TUTELATI O PENALIZZATI?
È
stato pubblicato di recente, sulla stampa specializzata, un importante
intervento da parte del Presidente dell’Associazione medici liberi
professionisti in merito al DDL riguardante l’equo compenso, già approvato
dalla Camera e attualmente in discussione al Senato.
In
particolare, il Presidente chiede a tutte le forze politiche, di reintrodurre il tariffario minimo nazionale
per le prestazioni erogate in regime libero professionale abrogato dalla
legge Bersani nel 2006.
Se
tale proposta dovesse venire accolta, visto l’ampio consenso riscontrato, i medici fiscali, ricordiamolo inquadrati
come liberi professionisti, in base all’ACN della medicina fiscale, ne
sarebbero purtroppo esclusi.
Attualmente,
in base alla disciplina vigente, i
compensi sono stabiliti dal decreto ministeriale 8 maggio 2008 che ha
aggiornato, in base all’indice ISTAT, quelli previsti dal decreto ministeriale
12 ottobre 2000 in applicazione del tariffario
minimo nazionale per le prestazioni rese da medici liberi professionisti di cui
alla tabella A del DPR 17 febbraio 1992.
Quindi,
se fosse stato recepito nell’ACN il
decreto ministeriale 8 maggio 2008, con l’emanazione delle norme riguardanti la
reintroduzione obbligatoria del tariffario minimo nazionale, anche i compensi
per i medici fiscali sarebbero stati automaticamente aggiornati.
Invece,
le Parti, di comune accordo, hanno
convenuto di determinare autonomamente i compensi. Facciamo qualche
simulazione:
in
base alla disciplina vigente, il compenso per la visita previsto dal DM 12 ottobre
2000, che ha tenuto conto del tariffario minimo nazionale, era di € 25,82.
Con
l’aggiornamento ISTAT, operato con il decreto ministeriale 8 maggio 2008, il
compenso della visita è stato portato a € 41,67.
Ad oggi, tale compenso, sarebbe
aggiornato a € 51,00.
Infine,
ai compensi dovevano essere aggiunti i rimborsi spese di 6, 10 e 15 euro.
In base all’ACN, il compenso a visita è
di € 25,00 inferiore a quello previsto dal tariffario minimo risalente al 1992.
Inoltre,
lo stesso ACN, ha introdotto anche il compenso per l’indennità di disponibilità
che, in base alla disponibilità minima
(49 fasce/mese) che il medico è tenuto obbligatoriamente a garantire, è pari a € 12,70/ora che scende a €
10,03/ora nel caso si dovessero garantire tutte le 60/62 fasce mensili.
Anche
in questo caso, il compenso è inferiore al tariffario minimo risalente al 1992
che era di € 20,66/ora.
Se
fosse rimasto l’aggancio al tariffario minimo nazionale, il compenso orario per
la disponibilità, sarebbe stato di €
37,00/ora.
Gettare alle ortiche strumenti a tutela
dei medici fiscali, come sono il decreto ministeriale 8 maggio 2008 e la
disciplina vigente, senza sostituirli con analoghe o maggiori tutele, lasciando
ogni decisione alla esclusiva contrattazione tra le Parti, potrebbe non essere
stata una scelta positiva.
Il
Principe avrebbe detto: “Nojo, vulevan savuar….”
mauro