SE POTESSI AVERE, UNO STIPENDIO AL MESE
L’ipotesi
di accordo, prevede uno stipendio sicuro
a fine mese? In alcuni ambienti, vi è, o è fatta credere, questa certezza.
Cerchiamo,
come sempre, di analizzare i documenti
ufficiali.
Lo
stipendio, che agli statali è accreditato il giorno di S. Paganino, viene riconosciuto ai soli lavoratori
subordinati, mentre, il compenso, quello previsto dalla ipotesi di accordo,
spetta ai liberi professionisti a seguito di effettuazione di una prestazione.
Il
compenso previsto dalla ipotesi di accordo, si compone di due voci: l’indennità fissa mensile e compensi per le
visite.
L’indennità
fissa mensile, ai sensi dell’art.21, comma 2, spetta se il medico fiscale garantisce la disponibilità costante su entrambe le fasce ad effettuare
visite mediche di controllo nella fascia sia mattutina che pomeridiana, senza
eccezioni se non per le assenze, retribuite o non retribuite, e almeno tre
fasce nelle giornate del sabato e due fasce nelle giornate festive del mese.
Non
essendo uno stipendio, ma un compenso, l’ipotesi di accordo non chiarisce che
cosa accade nel caso di assenza, quindi mancata esecuzione della prestazione
per causa del medico.
Un
conto essere giustificati, nel caso di assenza retribuita o non, altro è
l’incidenza dell’assenza, non essendo stata effettuata la prestazione, sul riconoscimento
dell’indennità mensile.
Proponiamo un caso pratico:
medico si assenta per 2 gg, lunedì e martedì,
per gravi motivi (l’ipotesi di
accordo, a differenza della disciplina vigente, prevede solo gravi motivi) di
famiglia o personali. Consegna la documentazione
giustificativa obbligatoria, come previsto dalla ipotesi di accordo, anche
se l’assenza non rientra tra quelle retribuite e, per quanto riguarda il rispetto della garanzia della disponibilità, è a
posto (stesso principio per qualsiasi altra tipologia di assenza)
Per quanto riguarda, invece, la maturazione della indennità, non essendo
stata effettuata completamente la prestazione, al medico fiscale spetterà
l’intera indennità, una quota parte o niente?
L’ipotesi di accordo prevede esclusivamente
una indennità fissa mensile per una
disponibilità da garantire secondo l’art.20 e non un compenso orario come, ad esempio, nella medicina dei servizi o
nella specialistica ambulatoriale.
Infatti, negli AACCNN del SSN, nel caso di assenza non retribuita, non
viene corrisposto il compenso esclusivamente per le ore non lavorate (nel caso
di assenza per malattia e infortunio, l’indennità viene corrisposta sin dal
primo giorno, altro che la polizza prevista dalla ipotesi di accordo!!).
L’unica certezza, al momento, che la mancata
esecuzione della prestazione per assenza del medico non influisce sulla
indennità mensile, sono le assenze per
permessi sindacali che non vanno ad incidere negativamente sulla maturazione
della intera indennità fissa mensile. Infatti, l’ipotesi di accordo, all’art.5,
comma 2, recita:
2. Le ore di cui al comma 1 sono calcolate,
per i medici fiscali INPS che ne usufruiscono, come attività di servizio e
hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici, con
riferimento ai soli emolumenti fissi, del presente ACN.
L’altra voce che compone il compenso mensile,
è rappresentata dai compensi per le
visite effettuate.
Anche qui, purtroppo, nessuna garanzia/certezza di poter ricevere il compenso previsto, ma,
in questo caso, non dipende dalla eventuale mancata prestazione quanto, invece,
dal fatto che la prestazione da effettuare non viene garantita dal committente.
Infatti, nel
caso in cui non venissero assegnate visite, oppure assegnate in numero
inferiore alle 90, non essendo prevista alcuna clausola di salvaguardia per il
medico, come è prevista, invece, nel carico blindato con il riconoscimento del
compenso per le visite non assegnate, al medico non spetterebbe o spetterebbe
in misura inferiore, la quota parte del compenso legato alle sole visite.
Il Principe avrebbe detto: “Pasquale, hai
visto cosa hai combinato? Sei contento?”
mauro