VAMOS A BAILAR ESTA VIDA NUEVA
Con sentenza dell’8 agosto 2022, il Tribunale
di Milano ha affermato che la prestazione
lavorativa, seppur concordata con il lavoratore, oltre i limiti giornalieri e
senza riposo settimanale, è vietata. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto ad un risarcimento del danno,
pur se ha ottenuto un compenso maggiorato rispetto alla retribuzione.
La mancata fruizione del riposo giornaliero e
settimanale, in assenza di accordi collettivi in deroga, è fonte di danno
patrimoniale quantificabile in via presuntiva, che trova la sua origine dall’art. 36 della Costituzione.
Se leggiamo la sentenza pensando all’Accordo
sottoscritto, è possibile trovare un parallelo. Proviamo.
La
convenzione in forma di ACN sottoscritta, prevede, come noto, una serie di disponibilità che il medico
fiscale deve obbligatoriamente garantire. Queste sono:
almeno,
cioè, come minimo, 49 fasce mensili,
pari a 196/h mese, ma, non essendo previsto un numero massimo di fasce da
garantire, il medico potrebbe venire chiamato a ricoprire tutte le 60/62 fasce del mese, pari a 248/h mese;
il
numero minimo di 49 fasce al mese, dà diritto alla indennità fissa mensile ma,
nel caso in cui il medico fosse chiamato a garantire ulteriori fasce, non è previsto un compenso aggiuntivo che
resterebbe di € 2.489,74 lordi;
il numero di visite per fascia è, di
regola, di tre, incrementabile, in caso di necessità, a quattro.
Anche in questo caso, non è previsto un numero massimo di controlli da
effettuare e, si potrebbe verificare l’ipotesi che il medico debba effettuare fino a 248 visite al mese. Ipotesi, questa,
molto verosimile visto il compenso
irrisorio della visita e la eliminazione della quota fissa;
Quindi,
si potrebbe verificare il caso, perché previsto dalla Convenzione, di una totale disponibilità per tutti i
giorni del mese, senza neanche avere diritto ad un compenso maggiorato e/o
riposi compensativi.
Il
Principe avrebbe detto: “Alla faccia del bicarbonato di sodio!!”
mauro