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Visualizzazione dei post da novembre, 2022

VERBA VOLANT, FORMAT MANENT

Nella bozza del Format da sottoscrivere che verrà recapitato, oltre quanto abbiamo già evidenziato sulla conferma della disponibilità, non nella lista ad esaurimento, ma in una “Lista generica”,   a presentare il cv e comunicare i dati sul diploma di laurea e l’iscrizione all’Albo, trattandosi di incarico ex novo, proviamo, adesso, a comprendere detta conferma per quale sede viene rilasciata. Recita la bozza del Format: CONFERMA la propria disponibilità a permanere nella lista speciale dei medici della provincia di ____________, UOC/UOS di ____________, per lo svolgimento di tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. DICHIARA di svolgere attualmente la propria attività presso la provincia di _______ UOC/UOS di ____________; appare evidente, che la conferma rilasciata dal medico riguarda non il territorio della Sede dove attualmente viene sv...

C’E’ POSTA PER TE

  In giro è possibile leggere un “Format conferma disponibilità” che sarà recapitato ai medici fiscali iscritti nelle liste ad esaurimento i quali dovranno sottoscriverlo e riconsegnare. Qual cosina, però, non sembrerebbe   essere proprio corretta. Recita il modulo: il sottoscritto CONFERMA la propria disponibilità a permanere nella lista speciale dei medici della provincia di ____________, UOC/UOS di ____________, per lo svolgimento di tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Dichiarando, tra l’altro, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità/inconferibilità previste dall’art. 13 dell’Accordo collettivo nazionale per la medicina fiscale convenzionata INPS; primo: il medico non dovrebbe avere nessuna necessità di confermare la propria disponibilità a permanere nella lista speciale ad esaurimento, in quanto, con...

INDENNITA’ FISSA MENSILE, ANZI NO, VARIABILE E GIORNALIERA

  Sembra sia stato chiarito come verrà calcolata l’indennità cd fissa mensile in caso di assenze. Ricordiamo che l’ACN, all’art.21, comma 2, recita: Il compenso mensile, per la reperibilità su entrambe le fasce giornaliere feriali, come declinata al precedente articolo 20, è fissato in 2.489,75 euro. E, l’art.20   richiamato, al comma 3, recita: Per disponibilità su entrambe le fasce si intende la disponibilità costante ad effettuare visite mediche di controllo nella fascia sia mattutina che pomeridiana, senza eccezioni se non per le assenze, retribuite o non retribuite, e almeno tre fasce nelle giornate del sabato e due fasce nelle giornate festive del mese. Arriva la classica influenza, e ci si assenta per 5 gg, dal lunedì al venerdì. L’importo della indennità cd fissa, verrà calcolato nel seguente modo: € 2.489,75:30x25= € 2.074,79 lordi La polizza primi 30 gg di malattia che si dovrebbe andare a sottoscrivere, sembrerebbe essere la stessa già utilizzata pe...

PASQUALE E IL PRINCIPE

  Pasquale : buongiorno sig. Principe, avete sentito le belle notizie? Il Principe : no, di quale notizie parli? Pasquale : ma come, hanno riferito che ci rimborseranno anche i chilometri percorsi, per il viaggio di ritorno, dall’abitazione del lavoratore a quella del medico. Il Principe : ma nel contratto non è previsto Pasquale : sì, lo so, ma non lo hanno specificato per evitare che qualche furbastro facesse il tragitto da casa del medico a quella del lavoratore, poi da casa del lavoratore a quella del medico, quindi ripartiva per la visita successiva, e via così Il Principe : e qualcuno ha creduto a questa giustificazione? Pasquale : sembra…. di sì….. ma, inoltre, sig. Principe, hanno anche riferito che non saremo obbligati a dover garantire la disponibilità, in caso di necessità, oltre le 49 fasce minime, Il Principe : ma nel contratto è previsto…. Pasquale : sì, lo so, ma hanno specificato che se nei fine settimana non ci saranno medici disponibili, pazienza, ...

OKKIO AGLI SCIOPERI

  La convenzione in forma di ACN sottoscritta ha introdotto, probabilmente per la prima volta in Italia, una quantomeno curiosa modalità di adesione allo sciopero indetto dalle OOSS. Recita la Convenzione all’art.6, comma 1; “Il diritto di sciopero delle OO.SS. dei medici fiscali INPS è esercitato con un preavviso minimo di 10 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell’astensione dal lavoro” E, al successivo comma 3: “ Il medico fiscale è tenuto a comunicare per iscritto all’INPS , nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, la propria non adesione all'agitazione entro il secondo giorno antecedente lo sciopero stesso, secondo le modalità che verranno indicate dall’INPS”. E, in fine, al comma 7: “La mancata e/o non tempestiva comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale comporta la trattenuta del compenso relativo all’intero periodo di astensione...

AH LA MAESTRA!!!

  La Convenzione in forma di ACN sottoscritta, recita, all’art.20, comma 2: “L’incarico per l’effettuazione delle visite mediche di controllo sui lavoratori in malattia prevede un rapporto convenzionale con remunerazione delle visite effettuate, in aggiunta ad un compenso mensile, come indicato al successivo art. 21, per la reperibilità su entrambe le fasce giornaliere nei giorni feriali, almeno tre fasce nelle giornate del sabato e almeno due fasce nelle giornate festive del mese”. Facendo una semplice moltiplicazione e addizione che, di norma, vengono imparate (dagli scolari diligenti, ma non è questo il caso), nelle prime classi della scuola elementare, abbiamo: reperibilità su entrambe le fasce nei giorni feriali che sono 22, quindi, 44 fasce (22x2); ALMENO, cioè, come minimo , 3 fasce nelle giornate di sabato e ALMENO , cioè come minimo, 2 fasce nelle giornate festive del mese. Quindi, sommiamo 44 + 3 + 2= 49 fasce al mese. Eseguiamo la moltiplicazione per trovare ...

VAMOS A BAILAR ESTA VIDA NUEVA

  Con sentenza dell’8 agosto 2022, il Tribunale di Milano ha affermato che la prestazione lavorativa, seppur concordata con il lavoratore, oltre i limiti giornalieri e senza riposo settimanale, è vietata. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto ad un risarcimento del danno, pur se ha ottenuto un compenso maggiorato rispetto alla retribuzione. La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di accordi collettivi in deroga, è fonte di danno patrimoniale quantificabile in via presuntiva, che trova la sua origine dall’art. 36 della Costituzione.   Se leggiamo la sentenza pensando all’Accordo sottoscritto, è possibile trovare un parallelo. Proviamo.   La convenzione in forma di ACN sottoscritta, prevede, come noto, una serie di disponibilità che il medico fiscale deve obbligatoriamente garantire . Queste sono: almeno, cioè, come minimo, 49 fasce mensili, pari a 196/h mese, ma, non essendo previsto un numero massimo di fasce da garantire, il...