A ME GLI OCCHI, PLEASE
Il mondo della medicina fiscale è popolato,
oltre che da diversi imbonitori, anche da famosi prestigiatori che riescono,
con giri di parole ed espressioni altisonanti, ad incantare il pubblico.
L’argomento
che più tiene banco, è la durata dell’incarico previsto dalla nuova
Convenzione.
Raccontano,
i prestigiatori, che siccome nella
Convenzione viene più volte citata, al limite dell’ubriacatura, la norma
“Bloccaliste” e la “Priorità”, (ma senza dare effettiva applicazione a quanto
da queste previsto), questo significa che si è tutelati come avviene con la
vigente disciplina. Eh, beata gioventù!!
Con
enorme imbarazzo, in quanto ormai sono rimasti solo i disegnini per cercare di
spiegare l’arcano, proviamo ad analizzare i passaggi della Convenzione che
riguardano la durata dell’incarico, o meglio, dell’accesso all’ACN.
Punto primo:
l’attuale incarico non prosegue senza
soluzione di continuità. Con l’entrata in vigore della Convenzione, si decade automaticamente dall’incarico e ne
verranno conferiti dei nuovi in base alle norme contenute nella Convenzione
stessa;
punto secondo: (art.7,
com.1) è chiaramente indicato nella Convenzione che si tratta di accesso
all’ACN, legando, quindi, l’incarico
alla Convenzione stessa e non, come è nelle altre Convenzioni del SSN,
separando durata e sorti dell’incarico da quelli dell’ACN. L’incarico si
intrattiene con il Committente (INPS, ASL, ecc) ed è regolamentato dall’ACN,
non il contrario. Questo determina che ogni variazione dell’ACN può incidere
sulla durata e contenuto del rapporto;
punto terzo:
l’incarico non sarà a tempo
indeterminato o, come attualmente, fino alla permanenza nella lista, quindi, ad
esaurimento, (in violazione,tra l’altro, dell’atto di indirizzo che stabilisce
“l’attività viene svolta fino alla permanenza nelle rispettive liste…);
punto quarto: l’accesso
all’ACN, quindi non l’incarico, per i medici inseriti nella lista ad
esaurimento, è previsto a domanda, senza partecipazione a procedure selettive.
Detto incarico, recita ancora la Convenzione, quindi l’accesso all’ACN, viene
mantenuto per tutta la durata della Convenzione (3 anni) e per i successivi
rinnovi, ma non prevede, né presuppone, alla scadenza, il proseguimento senza
soluzione di continuità;
punto quinto: recita
ancora la Convenzione: I Direttori provinciali, entro 60 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provinciale, in accordo con le esigenze
dell’Istituto, individuano gli incarichi
da conferire - che hanno carattere libero professionale, senza che si configuri
un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Inps - nei limiti dei fabbisogni
dell’Istituto nell’ambito territoriale di competenza, nonché nel rispetto
di quanto previsto al precedente comma 1 e delle priorità assicurate dalla
normativa di cui al citato articolo 4, ecc.;
facciamo
un esempio pratico:
caso 1: in un ambito
territoriale di competenza (quindi la provincia), il Direttore provinciale
individua il fabbisogno di 5 medici
fiscali. Nel caso in cui avessero presentato domanda 5 medici inseriti
nella lista ad esaurimento e sono presenti 15 altri medici in graduatoria,
tutti e 5 medici della lista ad esaurimento accedono all’ACN;
caso 2: in
un ambito territoriale di competenza (quindi la provincia), il Direttore
provinciale individua il fabbisogno di 8
medici fiscali. Nel caso in cui avessero presentato domanda 5 medici inseriti
nella lista ad esaurimento e sono presenti 15 altri medici in graduatoria, tutti e 5 medici della lista ad esaurimento
accedono all’ACN oltre 3 medici individuati in base all’ordine in graduatoria;
caso 3: in un ambito
territoriale di competenza (quindi la provincia), il Direttore provinciale individua il fabbisogno di 3 medici
fiscali. Nel caso in cui avessero presentato domanda 5 medici inseriti nella
lista ad esaurimento, solo 3 accedono all’ACN, mentre, gli altri 2, no.
È
bene ricordare, inoltre, che:
il
fabbisogno dei medici fiscali, non
essendo prevista, come nella disciplina vigente, la consistenza numerica minima
dei sanitari individuata in base a dati oggettivi, viene determinato
unilateralmente dall’INPS, senza che la Convenzione preveda alcun criterio;
essendo
prevista una indennità fissa mensile
unitamente ad altri oneri fissi, una
disponibilità tombale fino a 248 ore mensili, un compenso a visita ridicolo,
l’operatività su tutto il territorio provinciale e l’azzeramento della quota
fissa a visita in proporzione alla distanza, il fabbisogno dei sanitari sarà
soggetto inevitabilmente ad una forte contrazione;
l’atto
di indirizzo emanato, riguarda
esclusivamente la Convenzione sottoscritta. Per i successivi rinnovi, dovranno
essere emanati nuovi atti di indirizzo, ricordando che per la loro emanazione
le OOSS sono soltanto “sentite”, senza avere, quindi, alcun potere decisionale
e di cui non si conosce, ovviamente, ad oggi, il contenuto.
Il
Principe avrebbe detto: “Cca nisciuno è fesso!!”
mauro