COMPENSI FAI DA TE? NO EQUO COMPENSO? AHI, AHI, AHI, AHI

 

È in corso di discussione, c/o la Commissione Giustizia del Senato, il DDL recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” già approvato dalla Camera.

La Commissione, ha audito anche la FNOMCEO che ha presentato un importante documento.

Il testo del DDL in discussione riguarda le attività rese dai liberi professionisti quali sono, anche, come stabilisce l’ipotesi di accordo in corso di approvazione, i medici fiscali.

Recita il documento FNOMCEO:

Ciò detto, si rileva che la legge n. 248 del 2006, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 223 del 2006, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l'obbligatorietà dei minimi tariffari, che erano garanzia civile e costituzionale della congruità dei compensi rispetto al lavoro. Infatti, in precedenza, in forza della Legge 21/02/1963 n. 244 e del DPR 17/02/1992, era previsto in via normativa un tariffario minimo per le prestazioni di cui trattasi, cui i medici e gli odontoiatri erano tenuti ad attenersi, non potendo praticare tariffe a valori inferiori a quelli previsti dalle citate norme.

Il compenso per le prestazioni rese dai medici fiscali, come noto, è stato determinato liberamente dalle Parti che hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo le quali altrettanto liberamente hanno stabilito di abbandonare la regolamentazione prevista dalla disciplina in vigore.

Con la disciplina vigente, infatti, i compensi sono stabiliti dal decreto ministeriale 12 ottobre 2000, che ha recepito la tabella A del DPR 17 febbraio 1992 recante “Tariffe minime nazionali per le attività libero professionali rese dai medici e odontoiatri”.

I compensi così stabiliti, nonostante tutti i tariffari minimi siano stati abrogati dalla legge 248/2006 di conversione del decreto legge  223/2006, cd “Decreto Bersani”,  sono stati aggiornati, sentita anche la FNOMCEO,  dal decreto ministeriale 8 maggio 2008, sulla base dell’indice ISTAT.

Il DDL in discussione, ha lo scopo di introdurre standard retributivi minimi al fine di contrastare, come recita il documento presentato dalla FNOMCEO, il dilagare di tariffe al ribasso”.

Orbene, forse la FNOMCEO non è a conoscenza dei compensi previsti dalla ipotesi di accordo che sono addirittura inferiori a quelli stabiliti esattamente 30 anni fa dal DPR 17 febbraio 1992 visto che, la Federazione, è uno degli gli Attori che devono essere sentiti, come recita il dlgs 75/2017.

Confrontiamo:

                             DPR 1992                       IPOTESI ACCORDO DIC.2021

visita domiciliare          € 25,82                                   € 25,00

disponibilità oraria     € 20.66/h                        su 49 fasce € 12,70/h

                                                                      su 60  fasce € 10,37/h.   

è bene ricordare, inoltre, che in base alla ipotesi di accordo il medico deve garantire almeno 49 fasce al mese, pari a 196/h con un massimo di 60/62 fasce, pari a 240/h, 248/h.

quindi, il medico fiscale presterà la sua opera con un compenso, scelto liberamente,  al di sotto addirittura  a quello del tariffario minimo risalente a 30 anni fa.

Inutile ricordare che non è possibile parlare di compensazione con la quota parte del contributo previdenziale e del mese di “Ferie”, perché si tratta di partite di giro senza oneri a carico del Committente.

A questo punto sarebbe interessante conoscere il pensiero della FNOMCEO visto che, una volta approvato in via definitiva il DDL, i medici fiscali ne saranno comunque esclusi perché i compensi sono stabiliti liberamente dalle Parti.

Diversamente, se fosse stata recepita la disciplina vigente, i compensi stabiliti dal decreto ministeriale 8 maggio 2008 sarebbero stati automaticamente rivisitati.

Il Principe avrebbe detto: “E’ la somma che fa il totale!!”

mauro

 

 

 

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