CON LA FIRMA DEFINITIVA, E’ BENE SAPERE CHE:

 

cessano la loro efficacia le liste speciali, ivi comprese quelle ad esaurimento;

i medici iscritti nelle liste speciali successivamente alla data del 31 dicembre 2007 o che comunque non erano in possesso dei requisiti per poter essere inseriti nelle liste ad esaurimento, perdono anche loro ogni loro diritto di precedenza rispetto a nuovi inserimenti;

gli incarichi in essere non proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nella lista, ma cessano automaticamente;

sono conferiti nuovi incarichi per la durata della convenzione;

è stata eliminata la consistenza numerica dei medici occorrenti, prevista dalla normativa vigente in maniera obiettiva e controllabile, per cui non si conosce quanti medici saranno incaricati e dove serviranno;

cessa la priorità nell’assegnazione delle visite, prevista dalle norme di legge e dalle disposizioni INPS;

cessano gli effetti del decreto ministeriale 8 maggio 2008 e i compensi e rimborsi spese dovranno essere contrattati di volta in volta, alla scadenza, e non aggiornati automaticamente in base all’indice ISTAT;

viene eliminata la quota fissa di 6,10 e 15 euro riconosciuta per ogni visita in proporzione alla distanza che separa l’abitazione del medico da quella del lavoratore da sottoporre a visita;

non viene più riconosciuto il rimborso spese benzina per il viaggio di ritorno dall’abitazione del lavoratore sottoposto a visita, a quella del medico;

viene introdotta la disponibilità obbligatoria minima di 49 fasce mensili, pari a 196 ore al mese elevabile, obbligatoriamente, senza nessun aumento del compenso fisso, a 60/62 fasce, pari a 240/244 ore;

il compenso orario riconosciuto per la disponibilità, è la metà di quello in vigore 30 anni fa stabilito dal tariffario minimo nazionale del 1992;

il compenso per la visita è inferiore a quello in vigore 30 anni fa stabilito dal tariffario minimo nazionale del 1992;

a parità di numero di visite effettuate, vi è una contrazione dei compensi, rispetto alla disciplina vigente, fino al 30%;

non è stabilito che, in caso di assenza per qualsiasi motivo che non consenta il raggiungimento minimo delle 49 fasce mensili, l’indennità mensile venga comunque riconosciuta per intero, oppure in proporzione, oppure negata essendo prevista “Fissa”;

il numero di visite che dovrebbero venire assegnate mensilmente, pari a 90, non essendo previsto alcun compenso sostitutivo nel caso di mancata assegnazione (carico blindato), totale o parziale, è solo virtuale;

il numero di 90 visite medie mensili da assegnare previsto, è subordinato alla garanzia della disponibilità obbligatoria su entrambe le fasce giornaliere nei giorni feriali e di almeno tre fasce nelle giornate del sabato e due fasce nelle giornate festive del mese. Non viene specificato se e quante visite verranno assegnante nel caso in cui non si potesse garantire la disponibilità obbligatoria;

si viene iscritti obbligatoriamente, senza possibilità di scelta, al Fondo della Medicina Convenzionata al quale sono iscritti i medici di medicina generale, emergenza territoriale e continuità assistenziale;

i contributi previdenziali sono soltanto nominalmente a “Carico” dell’Istituto, in quanto rientrano nelle risorse a disposizione per le visite fiscali previste dal decreto legislativo;

l’indennità di malattia e infortunio, come con la disciplina vigente, decorre dal 31° giorno ed è a carico ENPAM;

i primi 30 giorni di malattia, come con la disciplina vigente, sono coperti da una polizza assicurativa il cui contributo, a “Carico” dell’Istituto, è solo virtuale perché vengono utilizzate le risorse per le visite fiscali previste dal decreto legislativo;

per gli altri istituti, quali: gravidanza, gravidanza a rischio, bonus bebè, ecc, restano le attuali tutele già previste con la disciplina vigente;

aumentano, in maniera esponenziale, ma soltanto ed esclusivamente per i convenzionati con il SSN, anche se non rilasciano certificazioni di malattia, le incompatibilità che sono estese a livello provinciale;

essendo le incompatibilità a livello provinciale ed essendo stati confermati i medici delle liste ad esaurimento nelle sedi attuali, quindi provinciali e non nei territori attualmente fiscalizzati, l’operatività si intende su tutto il territorio provinciale;

sono stati esclusi dalle incompatibilità, pur dovendo obbligatoriamente rilasciare certificazioni di malattia, i medici fiscali che svolgono attività ambulatoriali libero professionali, creando una disparità di trattamento e violando quelle che sono le norme legislative e di dettaglio;

i medici delle liste ad esaurimento avevano la priorità, riconosciuta dal decreto legislativo, per lo svolgimento delle attività ambulatoriali inerenti gli accertamenti medico legali, senza nessuna limitazione, mentre, in futuro è previsto solo le visite agli assenti e su convocazione del Responsabile, quindi a sua insindacabile discrezione;

il rapporto, pur essendo di natura libero professionale e precario, impone vincoli ed obblighi tipici della subordinazione;

nel caso di emanazione di provvedimenti legislativi (es: emendamento killer) che modificano il contenuto della convenzione, questi sono immediatamente esecutivi senza necessità di approvazione da parte delle Organizzazioni sindacali;

le cd “Ferie”, che non sono a carico dell’Istituto, ma finanziate sempre con le risorse destinate alle visite fiscali, quindi una semplice partita di giro, si perdono nel caso in cui ci si assenti dal servizio, per qualsiasi motivo e per un periodo totale superiore a 5 settimane nell’arco dell’anno;

in caso di nuovi provvedimenti legislativi che dovessero modificare le risorse finanziarie a disposizione per l’espletamento delle visite mediche di controllo, è previsto solo una convocazione delle OOSS da parte dell’INPS per una verifica congiunta degli impatti sul sistema gestionale e delle remunerazioni dei medici fiscali e al fine di valutare linee di azione appropriate e concordate. In pratica, le OOSS non hanno alcun potere di veto o decisionale per impedire quanto già accaduto nel 2013;

non essendo prevista la consistenza numerica dei medici fiscali, il carico blindato e l’obbligo, da parte dell’Istituto, di utilizzare i medici fiscali per le attività ambulatoriali inerenti gli accertamenti medico legali, vi potrebbe essere il rischio concreto che parte delle risorse, oggi previste, possano essere utilizzate per  altre categorie di sanitari svolgendo attività del Polo Unico;

non è più previsto il rimborso per la formazione pari a 500€ l’anno; 

il contributo previdenziale del 13% a “carico” INPS, comunque coperto utilizzando sempre le risorse finanziarie del Polo Unico, non potrà essere portato in detrazione del reddito conseguito come onere deducibile;

il Principe avrebbe detto: “Alla faccia del bicarbonato di sodio!!”

mauro

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