COMPENSI FAI DA TE? NO EQUO COMPENSO? AHI, AHI, AHI, AHI
È in
corso di discussione, c/o la Commissione Giustizia del Senato, il DDL recante “Disposizioni in materia di
equo compenso delle prestazioni professionali” già approvato dalla Camera.
La
Commissione, ha audito anche la FNOMCEO
che ha presentato un importante documento.
Il
testo del DDL in discussione riguarda le
attività rese dai liberi professionisti quali sono, anche, come stabilisce
l’ipotesi di accordo in corso di approvazione, i medici fiscali.
Recita
il documento FNOMCEO:
Ciò
detto, si rileva che la legge n. 248 del 2006, di conversione con modificazioni
del decreto-legge n. 223 del 2006, ha abrogato le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedevano l'obbligatorietà dei minimi tariffari, che erano
garanzia civile e costituzionale della congruità dei compensi rispetto al
lavoro. Infatti, in precedenza, in forza della Legge 21/02/1963 n. 244 e del
DPR 17/02/1992, era previsto in via normativa un tariffario minimo per le prestazioni
di cui trattasi, cui i medici e gli
odontoiatri erano tenuti ad attenersi, non potendo praticare tariffe a valori
inferiori a quelli previsti dalle citate norme.
Il compenso per le prestazioni rese dai
medici fiscali, come noto, è stato determinato liberamente dalle Parti che
hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo le quali altrettanto liberamente hanno
stabilito di abbandonare la regolamentazione prevista dalla disciplina in
vigore.
Con
la disciplina vigente, infatti, i
compensi sono stabiliti dal decreto ministeriale 12 ottobre 2000, che ha
recepito la tabella A del DPR 17 febbraio 1992 recante “Tariffe minime
nazionali per le attività libero professionali rese dai medici e odontoiatri”.
I
compensi così stabiliti, nonostante tutti i tariffari minimi siano stati
abrogati dalla legge 248/2006 di conversione del decreto legge 223/2006, cd “Decreto Bersani”, sono
stati aggiornati, sentita anche la FNOMCEO, dal decreto ministeriale 8 maggio 2008, sulla
base dell’indice ISTAT.
Il
DDL in discussione, “ha lo scopo di introdurre standard retributivi minimi al fine di
contrastare, come recita il documento presentato dalla FNOMCEO, il dilagare di
tariffe al ribasso”.
Orbene,
forse la FNOMCEO non è a conoscenza dei
compensi previsti dalla ipotesi di accordo che sono addirittura inferiori a
quelli stabiliti esattamente 30 anni fa dal DPR 17 febbraio 1992 visto che,
la Federazione, è uno degli gli Attori che devono essere sentiti, come recita
il dlgs 75/2017.
Confrontiamo:
DPR
1992 IPOTESI
ACCORDO DIC.2021
visita
domiciliare € 25,82 € 25,00
disponibilità oraria € 20.66/h su 49 fasce € 12,70/h
su 60 fasce
€ 10,37/h.
è
bene ricordare, inoltre, che in base alla ipotesi di accordo il medico deve garantire almeno 49 fasce al
mese, pari a 196/h con un massimo di 60/62 fasce, pari a 240/h, 248/h.
quindi, il medico fiscale presterà la
sua opera con un compenso, scelto liberamente,
al di sotto addirittura a quello
del tariffario minimo risalente a 30 anni fa.
Inutile
ricordare che non è possibile parlare di compensazione con la quota parte del
contributo previdenziale e del mese di “Ferie”, perché si tratta di partite di
giro senza oneri a carico del Committente.
A questo punto sarebbe interessante conoscere
il pensiero della FNOMCEO visto che, una volta approvato in via definitiva il
DDL, i medici fiscali ne saranno comunque esclusi perché i compensi sono
stabiliti liberamente dalle Parti.
Diversamente, se fosse stata recepita la
disciplina vigente, i compensi stabiliti dal decreto ministeriale 8 maggio 2008
sarebbero stati automaticamente rivisitati.
Il
Principe avrebbe detto: “E’ la somma che fa il totale!!”
mauro