COME VOLEVASI DIMOSTRARE
come
avevamo largamente anticipato su queste pagine, l’indennità di malattia prevista dall’ACN, a differenza di quanto
raccontato dai soliti Saltimbanchi, non
decorre dal primo giorno di assenza.
Del
resto, era sufficiente saper leggere….per questo era stato più volte proposto
di accedere al Fondo della medicina
specialistica o Medicina dei Servizi.
Alcuni
premi Nobel hanno scoperto (oggi) che l’indennizzo
malattia previsto per i medici fiscali dalla Polizza assicurativa, decorre dal
6° giorno, essendoci una franchigia di giorni 5.
Quindi,
nel caso di assenza per malattia di 5 gg, il
medico non percepirà né l’indennità fissa mensile, né l’indennizzo previsto
dalla Compagnia assicuratrice.
Ma
non finisce qui, perché, dal 6° giorno, l’indennizzo
è calcolato sui 90 giorni precedenti l’evento.
Quindi,
nella sfortunata ipotesi che nei 90
giorni precedenti ci si sia assentati senza percepire alcun compenso o un
compenso ridicolo come quello previsto per le cd “Ferie”, l’indennizzo malattia
comprenderà “cappuccino e cornetto”.
Okkio,
quindi, a quando ci si ammala……..
Non
è stato chiarito, invece, come verrà
calcolata la rata di pensione una volta passati dal Fondo B Libera professione
a quello della Medicina Generale.
Per
avere una rata di pensione decente
bisognerà ricorrere all’istituto della
ricongiunzione, che è a titolo oneroso e, vista l’età non proprio giovane dei
medici fiscali avrà un costo non indifferente, oppure ricorrere all’istituto
della totalizzazione o del cumulo, ma avere la pensione pro rata?
Il
Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il piacere, si informi”
mauro