CON LA FIRMA DEFINITIVA, E’ BENE SAPERE CHE:
cessano la loro efficacia le liste
speciali, ivi comprese quelle ad esaurimento;
i medici iscritti nelle liste speciali
successivamente alla data del 31 dicembre 2007 o
che comunque non erano in possesso dei requisiti per poter essere inseriti
nelle liste ad esaurimento, perdono anche loro ogni loro diritto di precedenza
rispetto a nuovi inserimenti;
gli incarichi in essere non proseguono
senza soluzione di continuità fino alla permanenza nella lista, ma cessano
automaticamente;
sono conferiti nuovi incarichi per
la durata della convenzione;
è stata eliminata la consistenza
numerica dei medici occorrenti, prevista dalla normativa vigente
in maniera obiettiva e controllabile, per cui non si conosce quanti medici
saranno incaricati e dove serviranno;
cessa la priorità nell’assegnazione
delle visite, prevista dalle norme di legge e dalle
disposizioni INPS;
cessano gli effetti del decreto
ministeriale 8 maggio 2008 e i compensi e rimborsi spese dovranno
essere contrattati di volta in volta, alla scadenza, e non aggiornati
automaticamente in base all’indice ISTAT;
viene eliminata la quota fissa di 6,10 e
15 euro riconosciuta per ogni visita in proporzione alla distanza
che separa l’abitazione del medico da quella del lavoratore da sottoporre a
visita;
non viene più riconosciuto il rimborso spese
benzina per il viaggio di ritorno dall’abitazione del lavoratore sottoposto a
visita, a quella del medico;
viene introdotta la disponibilità
obbligatoria minima di 49 fasce mensili, pari a 196 ore
al mese elevabile, obbligatoriamente, senza nessun aumento del compenso fisso,
a 60/62 fasce, pari a 240/244 ore;
il compenso orario riconosciuto per la
disponibilità, è la metà di quello in vigore 30 anni fa
stabilito dal tariffario minimo nazionale del 1992;
il compenso per la visita è inferiore a
quello in vigore 30 anni fa stabilito dal tariffario minimo nazionale del 1992;
a parità di numero di visite effettuate, vi
è una contrazione dei compensi, rispetto alla disciplina vigente, fino al 30%;
non è stabilito che, in
caso di assenza per qualsiasi motivo che non consenta il raggiungimento minimo
delle 49 fasce mensili, l’indennità mensile venga comunque riconosciuta per
intero, oppure in proporzione, oppure negata essendo prevista “Fissa”;
il numero di visite che dovrebbero
venire assegnate mensilmente, pari a 90, non essendo previsto
alcun compenso sostitutivo nel caso di mancata assegnazione (carico blindato),
totale o parziale, è solo virtuale;
il numero di 90 visite medie mensili da
assegnare previsto, è subordinato alla garanzia della disponibilità obbligatoria
su entrambe le fasce giornaliere nei giorni feriali e di almeno tre fasce nelle
giornate del sabato e due fasce nelle giornate festive del mese. Non viene
specificato se e quante visite verranno assegnante nel caso in cui non si
potesse garantire la disponibilità obbligatoria;
si viene iscritti obbligatoriamente,
senza possibilità di scelta, al Fondo della Medicina Convenzionata al quale
sono iscritti i medici di medicina generale, emergenza territoriale e
continuità assistenziale;
i contributi previdenziali sono soltanto
nominalmente a “Carico” dell’Istituto, in quanto
rientrano nelle risorse a disposizione per le visite fiscali previste dal
decreto legislativo;
l’indennità di malattia e infortunio,
come con la disciplina vigente, decorre dal 31° giorno ed è a carico ENPAM;
i primi 30 giorni di malattia,
come con la disciplina vigente, sono coperti da una polizza assicurativa il cui
contributo, a “Carico” dell’Istituto, è solo virtuale perché vengono utilizzate
le risorse per le visite fiscali previste dal decreto legislativo;
per gli altri istituti,
quali: gravidanza, gravidanza a rischio, bonus bebè, ecc, restano le attuali
tutele già previste con la disciplina vigente;
aumentano, in maniera esponenziale, ma
soltanto ed esclusivamente per i convenzionati con il SSN, anche se non
rilasciano certificazioni di malattia, le incompatibilità che sono estese a
livello provinciale;
essendo le incompatibilità a livello
provinciale ed essendo stati confermati i medici delle
liste ad esaurimento nelle sedi attuali, quindi provinciali e non nei territori
attualmente fiscalizzati, l’operatività si intende su tutto il territorio
provinciale;
sono stati esclusi dalle incompatibilità,
pur dovendo obbligatoriamente rilasciare certificazioni di malattia, i medici
fiscali che svolgono attività ambulatoriali libero professionali, creando una
disparità di trattamento e violando quelle che sono le norme legislative e di
dettaglio;
i medici delle liste ad esaurimento
avevano la priorità, riconosciuta dal decreto legislativo, per
lo svolgimento delle attività ambulatoriali inerenti gli accertamenti medico
legali, senza nessuna limitazione, mentre, in futuro è previsto solo le visite
agli assenti e su convocazione del Responsabile, quindi a sua insindacabile
discrezione;
il rapporto, pur essendo di natura
libero professionale e precario, impone vincoli ed obblighi
tipici della subordinazione;
nel caso di emanazione di provvedimenti
legislativi (es: emendamento killer) che modificano il
contenuto della convenzione, questi sono immediatamente esecutivi senza
necessità di approvazione da parte delle Organizzazioni sindacali;
le cd “Ferie”, che non sono a carico
dell’Istituto, ma finanziate sempre con le risorse
destinate alle visite fiscali, quindi una semplice partita di giro, si perdono
nel caso in cui ci si assenti dal servizio, per qualsiasi motivo e per un
periodo totale superiore a 5 settimane nell’arco dell’anno;
in caso di nuovi provvedimenti
legislativi che dovessero modificare le risorse
finanziarie a disposizione per l’espletamento delle visite mediche di
controllo, è previsto solo una convocazione delle OOSS da parte dell’INPS per
una verifica congiunta degli impatti sul sistema gestionale e delle
remunerazioni dei medici fiscali e al fine di valutare linee di azione
appropriate e concordate. In pratica, le OOSS non hanno alcun potere di veto o
decisionale per impedire quanto già accaduto nel 2013;
non essendo prevista la consistenza
numerica dei medici fiscali, il carico blindato e l’obbligo, da
parte dell’Istituto, di utilizzare i medici fiscali per le attività
ambulatoriali inerenti gli accertamenti medico legali, vi potrebbe essere il
rischio concreto che parte delle risorse, oggi previste, possano essere
utilizzate per altre categorie di
sanitari svolgendo attività del Polo Unico;
non è più previsto il rimborso per
la formazione pari a 500€ l’anno;
il contributo previdenziale del 13% a
“carico” INPS, comunque coperto utilizzando sempre le
risorse finanziarie del Polo Unico, non potrà essere portato in detrazione del
reddito conseguito come onere deducibile;
il
Principe avrebbe detto: “Alla faccia del bicarbonato di sodio!!”
mauro