E’ POSSIBILE POTER RECUPERARE I COMPENSI PERSI? NO, MA………

 

Visto che circolano diverse notizie riportanti ampie rassicurazioni sulle garanzie previste dall’Accordo sulla medicina fiscale, cerchiamo di comprendere meglio quali sono e, soprattutto, per chi sono.

INDENNITA’ FISSA MENSILE

Recita l’Accordo, all’art.21: 2. Il compenso mensile, per la reperibilità su entrambe le fasce giornaliere feriali, come declinata al precedente articolo 20, è fissato in 2.489,75 euro

E, il richiamato comma 20, recita:

Per disponibilità su entrambe le fasce si intende la disponibilità costante ad effettuare visite mediche di controllo nella fascia sia mattutina che pomeridiana, senza eccezioni se non per le assenze, retribuite o non retribuite, e almeno tre fasce nelle giornate del sabato e due fasce nelle giornate festive del mese.

Non prevede, né presuppone, l’Accordo, che nel caso di assenze di qualsiasi tipologia, l’indennità fissa mensile venga percepita per intero o in proporzione, fermo restando che quella prevista dall’Accordo è una disponibilità “minima” da dover garantire di 49 fasce mensili con la previsione di poter arrivare, senza la possibilità di rifiutarsi, fino a 62 senza nessun incremento nel compenso.

Vi è il rischio, concreto, almeno dal tenore letterale della norma, che in caso di assenza si perda l’intera indennità.

Ovviamente, nessuna possibilità di poter recuperare i compensi persi.

NUMERO VISITE

Sempre l’art.21, ma al comma 3, troviamo:

3. Per una disponibilità, in ciascun mese dell'anno solare, nel caso della reperibilità su entrambe le fasce giornaliere nei giorni feriali e di almeno tre fasce nelle giornate del sabato e due fasce nelle giornate festive del mese, sono assegnate a ciascun medico di controllo almeno 990 visite mediche di controllo domiciliare per anno solare, pari ad una media di 90 visite al mese.

Quindi, per poter aspirare ad ottenere 90 visite al mese, occorre garantire, come minimo, 49 fasce.

Non prevede, né presuppone, l’Accordo, anche in questo caso, un compenso corrispondente al numero di visite non assegnate.

Questo perché, non essendo un “carico blindato”, non è prevista alcuna garanzia.

Ovviamente, nessuna possibilità di poter recuperare le visite non assegnate.

PERMESSO ANNUALE RETRIBUITO

All’art.16, l’Accordo recita:

1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico fiscale INPS spetta un periodo di permesso di 30 (trenta) giorni di calendario con diritto alle voci retributive fisse, purché l’assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di cinque settimane lavorative.

E, il successivo comma 5 ricorda:

5. Ai fini della maturazione del permesso retribuito non sono considerate attività di servizio i periodi di assenza per malattia e gravidanza di cui all’art. 17. Parimenti, non sono considerate attività di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui all’art. 18.

Alla fine della fiera, quanti potranno “permettersi” di non ammalarsi, infortunarsi, restare incinte, non avere problemi anche familiari, non frequentare corsi, ecc. per un periodo non superiore ad un totale di cinque settimane per poter andare in ferie pagate? (€2.489,65)

Attenzione, si parla di periodo totale, non una botta e via, quindi si dovranno sommare i vari periodi di assenza dell’anno. E che ci vuole ad arrivare a 35 giorni, pari a 5 settimane!!!

Ovviamente, nessuna possibilità di poter recuperare le “Ferie” perse, ma maturate.

Vi è un solo caso, previsto dall’ACN, che riguarda un recupero, addirittura automatico: si tratta della quota sindacale.

Recita l’ACN, all’art.4, comma 12:

“Le Organizzazioni sindacali si impegnano a stabilire quote associative annuali di importo fisso, da trattenersi sui compensi spettanti ai medici fiscali in 12 quote mensili di uguale importo e da riversarsi alle OO.SS. In caso di mesi senza pagamenti al medico, la quota di quei mesi verrà trattenuta con il primo pagamento utile e sufficiente”.

Quindi, facciamo il caso pratico. Il medico si assenta per qualsiasi motivo, senza poter percepire compensi (l’indennità malattia/infortunio, ecc viene corrisposta da ENPAM o dall’assicurazione) e senza nessuna possibilità di recupero come abbiamo analizzato prima.

Alla prima “busta paga” che arriva, però, con il primo compenso percepito, il medico si ritroverà il recupero  di tutte le sole quote sindacali non trattenute precedentemente.

Il Principe avrebbe detto: “Alla faccia del bicarbonato di sodio!!”

mauro

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