E’ POSSIBILE POTER RECUPERARE I COMPENSI PERSI? NO, MA………
Visto
che circolano diverse notizie riportanti ampie rassicurazioni sulle garanzie
previste dall’Accordo sulla medicina fiscale, cerchiamo di comprendere meglio
quali sono e, soprattutto, per chi sono.
INDENNITA’ FISSA MENSILE
Recita l’Accordo, all’art.21: 2. Il compenso mensile, per la reperibilità
su entrambe le fasce giornaliere feriali, come declinata al precedente articolo
20, è fissato in 2.489,75 euro
E,
il richiamato comma 20, recita:
Per
disponibilità su entrambe le fasce si intende la disponibilità costante ad
effettuare visite mediche di controllo nella fascia sia mattutina che
pomeridiana, senza eccezioni se non per le assenze, retribuite o non
retribuite, e almeno tre fasce nelle giornate del sabato e due fasce nelle
giornate festive del mese.
Non
prevede, né presuppone, l’Accordo, che nel caso di assenze di qualsiasi
tipologia, l’indennità fissa mensile venga percepita per intero o in
proporzione, fermo restando che quella prevista dall’Accordo è una
disponibilità “minima” da dover garantire di 49 fasce mensili con la previsione
di poter arrivare, senza la possibilità di rifiutarsi, fino a 62 senza nessun
incremento nel compenso.
Vi è il rischio, concreto, almeno dal tenore
letterale della norma, che in caso di assenza si perda l’intera indennità.
Ovviamente,
nessuna possibilità di poter recuperare i compensi persi.
NUMERO
VISITE
Sempre l’art.21, ma al comma 3, troviamo:
3. Per
una disponibilità, in ciascun mese dell'anno solare, nel caso della
reperibilità su entrambe le fasce giornaliere nei giorni feriali e di almeno
tre fasce nelle giornate del sabato e due fasce nelle giornate festive del
mese, sono assegnate a ciascun medico di controllo almeno 990 visite mediche di
controllo domiciliare per anno solare, pari ad una media di 90 visite al mese.
Quindi,
per poter aspirare ad ottenere 90 visite al mese, occorre garantire, come
minimo, 49 fasce.
Non
prevede, né presuppone, l’Accordo, anche in questo caso, un compenso
corrispondente al numero di visite non assegnate.
Questo
perché, non essendo un “carico blindato”, non è prevista alcuna garanzia.
Ovviamente,
nessuna possibilità di poter recuperare le visite non assegnate.
PERMESSO
ANNUALE RETRIBUITO
All’art.16, l’Accordo recita:
1. Per
ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico fiscale INPS spetta un
periodo di permesso di 30 (trenta) giorni di calendario con diritto alle voci
retributive fisse, purché l’assenza dal servizio non sia superiore ad un totale
di cinque settimane lavorative.
E, il successivo comma 5 ricorda:
5. Ai
fini della maturazione del permesso retribuito non sono considerate attività di
servizio i periodi di assenza per malattia e gravidanza di cui all’art. 17.
Parimenti, non sono considerate attività di servizio i periodi di assenza non
retribuiti di cui all’art. 18.
Alla fine della fiera, quanti potranno “permettersi” di non ammalarsi, infortunarsi, restare
incinte, non avere problemi anche familiari, non frequentare corsi, ecc.
per un periodo non superiore ad un totale
di cinque settimane per poter andare in ferie pagate? (€2.489,65)
Attenzione, si parla di periodo totale, non una botta e via, quindi si dovranno sommare i vari
periodi di assenza dell’anno. E che ci vuole ad arrivare a 35 giorni, pari a 5
settimane!!!
Ovviamente, nessuna possibilità di poter recuperare le “Ferie” perse, ma maturate.
Vi è un
solo caso, previsto dall’ACN, che riguarda un recupero, addirittura automatico:
si tratta della quota sindacale.
Recita l’ACN, all’art.4, comma 12:
“Le
Organizzazioni sindacali si impegnano a stabilire quote associative annuali di
importo fisso, da trattenersi sui compensi spettanti ai medici fiscali in 12
quote mensili di uguale importo e da riversarsi alle OO.SS. In caso di mesi senza pagamenti al medico,
la quota di quei mesi verrà trattenuta con il primo pagamento utile e
sufficiente”.
Quindi, facciamo il caso pratico. Il medico
si assenta per qualsiasi motivo, senza
poter percepire compensi (l’indennità malattia/infortunio, ecc viene
corrisposta da ENPAM o dall’assicurazione) e senza nessuna possibilità di
recupero come abbiamo analizzato prima.
Alla prima
“busta paga” che arriva, però, con il primo compenso percepito, il medico si
ritroverà il recupero di tutte le sole
quote sindacali non trattenute precedentemente.
Il Principe avrebbe detto: “Alla faccia del
bicarbonato di sodio!!”
mauro