PACCO DI NATALE

 

Come tutti i bambini, anche i medici fiscali troveranno, sotto l’albero, il loro pacco di Natale. Babbo Natale ci ha anticipato il contenuto:

con l’entrata in vigore dell’ACN sottoscritto, tutti i medici fiscali incaricati, ivi compresi quelli inseriti nelle liste ad esaurimento, decadono automaticamente dagli incarichi;

i nuovi incarichi verranno conferiti, anche per i medici inseriti nelle liste ad esaurimento, in base ai fabbisogni stabiliti unilateralmente dall’INPS non essendo prevista, a differenza della disciplina vigente, la consistenza minima di sanitari determinata in base a criteri oggettivi;

il calcolo dei fabbisogni, reperibile in rete, è stato effettuato su un totale di 88 milioni di euro includendo, oltre i 50 milioni previsti dal dlgs 75/2017, anche le  risorse che vengono annualmente stanziate per le visite d’ufficio sui lavoratori privati e i rimborsi effettuati dai datori privati per le visite da questi richieste. Tra l’altro, il numero di certificati utilizzato, è riferito al 2021, in piena pandemia;

a parte le risorse previste per  legge, i restanti 38 milioni di euro non sono certi e, tra l’altro, di questi, 20 milioni sono ascritti in bilancio esclusivamente come rimborsi;

l’incarico viene mantenuto per la durata della convenzione e non, come attualmente, fino alla permanenza nella lista ad esaurimento. Per i successivi rinnovi, fermo restando l’emanazione di un nuovo atto di indirizzo, non è previsto che l’incarico conferito prosegua senza soluzione di continuità, lasciando aperta la possibilità che saranno rideterminati nuovi fabbisogni;

per i medici inseriti nella lista ad esaurimento, non è più prevista la priorità nell’assegnazione delle visite, anche nel caso di diminuzione del carico di lavoro;

viene rilasciata la dichiarazione che attualmente il medico fiscale svolge la propria attività nella provincia specificando la UOC/UOS ma, nel 90% delle sedi, la UOC o UOS coincide con l’intero territorio provinciale, mentre il medico, in base alla disciplina vigente, svolge la propria attività nel territorio di un’Agenzia;

la natura dell’incarico resta libero professionale e, pur non essendo una Convenzione del SSN, sono previste incompatibilità, obblighi e vincoli del tutto estranei alla libera professione;

per poter ottenere l’indennità mensile, occorre garantire almeno 49 fasce al mese. Nel caso in cui venisse garantito un minor numero di fasce, l’indennità verrebbe decurtata;

non è prevista una indennità di malattia o infortunio, quindi, nel caso di assenza fino alla concorrenza della franchigia prevista dalla polizza per i primi 30 giorni di malattia/infortunio, il medico non riceverebbe alcun compenso;

dal termine dalla franchigia e fino al 30° giorno, il medico riceve l’importo previsto dalla polizza assicurativa;

solo dal 31° giorno, come con la disciplina vigente, malattia e infortunio verranno coperti dall’ENPAM;

restano invariate, come con la disciplina vigente, tutte le altre tutele previste dall’ENPAM (maternità, gravidanza a rischio, adozione, ecc);

nel caso di assenze, a qualsiasi titolo, ivi compresa la malattia e la gravidanza o assenze non retribuite, per un totale di cinque settimane in un anno, quindi riferito a più periodi, non spetta il permesso annuale retribuito;

il totale di ore minimo da garantire è di 196 al mese con un compenso orario pari a € 12,70, inferiore a quello previsto dal tariffario minimo risalente al 1992 che era di € 20,65;

essendo previsto un minimo di 196 ore da garantire, dal tenore letterale sembrerebbe che il medico potrebbe venire chiamato a garantire anche una disponibilità superiore. Questa eventualità è stata solo verbalmente esclusa, ma è prevista nel testo;

il compenso per la visita, è di € 25,00, inferiore a quello previsto dal tariffario minimo risalente al 1992 che era di € 25,82;

per poter avere l’assegnazione di 90 visite al mese, occorre garantire la disponibilità in entrambe le fasce giornaliere nei giorni feriali e almeno 3 fasce nelle giornate del sabato e 2 fasce nelle giornate festive nel mese;

