COSI’ E’ SCRITTO COSI’ SARA’ FATTO

 

Con l’avvicinarsi della entrata in vigore dell’Accordo sottoscritto, ripercorriamo le modifiche che interverranno a breve. Oggi analizziamo i compensi.

calcolo compensi stabiliti dall’ACN aggiornati alla data di entrata in vigore ( 1 giugno 2023)

n.3 visite per ogni fascia (art.20, comma 1) x 49 fasce = n.147 visite al mese

n.147x€ 25,00= € 3.675,00 x 11 mesi = € 40.425,00

Indennità mensile € 2.489,75 x 12 mesi (compreso 1 mese di permesso retribuito annuale)= € 29.877,00

Compenso annuo = € 70.302,00

La quota oraria per la disponibilità, pari a € 12,70 (€ 2.489,75:196/h)  è inferiore addirittura a quella stabilita con la tabella A del DPR 17 febbraio 1992 recante “Approvazione della tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico chirurgiche” che era di € 20,66/h.

Inoltre, non trova giustificazione alcuna l’aver eliminato la quota fissa di 6,10 e 15 euro in quanto l’Atto di indirizzo recita: “le convenzioni dovranno garantire la migliore distribuzione e copertura territoriale degli accertamenti, la riduzione dei costi anche in ragione di una ottimale dislocazione dei medici e del contenimento dei rimborsi….”

Invece, la Convenzione non si è limitata ad un “contenimento dei rimborsi” che risalgono al 2008, ma li ha eliminati totalmente e, nello stesso tempo, l’operatività dei medici fiscali, che prima era limitata al solo territorio di competenza della Sede o Agenzia, verrà estesa su tutto il territorio provinciale. Altro che ottimale dislocazione dei medici…. E questo nonostante l’attività si svolga esclusivamente su strada e con il proprio mezzo.

Calcolo compensi in base alla disciplina vigente, risalenti alla entrata in vigore del decreto ministeriale 8 maggio 2008 (7 luglio 2008):

n.147 visite/mese x € 52,00 (€ 41,67 + € 10,33 – media tra 6,10 e 15 €)= € 7.644,00 x 11 mesi=

compenso annuo: € 84.084,00

non male come differenza……

inoltre, il rimborso per la sottoscrizione della polizza per assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi (ACN, art.22), pari a € 500,00, sostituisce il contributo di pari importo previsto per la formazione di cui al decreto ministeriale 8 maggio 2008. Trattasi di semplice partita di giro e non di un nuovo compenso.

Anche considerando la quota parte del 13% a carico INPS (il restante 13% è a carico del medico) sul contributo previdenziale riguardante un Fondo, tra l’altro estraneo alla medicina fiscale e imposto obbligatoriamente dall’ACN (art.23), per il gioco delle deduzioni sul reddito, il beneficio per il medico, sarebbe veramente minimo.

In base alla disciplina vigente, è vero che a carico del medico resta l’intera aliquota del 19,50% (Fondo Libera Professione), ma la stessa viene portata interamente in detrazione sul reddito, quale onere deducibile, facendo diminuire l’IRPEF da pagare,  a differenza di quanto previsto dall’Accordo con il quale può venire portato in detrazione solo il 13%,

inoltre, il contributo previdenziale da corrispondere, pari al 19,50%, non viene calcolato sull’intero reddito, in quanto dal totale bisogna detrarre l’importo di € 8.076,21.

Il Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il piacere!”

mauro

 

Post popolari in questo blog

MATEMATICAMENTE SOLATI

MIMI’ E COCO’ – ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO

DI BENE IN MEGLIO