenza, non essendo stata effettuata la prestazione, sul riconoscimento dell’indennità mensile.

Proponiamo un caso pratico:

medico si assenta per 2 gg, lunedì e martedì, per gravi motivi (l’ipotesi di accordo, a differenza della disciplina vigente, prevede solo gravi motivi) di famiglia o personali. Consegna la documentazione giustificativa obbligatoria, come previsto dalla ipotesi di accordo, anche se l’assenza non rientra tra quelle retribuite e, per quanto riguarda il rispetto della garanzia della disponibilità, è a posto (stesso principio per qualsiasi altra tipologia di assenza)

Per quanto riguarda, invece, la maturazione della indennità, non essendo stata effettuata completamente la prestazione, al medico fiscale spetterà l’intera indennità, una quota parte o niente?

L’ipotesi di accordo prevede esclusivamente una indennità fissa mensile per una disponibilità da garantire secondo l’art.20 e non un compenso orario come, ad esempio, nella medicina dei servizi o nella specialistica ambulatoriale.    

Infatti, negli AACCNN del SSN, nel caso di assenza non retribuita, non viene corrisposto il compenso esclusivamente per le ore non lavorate (nel caso di assenza per malattia e infortunio, l’indennità viene corrisposta sin dal primo giorno, altro che la polizza prevista dalla ipotesi di accordo!!).

L’unica certezza, al momento, che la mancata esecuzione della prestazione per assenza del medico non influisce sulla indennità mensile, sono le assenze per permessi sindacali che non vanno ad incidere negativamente sulla maturazione della intera indennità fissa mensile. Infatti, l’ipotesi di accordo, all’art.5, comma 2, recita:

2. Le ore di cui al comma 1 sono calcolate, per i medici fiscali INPS che ne usufruiscono, come attività di servizio e hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici, con riferimento ai soli emolumenti fissi, del presente ACN.

L’altra voce che compone il compenso mensile, è rappresentata dai compensi per le visite effettuate.

Anche qui, purtroppo, nessuna garanzia/certezza di poter ricevere il compenso previsto, ma, in questo caso, non dipende dalla eventuale mancata prestazione quanto, invece, dal fatto che la prestazione da effettuare non viene garantita dal committente.

Infatti, nel caso in cui non venissero assegnate visite, oppure assegnate in numero inferiore alle 90, non essendo prevista alcuna clausola di salvaguardia per il medico, come è prevista, invece, nel carico blindato con il riconoscimento del compenso per le visite non assegnate, al medico non spetterebbe o spetterebbe in misura inferiore, la quota parte del compenso legato alle sole visite.

Il Principe avrebbe detto: “Pasquale, hai visto cosa hai combinato? Sei contento?”

mauro

 

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