TE LA DO IO LA TERZIETA’
La
disciplina vigente, prevedendo la natura libero professionale dell’incarico
conferito, all’art.1, DM 18 aprile 1996, così recita:
“L'Istituto nazionale della
previdenza sociale esplica un'azione di indirizzo
mediante l'emanazione di
apposite direttive di coordinamento nei confronti dei medici
iscritti nelle liste speciali di cui
all'art. 1 del
decreto ministeriale 15 luglio 1986, per i quali sono confermate la
natura di attivita' libero professionale del rapporto di collaborazione
fiduciaria che si instaura con
l'Istituto e la piena
autonomia professionale al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico”.
Nella sostanza veniva creata
una figura terza tra datore di lavoro, lavoratori e istituto di previdenza svolgendo
quest’ultimo solo un’azione di indirizzo.
Il medico fiscale godeva di una piena autonomia professionale e il
rapporto con l’Istituto, essendo di natura libero professionale, era al di
fuori di qualsiasi vincolo gerarchico.
Tale organizzazione è stata più volte confermata dalle varie circolari,
tra cui la 120/2004, che così recitava:
“IL MEDICO DI LISTA, NELLA SUA VESTE
DI LIBERO PROFESSIONISTA FIDUCIARIO DELL’ENTE, SVOLGE L’IMPORTANTE FUNZIONE DI
INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ – CHE SI
AUTOTUTELA, NEL SUO INTERVENTO SOLIDARISTICO, DAGLI ABUSI - E DEL LAVORATORE
MALATO DI CUI ACCERTA DOMICILIARMENTE LA VALIDITÀ DEL TITOLO AD ASSENTARSI DAL
LAVORO SOSPENDENDO IN QUEL MOMENTO IL RAPPORTO CONTRATTUALE CON IL SUO DATORE DI
LAVORO”.
Con l’ipotesi di accordo in corso di approvazione, la musica cambia
completamente.
Infatti, il rapporto, pur restando di natura libero professionale
prevede, all’art.12, comma 1:
“Il medico fiscale INPS
nell’esercizio delle sue funzioni è tenuto
a fornire con diligenza e perizia la propria opera, attenendosi alle
disposizioni contenute nel presente accordo e svolge i compiti affidati e
declinati dalle norme vigenti e nelle circolari, istruzioni operative,
direttive e linee guida emanate dall’INPS, con particolare riguardo alla
corretta valutazione del ripristino della capacità di lavoro specifico e
all’appropriatezza di forma e contenuto della visita medica di controllo e
nella redazione dei relativi verbali/moduli”.
Quindi, si è passati, dalla “piena autonomia
professionale al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico” ad “attenersi alle disposizioni contenute
nell’accordo e svolgere i compiti affidati e declinati nelle circolari,
istruzioni operative e linee guida emanate dall’Istituto” pur restando l’incarico di natura libero professionale e
neanche a tempo indeterminato.
E’ ovvio che vi sia una stridente contraddizione tra la
natura dell’incarico libero professionale e gli obblighi cui è sottoposto il
medico fiscale.
L’organizzazione prevista
dall’ipotesi di accordo avrebbe avuto ragione di essere se fosse stata una
convenzione del SSN, che prevede un rapporto parasubordinato a tempo
indeterminato e con tutele “reali”.
Il Principe avrebbe detto: “Alla faccia del bicarbonato
di sodio!!”
mauro