NON TUTTI SONO UGUALI DI FRONTE ALLE NORME

 

Si è più volte ricordato, che l’ACN sottoscritto ha operato un forma di discriminazione per quanto riguarda le incompatibilità.

Sia l’art.55 septies, comma 2bis, dlgs 165, del 30 marzo 2001 che l’atto di indirizzo emanato con il decreto ministeriale 2 agosto 2017, fanno riferimento, per quanto riguarda le incompatibilità, alle funzioni di certificazione delle malattie.

Invece, le incompatibilità previste dall’ACN riguardano esclusivamente i rapporti, indipendentemente dall’attività effettivamente svolta, intrattenuti con le Aziende Sanitarie Locali.

Quindi, un medico convenzionato con le AASSLL, che ha l’operatività soltanto su una porzione di territorio provinciale oppure che non rilascia affatto certificazioni di malattia è, per l’ACN sottoscritto, incompatibile con l’esercizio dell’attività di medico di controllo.

Al contrario, medici liberi professionisti che operano sull’intero territorio provinciale senza confini, pur rilasciando certificazioni di malattia, possono esercitare l’attività di medico fiscale addirittura sullo stesso territorio.

Di recente, anche pubblicazioni autorevoli dell’Ente di Previdenza hanno ricordato che:

Tutti i medici iscritti all’Albo non solo possono, ma sono tenuti alla trasmissione telematica dei certificati di malattia.

Anche i liberi professionisti, per i propri pazienti sono tenuti alla certificazione di malattia e alla trasmissione telematica per tutte le assenze dal lavoro.

Una volta si raccontava che i contratti contrari a norme imperative sono considerati nulli. Mah

Il Principe avrebbe detto: “Cca nisciuno è fesso!”

mauro

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