A ME GLI OCCHI, PLEASE

Il  mondo della medicina fiscale è popolato, oltre che da diversi imbonitori, anche da famosi prestigiatori che riescono, con giri di parole ed espressioni altisonanti, ad incantare il pubblico.

L’argomento che più tiene banco, è la durata dell’incarico previsto dalla nuova Convenzione.

Raccontano, i prestigiatori, che siccome nella Convenzione viene più volte citata, al limite dell’ubriacatura, la norma “Bloccaliste” e la “Priorità”, (ma senza dare effettiva applicazione a quanto da queste previsto), questo significa che si è tutelati come avviene con la vigente disciplina. Eh, beata gioventù!!

Con enorme imbarazzo, in quanto ormai sono rimasti solo i disegnini per cercare di spiegare l’arcano, proviamo ad analizzare i passaggi della Convenzione che riguardano la durata dell’incarico, o meglio, dell’accesso all’ACN.

Punto primo: l’attuale incarico non prosegue senza soluzione di continuità. Con l’entrata in vigore della Convenzione, si decade automaticamente dall’incarico e ne verranno conferiti dei nuovi in base alle norme contenute nella Convenzione stessa;

punto secondo: (art.7, com.1) è chiaramente indicato nella Convenzione che si tratta di accesso all’ACN, legando, quindi, l’incarico alla Convenzione stessa e non, come è nelle altre Convenzioni del SSN, separando durata e sorti dell’incarico da quelli dell’ACN. L’incarico si intrattiene con il Committente (INPS, ASL, ecc) ed è regolamentato dall’ACN, non il contrario. Questo determina che ogni variazione dell’ACN può incidere sulla durata e contenuto del rapporto;

punto terzo: l’incarico non sarà a tempo indeterminato o, come attualmente, fino alla permanenza nella lista, quindi, ad esaurimento, (in violazione,tra l’altro, dell’atto di indirizzo che stabilisce “l’attività viene svolta fino alla permanenza nelle rispettive liste…);

punto quarto: l’accesso all’ACN, quindi non l’incarico, per i medici inseriti nella lista ad esaurimento, è previsto a domanda, senza partecipazione a procedure selettive. Detto incarico, recita ancora la Convenzione, quindi l’accesso all’ACN, viene mantenuto per tutta la durata della Convenzione (3 anni) e per i successivi rinnovi, ma non prevede, né presuppone, alla scadenza, il proseguimento senza soluzione di continuità;

punto quinto: recita ancora la Convenzione: I Direttori provinciali, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provinciale, in accordo con le esigenze dell’Istituto, individuano gli incarichi da conferire - che hanno carattere libero professionale, senza che si configuri un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Inps - nei limiti dei fabbisogni dell’Istituto nell’ambito territoriale di competenza, nonché nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 e delle priorità assicurate dalla normativa di cui al citato articolo 4, ecc.;

facciamo un esempio pratico:

caso 1: in un ambito territoriale di competenza (quindi la provincia), il Direttore provinciale individua il fabbisogno di 5 medici fiscali. Nel caso in cui avessero presentato domanda 5 medici inseriti nella lista ad esaurimento e sono presenti 15 altri medici in graduatoria, tutti e 5 medici della lista ad esaurimento accedono all’ACN;

caso 2: in un ambito territoriale di competenza (quindi la provincia), il Direttore provinciale individua il fabbisogno di 8 medici fiscali. Nel caso in cui avessero presentato domanda 5 medici inseriti nella lista ad esaurimento e sono presenti 15 altri medici in graduatoria, tutti e 5 medici della lista ad esaurimento accedono all’ACN oltre 3 medici individuati in base all’ordine in graduatoria;

caso 3: in un ambito territoriale di competenza (quindi la provincia), il Direttore provinciale individua il fabbisogno di 3 medici fiscali. Nel caso in cui avessero presentato domanda 5 medici inseriti nella lista ad esaurimento, solo 3 accedono all’ACN, mentre, gli altri 2, no.

È bene ricordare, inoltre, che:

il fabbisogno dei medici fiscali, non essendo prevista, come nella disciplina vigente, la consistenza numerica minima dei sanitari individuata in base a dati oggettivi, viene determinato unilateralmente dall’INPS, senza che la Convenzione preveda alcun criterio;

essendo prevista una indennità fissa mensile unitamente ad altri oneri fissi,  una disponibilità tombale fino a 248 ore mensili, un compenso a visita ridicolo, l’operatività su tutto il territorio provinciale e l’azzeramento della quota fissa a visita in proporzione alla distanza, il fabbisogno dei sanitari sarà soggetto inevitabilmente ad una forte contrazione;

l’atto di indirizzo emanato, riguarda esclusivamente la Convenzione sottoscritta. Per i successivi rinnovi, dovranno essere emanati nuovi atti di indirizzo, ricordando che per la loro emanazione le OOSS sono soltanto “sentite”, senza avere, quindi, alcun potere decisionale e di cui non si conosce, ovviamente, ad oggi, il contenuto.

Il Principe avrebbe detto: “Cca nisciuno è fesso!!”

mauro

 

 

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