CON IL CAPPELLO IN MANO
Non
può che essere uno scherzo, una delle tante fake che girano sul web.
Sembrerebbe, ma nessuno ci crede tanto è incredibile la notizia, che qualcuno
abbia intenzione di chiedere al
Committente di rivedere presto i compensi stabiliti di comune accordo dalle
Parti sociali con la Convenzione, a causa delle variazioni al rialzo del costo
della vita.
Quello
che sorprende, ammesso che sia vera la notizia, è che l’eliminazione del decreto ministeriale 8 maggio 2008, quindi
della disciplina vigente, in particolare per quanto riguarda i compensi, secondo
qualche premio Nobel causa di tutti i mali dei medici fiscali, è ritenuta una
conquista, una delle tante “Tutele” ottenute.
Cerchiamo
di capire…..
I
compensi sono stati definiti in base al decreto
ministeriale 12 ottobre 2000, sulla base della tabella A del DPR 17
febbraio 1992, recante le tariffe minime nazionali per le attività libero
professionali svolte dai medici.
Il
cd decreto Bersani, nel 2006, ha abrogato tutti i tariffari minimi, quindi
anche quello relativo alle prestazioni mediche.
Il decreto ministeriale 8 maggio 2008,
basta leggersi la documentazione allegata all’istruttoria prodotta dal
Ministero del Lavoro, ha aggiornato, in base all’indice ISTAT, cioè al costo
della vita, i compensi stabiliti con il decreto del 2000.
Si è
passati, quindi, dalle 25,82 euro
per il compenso della visita, a euro
41,67.
Non
è che ci volesse un genio per capire che i medici
fiscali avevano in mano un’arma importante, un salvagente per aggiornare i
compensi senza dover trattare con la controparte.
Tra
l’altro, probabilmente sarà sfuggito, ma la
Convezione è di durata triennale, sia per la parte normativa che economica e
per il rinnovo dovrà essere prima emanato un nuovo atto di indirizzo.
L’eventuale
ricorso all’addendum previsto dalla Convenzione all’art.2: “È
prevista la possibilità di revisioni o
aggiornamenti della convenzione, tramite addendum sottoscritto dalle Parti,
per effetto di modifiche regolamentari o normative ovvero qualora si valuti la
possibilità di adottare soluzioni
che permettano di conseguire sia un trattamento di miglior favore per i medici
fiscali che il miglioramento ed efficientamento del servizio” non prevede certo l’aggiornamento dei
compensi.
Inoltre,
a differenza dei compensi previsti dall’ACN dei medici esterni che sono
assimilati fiscalmente al reddito da lavoro dipendente, quindi potranno
beneficiare di eventuali sgravi o aiuti riconosciuti ai lavoratori subordinati,
i medici fiscali sono fuori da tutto. Della serie: “Zitto e paga”.
Quindi,
non resta che presentarsi con il “Cappello in mano” dal Capomastro e provare a
chiedere qualche obolo.
A
titolo di cronaca, visto che si è voluta mantenere la natura libero
professionale dell’incarico, se la convenzione avesse recepito la disciplina
vigente, quindi il DM 8 maggio 2008, l’importo del solo compenso a visita, (al
quale aggiungere la quota fissa di 6, 10 e 15 euro) in base al costo della
vita, sarebbe stato di euro 51,67, mentre la quota oraria per la disponibilità,
euro 39,92.
Il Principe avrebbe detto: “Alla faccia del
bicarbonato di sodio”.
mauro