TE LA DO IO LA TERZIETA’

 

La disciplina vigente, prevedendo la natura libero professionale dell’incarico conferito, all’art.1, DM 18 aprile 1996, così recita:

“L'Istituto nazionale della previdenza sociale esplica  un'azione di   indirizzo   mediante   l'emanazione  di  apposite  direttive  di coordinamento nei confronti dei medici iscritti nelle liste  speciali di  cui  all'art.  1  del  decreto ministeriale 15 luglio 1986, per i quali sono confermate la natura di attivita' libero professionale del rapporto di collaborazione fiduciaria che si instaura con  l'Istituto e  la  piena autonomia professionale al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico”.

 

Nella sostanza veniva creata una figura terza tra datore di lavoro, lavoratori e istituto di previdenza svolgendo quest’ultimo solo un’azione di indirizzo.

 

Il medico fiscale godeva di una piena autonomia professionale e il rapporto con l’Istituto, essendo di natura libero professionale, era al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico.

 

Tale organizzazione è stata più volte confermata dalle varie circolari, tra cui la 120/2004, che così recitava:

 

“IL MEDICO DI LISTA, NELLA SUA VESTE DI LIBERO PROFESSIONISTA FIDUCIARIO DELL’ENTE, SVOLGE L’IMPORTANTE FUNZIONE DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ – CHE SI AUTOTUTELA, NEL SUO INTERVENTO SOLIDARISTICO, DAGLI ABUSI - E DEL LAVORATORE MALATO DI CUI ACCERTA DOMICILIARMENTE LA VALIDITÀ DEL TITOLO AD ASSENTARSI DAL LAVORO SOSPENDENDO IN QUEL MOMENTO IL RAPPORTO CONTRATTUALE CON IL SUO DATORE DI LAVORO”.

 

Con l’ipotesi di accordo in corso di approvazione, la musica cambia completamente.

 

Infatti, il rapporto, pur restando di natura libero professionale prevede, all’art.12, comma 1:

 

“Il medico fiscale INPS nell’esercizio delle sue funzioni è tenuto a fornire con diligenza e perizia la propria opera, attenendosi alle disposizioni contenute nel presente accordo e svolge i compiti affidati e declinati dalle norme vigenti e nelle circolari, istruzioni operative, direttive e linee guida emanate dall’INPS, con particolare riguardo alla corretta valutazione del ripristino della capacità di lavoro specifico e all’appropriatezza di forma e contenuto della visita medica di controllo e nella redazione dei relativi verbali/moduli”.

 

Quindi, si è passati, dalla “piena autonomia professionale al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico” ad “attenersi alle disposizioni contenute nell’accordo e svolgere i compiti affidati e declinati nelle circolari, istruzioni operative e linee guida emanate dall’Istituto” pur restando l’incarico di natura libero professionale e neanche a tempo indeterminato.

 

E’ ovvio che vi sia una stridente contraddizione tra la natura dell’incarico libero professionale e gli obblighi cui è sottoposto il medico fiscale.

 

L’organizzazione prevista dall’ipotesi di accordo avrebbe avuto ragione di essere se fosse stata una convenzione del SSN, che prevede un rapporto parasubordinato a tempo indeterminato e con tutele “reali”.

 

Il Principe avrebbe detto: “Alla faccia del bicarbonato di sodio!!”

mauro

 

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