COME VOLEVASI DIMOSTRARE

 

come avevamo largamente anticipato su queste pagine, l’indennità di malattia prevista dall’ACN, a differenza di quanto raccontato dai soliti Saltimbanchi, non decorre dal primo giorno di assenza.

Del resto, era sufficiente saper leggere….per questo era stato più volte proposto di accedere al Fondo della medicina specialistica o Medicina dei Servizi.

Alcuni premi Nobel hanno scoperto (oggi) che l’indennizzo malattia previsto per i medici fiscali dalla Polizza assicurativa, decorre dal 6° giorno, essendoci una franchigia di giorni 5.

Quindi, nel caso di assenza per malattia di 5 gg, il medico non percepirà né l’indennità fissa mensile, né l’indennizzo previsto dalla Compagnia assicuratrice.

Ma non finisce qui, perché, dal 6° giorno, l’indennizzo è calcolato sui 90 giorni precedenti l’evento.

Quindi, nella sfortunata ipotesi che nei 90 giorni precedenti ci si sia assentati senza percepire alcun compenso o un compenso ridicolo come quello previsto per le cd “Ferie”, l’indennizzo malattia comprenderà “cappuccino e cornetto”.

Okkio, quindi, a quando ci si ammala……..

Non è stato chiarito, invece, come verrà calcolata la rata di pensione una volta passati dal Fondo B Libera professione a quello della Medicina Generale.

Per avere una rata di pensione decente bisognerà ricorrere all’istituto della ricongiunzione, che è a titolo oneroso e, vista l’età non proprio giovane dei medici fiscali avrà un costo non indifferente, oppure ricorrere all’istituto della totalizzazione o del cumulo, ma avere la pensione pro rata?

Il Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il piacere, si informi”

mauro

 

 

 

 

 

 

 

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