VAMOS A BAILAR ESTA VIDA NUEVA

 

Con sentenza dell’8 agosto 2022, il Tribunale di Milano ha affermato che la prestazione lavorativa, seppur concordata con il lavoratore, oltre i limiti giornalieri e senza riposo settimanale, è vietata. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto ad un risarcimento del danno, pur se ha ottenuto un compenso maggiorato rispetto alla retribuzione.

La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di accordi collettivi in deroga, è fonte di danno patrimoniale quantificabile in via presuntiva, che trova la sua origine dall’art. 36 della Costituzione.

 

Se leggiamo la sentenza pensando all’Accordo sottoscritto, è possibile trovare un parallelo. Proviamo.

 

La convenzione in forma di ACN sottoscritta, prevede, come noto, una serie di disponibilità che il medico fiscale deve obbligatoriamente garantire. Queste sono:

almeno, cioè, come minimo, 49 fasce mensili, pari a 196/h mese, ma, non essendo previsto un numero massimo di fasce da garantire, il medico potrebbe venire chiamato a ricoprire tutte le 60/62 fasce del mese, pari a 248/h mese;

il numero minimo di 49 fasce al mese, dà diritto alla indennità fissa mensile ma, nel caso in cui il medico fosse chiamato a garantire ulteriori fasce, non è previsto un compenso aggiuntivo che resterebbe di € 2.489,74 lordi;

il numero di visite per fascia è, di regola, di tre, incrementabile, in caso di necessità, a quattro. Anche in questo caso, non è previsto un numero massimo di controlli da effettuare e, si potrebbe verificare l’ipotesi che il medico debba effettuare fino a 248 visite al mese. Ipotesi, questa, molto verosimile visto il compenso irrisorio della visita e la eliminazione della quota fissa;

Quindi, si potrebbe verificare il caso, perché previsto dalla Convenzione, di una totale disponibilità per tutti i giorni del mese, senza neanche avere diritto ad un compenso maggiorato e/o riposi compensativi.

Il Principe avrebbe detto: “Alla faccia del bicarbonato di sodio!!”

mauro

 

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