CON IL CAPPELLO IN MANO

 

Non può che essere uno scherzo, una delle tante fake che girano sul web. Sembrerebbe, ma nessuno ci crede tanto è incredibile la notizia, che qualcuno abbia intenzione di chiedere al Committente di rivedere presto i compensi stabiliti di comune accordo dalle Parti sociali con la Convenzione, a causa delle variazioni al rialzo del costo della vita.

Quello che sorprende, ammesso che sia vera la notizia, è che l’eliminazione del decreto ministeriale 8 maggio 2008, quindi della disciplina vigente, in particolare per quanto riguarda i compensi, secondo qualche premio Nobel causa di tutti i mali dei medici fiscali, è ritenuta una conquista, una delle tante “Tutele” ottenute.

Cerchiamo di capire…..

I compensi sono stati definiti in base al decreto ministeriale 12 ottobre 2000, sulla base della tabella A del DPR 17 febbraio 1992, recante le tariffe minime nazionali per le attività libero professionali svolte dai medici.

Il cd decreto Bersani, nel 2006, ha abrogato tutti i tariffari minimi, quindi anche quello relativo alle prestazioni mediche.

Il decreto ministeriale 8 maggio 2008, basta leggersi la documentazione allegata all’istruttoria prodotta dal Ministero del Lavoro, ha aggiornato, in base all’indice ISTAT, cioè al costo della vita, i compensi stabiliti con il decreto del 2000.

Si è passati, quindi, dalle 25,82 euro per il compenso della visita, a euro 41,67.

Non è che ci volesse un genio per capire che i medici fiscali avevano in mano un’arma importante, un salvagente per aggiornare i compensi senza dover trattare con la controparte.

Tra l’altro, probabilmente sarà sfuggito, ma la Convezione è di durata triennale, sia per la parte normativa che economica e per il rinnovo dovrà essere prima emanato un nuovo atto di indirizzo.

L’eventuale ricorso all’addendum previsto dalla Convenzione all’art.2: È prevista la possibilità di revisioni o aggiornamenti della convenzione, tramite addendum sottoscritto dalle Parti, per effetto di modifiche regolamentari o normative ovvero qualora si valuti la possibilità di adottare soluzioni che permettano di conseguire sia un trattamento di miglior favore per i medici fiscali che il miglioramento ed efficientamento del servizio” non prevede certo l’aggiornamento dei compensi.

Inoltre, a differenza dei compensi previsti dall’ACN dei medici esterni che sono assimilati fiscalmente al reddito da lavoro dipendente, quindi potranno beneficiare di eventuali sgravi o aiuti riconosciuti ai lavoratori subordinati, i medici fiscali sono fuori da tutto. Della serie: “Zitto e paga”.

Quindi, non resta che presentarsi con il “Cappello in mano” dal Capomastro e provare a chiedere qualche obolo.

A titolo di cronaca, visto che si è voluta mantenere la natura libero professionale dell’incarico, se la convenzione avesse recepito la disciplina vigente, quindi il DM 8 maggio 2008, l’importo del solo compenso a visita, (al quale aggiungere la quota fissa di 6, 10 e 15 euro) in base al costo della vita, sarebbe stato di euro 51,67, mentre la quota oraria per la disponibilità, euro 39,92.

Il Principe avrebbe detto: “Alla faccia del bicarbonato di sodio”.

mauro

 

 

 

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