CONTENTI E C……………..
Dopo
aver sfilato sul Red Carpet tra due ali gremite di folla, sotto la luce dei
riflettori, attori e attrici si sono concessi alla stampa specializzata per il
rilascio delle tanto attese dichiarazioni.
Davanti
ai microfoni accesi, hanno dichiarato che la Convenzione prevede:
le tutele sindacali
- il diritto di sciopero - previdenza cassa ENPAM – ferie - malattia
Finita
la conferenza stampa, spenti i microfoni, allontanati i medici fiscali e
rimasti solo i fedelissimi con i YES MAN, è stato chiarito che, con l’entrata
in vigore della Convenzione:
cessano la loro efficacia le liste ad
esaurimento;
i medici inseriti nelle liste ad
esaurimento decadono automaticamente dall’incarico;
nuovi incarichi, ivi compresi quelli per
i medici precedentemente iscritti nelle liste ad esaurimento, verranno
conferiti esclusivamente in base ai fabbisogni;
i fabbisogni saranno stabiliti
esclusivamente dai direttori provinciali, tenendo conto della ottimizzazione e
razionalizzazione del sistema, migliorando la distribuzione e la copertura
territoriale degli accertamenti in ragione di una ottimale dislocazione dei
medici e senza prevedere una consistenza minima dei sanitari da incaricare e
saranno determinati anche in base ai costi fissi (indennità mensile, quota
parte contributo previdenziale, cd ferie) e della operatività sull’intero
territorio provinciale;
i nuovi incarichi assegnati ai medici
della lista ad esaurimento, non verranno conferiti fino all’esaurimento della
lista, ponendosi come incarichi a tempo indeterminato, ma saranno precari e
legati alla sola durata della convenzione;
il rapporto resta di natura libero
professionale;
cessa la priorità nell’assegnazione
delle visite per i medici della lista ad esaurimento;
nel caso di emanazione di provvedimenti
legislativi, come, ad esempio, emendamento killer, che modifichino il contenuto
della convenzione, questi devono venire automaticamente applicati, senza possibilità
di discussione e/o approvazione;
non viene riconosciuta la priorità,
prevista dalle norme, per lo svolgimento delle attività ambulatoriali inerenti
agli accertamenti medico legali che potranno essere svolti anche da altre
categorie di sanitari;
il numero di 90 visite previsto, viene
riconosciuto solo nel caso della reperibilità su
entrambe le fasce giornaliere nei giorni feriali e di almeno tre fasce nelle
giornate del sabato e due fasce nelle giornate festive del mese;
nella eventualità venisse assegnato, per qualsiasi motivo, anche
dipendente dal Committente, un numero inferiore di visite, non è prevista
nessuna forma di compensazione;
per poter ottenere l’indennità fissa mensile, occorre garantire, come
minimo, la disponibilità su almeno 49 fasce, per un totale di 196 ore. Le 49
fasce da garantire sono il minimo, non è escluso, quindi, che si debba
garantire, obbligatoriamente, senza alcun supplemento di compenso, tutte le
60/62 fasce mensili per un totale di 248 ore;
non è previsto che
in caso di assenza per qualsiasi motivo che non consenta il raggiungimento
minimo delle 49 fasce mensili, l’indennità mensile venga comunque riconosciuta
per intero, oppure in proporzione, oppure negata essendo prevista “Fissa”;
cessa di avere i suoi effetti il decreto ministeriale 8 maggio 2008 che
ha garantito, per oltre un decennio, compensi adeguati e dignitosi;
i compensi previsti, sono inferiori fino al 30% rispetto a quelli già
fermi da oltre 14 anni e, in alcuni casi, addirittura inferiori a quelli del
tariffario minimo del 1992. Se a questa diminuzione si aggiunge un tasso di inflazione
che ormai viaggia a 2 cifre e che se fosse rimasto in vigore il decreto
ministeriale 8 maggio 2008 vi sarebbe stato l’adeguamento ISTAT automatico,
oltre al danno anche la beffa;
è stata eliminata la quota fissa di 6, 10 e 15 euro riconosciuta in
proporzione alla distanza;
non è più previsto il rimborso per i chilometri relativi al percorso di
ritorno dall’abitazione del lavoratore a quella del medico;
il rimborso per la polizza tutela legale, è stato ottenuto eliminando
il rimborso attualmente previsto per la formazione;
l’indennità di malattia/infortunio decorrono, come con la disciplina
vigente, dal 31° giorno e continuano ad essere a carico ENPAM;
i primi 30 giorni di malattia/infortunio, come con la disciplina
vigente, verranno coperti da una polizza assicurativa;
restano invariate tutte le altre tutele ENPAM già previste con la
disciplina vigente;
si viene iscritti obbligatoriamente, senza possibilità di poter restare
nel Fondo B della Libera Professione, al Fondo della Medicina Convenzionata al quale sono
iscritti i medici di medicina generale, emergenza territoriale e continuità
assistenziale;
l’importo della indennità di malattia e infortunio, calcolato con il
Fondo della medicina convenzionata, è inferiore a quello attualmente previsto
dal Fondo B della Libera Professione;
resta a carico del
medico la quota parte del 13% sui contributi previdenziali;
la quota parte del
contributo previdenziale a “carico” INPS viene coperta tramite le risorse del
Polo Unico;
il rapporto, pur essendo di natura libero
professionale e precario, impone vincoli e obblighi tipici della subordinazione;
nel caso di
riduzione delle risorse con conseguente contrazione del numero delle visite e/o
diminuzione dei fabbisogni, i medici delle liste ad esaurimento non avranno più
la priorità rispetto agli altri sanitari;
sono state
introdotte incompatibilità tombali, anche quando non sussiste alcun rischio,
neanche potenziale, di sovrapposizione di ruoli tra controllato e controllore;
sono stati
totalmente esclusi dalle incompatibilità, i medici che svolgono attività
ambulatoriali libero professionali nello stesso territorio dove esercitano
l’attività di controllo, che prevedono rilascio di certificazione di malattia;
sono stati totalmente
esclusi dalle incompatibilità, i medici che si trovano in conflitto di
interessi nello stesso territorio dove svolgono l’attività di controllo;
le cd “Ferie”, che non sono a carico
dell’Istituto,
ma finanziate sempre con le risorse destinate alle visite fiscali, quindi una
semplice partita di giro, si perdono nel caso in cui ci si assenti dal
servizio, per qualsiasi motivo, esclusi i permessi sindacali e per un periodo
totale superiore a 5 settimane nell’arco dell’anno;
sono assegnate
alle OOSS firmatarie, n.5 ore di permesso retribuito ogni anno per ciascun
iscritto, quasi il doppio di quelle previste per i convenzionati con il SSN;
l’assenza per
attività sindacale è considerata attività di servizio e sui compensi INPS deve
corrispondere la quota parte di contributo previdenziale pari al 13%,
prelevata, ovviamente, dalle risorse del Polo Unico. Inoltre, le assenze per
motivi sindacali non incidono sugli altri istituti, quali l’indennità fissa
mensile, il permesso annuale retribuito e il numero di visite da assegnare
mensilmente;
grazie
esclusivamente alla disciplina vigente, che prevedeva la piena autonomia
professionale e una organizzazione flessibile, i medici fiscali sono riusciti,
dal 1983, entrata in vigore della norma, a tenere sotto controllo
l’assenteismo;
a questo punto non
è chiaro verso quale Parte si potrà (o dovrà) esercitare il diritto di
sciopero;
il Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il
piacere!!”
mauro