NON TUTTI SONO UGUALI DI FRONTE ALLE NORME
Si è
più volte ricordato, che l’ACN sottoscritto ha operato un forma di discriminazione per quanto riguarda le
incompatibilità.
Sia
l’art.55 septies, comma 2bis, dlgs 165, del 30 marzo 2001 che l’atto di
indirizzo emanato con il decreto ministeriale 2 agosto 2017, fanno riferimento,
per quanto riguarda le incompatibilità, alle
funzioni di certificazione delle malattie.
Invece,
le incompatibilità previste dall’ACN riguardano esclusivamente i rapporti, indipendentemente dall’attività
effettivamente svolta, intrattenuti con le Aziende Sanitarie Locali.
Quindi,
un medico convenzionato con le AASSLL, che ha l’operatività soltanto su una porzione di territorio provinciale oppure
che non rilascia affatto certificazioni di malattia è, per l’ACN sottoscritto,
incompatibile con l’esercizio dell’attività di medico di controllo.
Al
contrario, medici liberi professionisti
che operano sull’intero territorio provinciale senza confini, pur rilasciando
certificazioni di malattia, possono esercitare l’attività di medico fiscale
addirittura sullo stesso territorio.
Di
recente, anche pubblicazioni autorevoli dell’Ente di Previdenza hanno ricordato
che:
Tutti i medici iscritti all’Albo non solo
possono, ma sono tenuti alla trasmissione telematica dei certificati di
malattia.
Anche i liberi professionisti, per i
propri pazienti sono tenuti alla certificazione di malattia e alla trasmissione
telematica per tutte le assenze dal lavoro.
Una
volta si raccontava che i contratti contrari a norme imperative sono
considerati nulli. Mah
Il
Principe avrebbe detto: “Cca nisciuno è fesso!”
mauro