QUANDO PARLA BELLAVISTA, DOTTO’, E’ CASSAZIONE!!

 

Affermazione divenuta storica, dal film “Così parlo Bellavista”.

Si è più volte sottolineato, che il rapporto di lavoro dei medici fiscali, definito dall’ACN sottoscritto, libero professionale, potrebbe essere paragonabile, per gli obblighi, i vincoli e le incompatibilità previste, ad un rapporto di dipendenza.

Senza dimenticare, inoltre, i compensi che sono lontani anni luce da quelli previsti per le attività mediche svolte in regime libero professionale, anzi, sono inferiori a quelli stabiliti dal tariffario minimo risalente al 17 febbraio 1992.

Tra l’altro, come più volte ricordato, il medico, in base all’art.20, comma 3, ACN, deve garantire la disponibilità, in entrambe le fasce, tutti i giorni feriali e almeno 3 fasce nelle giornate di sabato e 2 nelle giornate festive del mese, pari a 196/h al mese…. Un botto.

Inoltre, sottoscrivendo il FORMAT, il medico fiscale ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare le visite mediche di controllo, in entrambe le fasce di disponibilità, dichiarando di aver preso visione dell’ACN per la medicina fiscale.

Con Ordinanza n.1095 del 16 gennaio 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che a fronte di contratti di lavoro autonomo dei quali non si riesce a stabilire la etero-direzione, la natura subordinata del rapporto può trarsi da alcuni indici. Tra questi, la Suprema Corte ha individuato la “Disponibilità ad operare nelle fasce orarie richieste”.

Il Principe avrebbe detto: “Alla faccia del bicarbonato di sodio!!”

mauro

 

 

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