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Visualizzazione dei post da maggio, 2022

INIZIARE A METTERE DA PARTE I SOLDINI PER PAGARE LE TASSE IL PROSSIMO ANNO

  Dopo aver ottenuto compensi inferiori addirittura a quelli in vigore nel 1992 previsti dal tariffario unico nazionale, la perdita di diritti acquisiti, vincoli, obblighi e incompatibilità che si riscontrano solo in un rapporto di dipendenza e altre varie amenità, bisognerà che i medici fiscali pongano anche molta attenzione al capitolo tasse, cioè alla saccoccia. In base alla vigente disciplina , ricorrendone i presupposti (compensi fino a 65 mila euro, reddito da lavoro dipendente o assimilato fino a 30 mila euro, ecc), il medico fiscale può optare per il regime forfetario. Con la disciplina che verrà introdotta dall’ACN della medicina fiscale, a differenza di quanto previsto dall’ACN per i medici esterni che, all’art.26, comma 7, recita: 7. L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, sui compensi al netto dei contributi di cui ai precedenti commi, provvede ad effettuare le ritenute fiscali dovute sui redditi assimilati a lavoro dipendente e a riversarle all’erario, nonché a p

E’ POSSIBILE POTER RECUPERARE I COMPENSI PERSI? NO, MA………

  Visto che circolano diverse notizie riportanti ampie rassicurazioni sulle garanzie previste dall’Accordo sulla medicina fiscale, cerchiamo di comprendere meglio quali sono e, soprattutto, per chi sono. INDENNITA’ FISSA MENSILE Recita l’Accordo, all’art.21: 2. Il compenso mensile, per la reperibilità su entrambe le fasce giornaliere feriali, come declinata al precedente articolo 20, è fissato in 2.489,75 euro E, il richiamato comma 20, recita: Per disponibilità su entrambe le fasce si intende la disponibilità costante ad effettuare visite mediche di controllo nella fascia sia mattutina che pomeridiana, senza eccezioni se non per le assenze, retribuite o non retribuite, e almeno tre fasce nelle giornate del sabato e due fasce nelle giornate festive del mese . Non prevede, né presuppone, l’Accordo, che nel caso di assenze di qualsiasi tipologia, l’indennità fissa mensile venga percepita per intero o in proporzione, fermo restando che quella prevista dall’Accordo è una disponib

E LE CHIAMANO TUTELE

  Come già anticipato ca 2 anni fa, ricevendo la solita e abbondante dose di insulti, il cambiamento del calcolo della indennità di malattia/infortunio stabilito dalla ipotesi di accordo che prevede l’iscrizione obbligatoria dei medici fiscali al Fondo della Medicina convenzionata   mmg, rispetto alla disciplina vigente con iscrizione al Fondo B della Libera Professione, avrebbe comportato una perdita economica per i medici fiscali. A darne notizia, oggi, è la stampa specializzata: Nell’imminenza dell’accesso al Fondo Enpam delle due nuove categor ie dei medici fiscali Inps e dei medici delle commissioni per l’invalidità civile, sempre in ambito Inps,  i Comitati Consultivi hanno inoltre stabilito che, in tema di malattia, a questi nuovi iscritti si applicheranno le norme della gestione di medicina generale  (cioè indennità giornaliera pari ad 1/30 del 62,5% del compenso medio mensile”. Ricordando, caso mai qualcuno lo avesse dimenticato, che l’indennità decorre dal 31° giorno d