CONTENTI E C……………..

 

Dopo aver sfilato sul Red Carpet tra due ali gremite di folla, sotto la luce dei riflettori, attori e attrici si sono concessi alla stampa specializzata per il rilascio delle tanto attese dichiarazioni.

Davanti ai microfoni accesi, hanno dichiarato che la Convenzione prevede:

le tutele sindacali - il diritto di sciopero - previdenza cassa ENPAM – ferie - malattia 

Finita la conferenza stampa, spenti i microfoni, allontanati i medici fiscali e rimasti solo i fedelissimi con i YES MAN, è stato chiarito che, con l’entrata in vigore della Convenzione:

cessano la loro efficacia le liste ad esaurimento;

i medici inseriti nelle liste ad esaurimento decadono automaticamente dall’incarico;

nuovi incarichi, ivi compresi quelli per i medici precedentemente iscritti nelle liste ad esaurimento, verranno conferiti esclusivamente in base ai fabbisogni;

i fabbisogni saranno stabiliti esclusivamente dai direttori provinciali, tenendo conto della ottimizzazione e razionalizzazione del sistema, migliorando la distribuzione e la copertura territoriale degli accertamenti in ragione di una ottimale dislocazione dei medici e senza prevedere una consistenza minima dei sanitari da incaricare e saranno determinati anche in base ai costi fissi (indennità mensile, quota parte contributo previdenziale, cd ferie) e della operatività sull’intero territorio provinciale;

i nuovi incarichi assegnati ai medici della lista ad esaurimento, non verranno conferiti fino all’esaurimento della lista, ponendosi come incarichi a tempo indeterminato, ma saranno precari e legati alla sola durata della convenzione;

il rapporto resta di natura libero professionale;

cessa la priorità nell’assegnazione delle visite per i medici della lista ad esaurimento;

nel caso di emanazione di provvedimenti legislativi, come, ad esempio, emendamento killer, che modifichino il contenuto della convenzione, questi devono venire automaticamente applicati, senza possibilità di discussione e/o approvazione;

non viene riconosciuta la priorità, prevista dalle norme, per lo svolgimento delle attività ambulatoriali inerenti agli accertamenti medico legali che potranno essere svolti anche da altre categorie di sanitari;

il numero di 90 visite previsto, viene riconosciuto solo nel caso della reperibilità su entrambe le fasce giornaliere nei giorni feriali e di almeno tre fasce nelle giornate del sabato e due fasce nelle giornate festive del mese;

nella eventualità venisse assegnato, per qualsiasi motivo, anche dipendente dal Committente, un numero inferiore di visite, non è prevista nessuna forma di compensazione;

per poter ottenere l’indennità fissa mensile, occorre garantire, come minimo, la disponibilità su almeno 49 fasce, per un totale di 196 ore. Le 49 fasce da garantire sono il minimo, non è escluso, quindi, che si debba garantire, obbligatoriamente, senza alcun supplemento di compenso, tutte le 60/62 fasce mensili per un totale di 248 ore;

non è previsto che in caso di assenza per qualsiasi motivo che non consenta il raggiungimento minimo delle 49 fasce mensili, l’indennità mensile venga comunque riconosciuta per intero, oppure in proporzione, oppure negata essendo prevista “Fissa”;

cessa di avere i suoi effetti il decreto ministeriale 8 maggio 2008 che ha garantito, per oltre un decennio, compensi adeguati e dignitosi;

i compensi previsti, sono inferiori fino al 30% rispetto a quelli già fermi da oltre 14 anni e, in alcuni casi, addirittura inferiori a quelli del tariffario minimo del 1992. Se a questa diminuzione si aggiunge un tasso di inflazione che ormai viaggia a 2 cifre e che se fosse rimasto in vigore il decreto ministeriale 8 maggio 2008 vi sarebbe stato l’adeguamento ISTAT automatico, oltre al danno anche la beffa;

è stata eliminata la quota fissa di 6, 10 e 15 euro riconosciuta in proporzione alla distanza;

non è più previsto il rimborso per i chilometri relativi al percorso di ritorno dall’abitazione del lavoratore a quella del medico;

il rimborso per la polizza tutela legale, è stato ottenuto eliminando il rimborso attualmente previsto per la formazione;

l’indennità di malattia/infortunio decorrono, come con la disciplina vigente, dal 31° giorno e continuano ad essere a carico ENPAM;

i primi 30 giorni di malattia/infortunio, come con la disciplina vigente, verranno coperti da una polizza assicurativa;

restano invariate tutte le altre tutele ENPAM già previste con la disciplina vigente;

si viene iscritti obbligatoriamente, senza possibilità di poter restare nel Fondo B della Libera Professione, al Fondo della Medicina Convenzionata al quale sono iscritti i medici di medicina generale, emergenza territoriale e continuità assistenziale;

l’importo della indennità di malattia e infortunio, calcolato con il Fondo della medicina convenzionata, è inferiore a quello attualmente previsto dal Fondo B della Libera Professione;

resta a carico del medico la quota parte del 13% sui contributi previdenziali;

la quota parte del contributo previdenziale a “carico” INPS viene coperta tramite le risorse del Polo Unico;

il rapporto, pur essendo di natura libero professionale e precario, impone vincoli e  obblighi tipici della subordinazione;

nel caso di riduzione delle risorse con conseguente contrazione del numero delle visite e/o diminuzione dei fabbisogni, i medici delle liste ad esaurimento non avranno più la priorità rispetto agli altri sanitari;

sono state introdotte incompatibilità tombali, anche quando non sussiste alcun rischio, neanche potenziale, di sovrapposizione di ruoli tra controllato e controllore;

sono stati totalmente esclusi dalle incompatibilità, i medici che svolgono attività ambulatoriali libero professionali nello stesso territorio dove esercitano l’attività di controllo, che prevedono rilascio di certificazione di malattia;

sono stati totalmente esclusi dalle incompatibilità, i medici che si trovano in conflitto di interessi nello stesso territorio dove svolgono l’attività di controllo;

le cd “Ferie”, che non sono a carico dell’Istituto, ma finanziate sempre con le risorse destinate alle visite fiscali, quindi una semplice partita di giro, si perdono nel caso in cui ci si assenti dal servizio, per qualsiasi motivo, esclusi i permessi sindacali e per un periodo totale superiore a 5 settimane nell’arco dell’anno;

sono assegnate alle OOSS firmatarie, n.5 ore di permesso retribuito ogni anno per ciascun iscritto, quasi il doppio di quelle previste per i convenzionati con il SSN;

l’assenza per attività sindacale è considerata attività di servizio e sui compensi INPS deve corrispondere la quota parte di contributo previdenziale pari al 13%, prelevata, ovviamente, dalle risorse del Polo Unico. Inoltre, le assenze per motivi sindacali non incidono sugli altri istituti, quali l’indennità fissa mensile, il permesso annuale retribuito e il numero di visite da assegnare mensilmente;

grazie esclusivamente alla disciplina vigente, che prevedeva la piena autonomia professionale e una organizzazione flessibile, i medici fiscali sono riusciti, dal 1983, entrata in vigore della norma, a tenere sotto controllo l’assenteismo;

a questo punto non è chiaro verso quale Parte si potrà (o dovrà) esercitare il diritto di sciopero;

il Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il piacere!!”

mauro

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