sono state eliminate le quote fisse di 6,10 e 15 euro riconosciute in proporzione alla distanza;

a titolo di indennizzo per i costi di carburante e l’usura del mezzo, sono riconosciuti al medico rimborsi nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina per chilometro percorso, come rilevato sul sito web ufficiale dell’ACI;

i percorsi da prendere in considerazione, per recarsi al domicilio dei lavoratori da sottoporre a visita domiciliare, sono misurati a partire dalla residenza del medico. Non è previsto il rimborso per il viaggio di ritorno dall’abitazione del lavoratore a quella del medico;

solo verbalmente è stato riferito che il rimborso per il viaggio di ritorno sarà previsto, senza specificare, però, se i chilometri percorsi tra la prima e l’ultima visita verranno rimborsati e cosa accade se l’ultima visita si dovesse trovare nello stesso comune ove è situata l’abitazione del medico;

nel caso di provvedimenti legislativi, tipo emendamento killer, che modifichino la convenzione, non sono soggetti ad addendum e sono immediatamente esecutivi;

nel caso di semplici modifiche regolamentari o normative, è prevista la revisione tramite addendum sottoscritto tra le Parti;

nel caso di provvedimenti legislativi che dovessero modificare le risorse finanziarie, è prevista solo una semplice convocazione delle OOSS per verificare gli impatti sul sistema gestionale e sulle retribuzione dei medici;

non è più previsto il rimborso per la formazione di 500,00 € e, al suo posto, vi è il rimborso, di pari importo, polizza tutela legale;

in base ai compensi previsti dall’ACN, aggiornati a dicembre 2022, sui quali, in base alle risoluzioni dell’Agenzia delle entrate e alle norme in vigore risulterebbe non possibile poter optare per il regime forfetario, l’importo netto mensile dovrebbe essere, garantendo la disponibilità su 49 fasce, di € 3.398,66, mentre, in base ai compensi previsti dalla disciplina vigente, ma risalenti al 2008 e che dovevano essere aggiornati, in regime forfetario, il netto mensile è di € 4.701,36. Ogni anno, quindi, il medico fiscale perderebbe, al netto, € 15.632,40;

I calcoli sono stati eseguiti prendendo i seguenti dati: n.1298 visite/anno (media tra 90 e 147 visite mese), di cui il 28% accessi e 72% visite (dati osservatorio), 13% contributo ENPAM in base all’ACN e 19,50% disciplina vigente, 50 km a fascia a 0,38/€ lt, medico residente nel Lazio. Per un riscontro, si consiglia rivolgersi al proprio commercialista di fiducia;

Per quanto riguarda le visite da effettuare sulle isole, a differenza della disciplina vigente che prevede la maggiorazione del 50% del compenso visita, rimborso km dall’abitazione del medico al porto d’imbarco e ritorno, rimborso taxi, quota fissa di 6,10 e 15 euro, rimborso pranzo, rimborso piè di lista spese albergo per pernottamento, l’ACN sottoscritto prevede, invece, il rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute e documentate secondo la tariffa «passeggero» dei mezzi navali di linea, nonché dell'eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola. Con apposite istruzioni dell’Istituto, recita l’ACN, verranno stabiliti ulteriori rimborsi per spese connesse al viaggio, rese necessarie dalle particolarità delle visite mediche di controllo da effettuarsi sulle isole di cui non si conoscono i dettagli e che saranno determinati unilateralmente dal committente;

In caso di sciopero indetto dalle OOSS dei medici fiscali, il medico fiscale è tenuto a comunicare per iscritto all’INPS, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, la propria non adesione all'agitazione entro il secondo giorno antecedente lo sciopero stesso, secondo le modalità che verranno indicate dall’INPS”. La mancata e/o non tempestiva comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale comporta la trattenuta del compenso relativo all’intero periodo di astensione dall’attività convenzionale”. In pratica, l’ACN sottoscritto dovrebbe essere il primo e unico contratto nel quale è il lavoratore che deve dichiarare di non aderire allo sciopero, pena la trattenuta del compenso per l’intero periodo.

Il Principe avrebbe detto: “Alla faccia del bicarbonato di sodio!!”

mauro

 

 

 

 

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