COSI’ E’ SCRITTO COSI’ SARA’ FATTO
Con
l’avvicinarsi della entrata in vigore dell’Accordo sottoscritto, ripercorriamo
le modifiche che interverranno a breve. Oggi analizziamo i compensi.
calcolo compensi stabiliti dall’ACN aggiornati
alla data di entrata in vigore ( 1 giugno 2023)
n.3
visite per ogni fascia (art.20, comma 1) x 49 fasce = n.147 visite al mese
n.147x€
25,00= € 3.675,00 x 11 mesi = € 40.425,00
Indennità
mensile € 2.489,75 x 12 mesi (compreso 1 mese di permesso retribuito annuale)=
€ 29.877,00
Compenso annuo = € 70.302,00
La
quota oraria per la disponibilità, pari a € 12,70 (€ 2.489,75:196/h) è inferiore addirittura a quella stabilita
con la tabella A del DPR 17 febbraio
1992 recante “Approvazione della tariffa minima nazionale degli onorari per
le prestazioni medico chirurgiche” che era di € 20,66/h.
Inoltre,
non trova giustificazione alcuna l’aver
eliminato la quota fissa di 6,10 e 15 euro in quanto l’Atto di indirizzo
recita: “le convenzioni dovranno garantire la migliore distribuzione e copertura
territoriale degli accertamenti, la riduzione dei costi anche in ragione di una
ottimale dislocazione dei medici e del contenimento dei rimborsi….”
Invece,
la Convenzione non si è limitata ad un
“contenimento dei rimborsi” che
risalgono al 2008, ma li ha eliminati totalmente e, nello stesso tempo,
l’operatività dei medici fiscali, che prima era limitata al solo territorio di
competenza della Sede o Agenzia, verrà estesa su tutto il territorio
provinciale. Altro che ottimale dislocazione dei medici…. E questo nonostante
l’attività si svolga esclusivamente su strada e con il proprio mezzo.
Calcolo compensi in base alla disciplina
vigente, risalenti alla entrata in vigore del decreto ministeriale 8 maggio
2008 (7 luglio 2008):
n.147
visite/mese x € 52,00 (€ 41,67 + € 10,33 – media tra 6,10 e 15 €)= € 7.644,00 x
11 mesi=
compenso annuo: € 84.084,00
non
male come differenza……
inoltre,
il rimborso per la sottoscrizione della polizza per assicurazione contro i
rischi derivanti dagli incarichi (ACN, art.22), pari a € 500,00, sostituisce il
contributo di pari importo previsto per la formazione di cui al decreto
ministeriale 8 maggio 2008. Trattasi di semplice partita di giro e non di un
nuovo compenso.
Anche
considerando la quota parte del 13% a carico INPS (il restante 13% è a carico
del medico) sul contributo previdenziale riguardante un Fondo, tra l’altro
estraneo alla medicina fiscale e imposto obbligatoriamente dall’ACN (art.23),
per il gioco delle deduzioni sul reddito, il beneficio per il medico, sarebbe
veramente minimo.
In
base alla disciplina vigente, è vero che a carico del medico resta l’intera
aliquota del 19,50% (Fondo Libera Professione), ma la stessa viene portata
interamente in detrazione sul reddito, quale onere deducibile, facendo diminuire
l’IRPEF da pagare, a differenza di
quanto previsto dall’Accordo con il quale può venire portato in detrazione solo
il 13%,
inoltre,
il contributo previdenziale da corrispondere, pari al 19,50%, non viene
calcolato sull’intero reddito, in quanto dal totale bisogna detrarre l’importo
di € 8.076,21.
Il
Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il piacere!”
mauro