IL CODICILLO

 

Continuiamo ad illustrare le modifiche che interverranno, tra breve, con la entrata in vigore dell’Accordo sottoscritto. Questa volta parliamo di incompatibilità e inconferbilità:

il rapporto, pur essendo libero professionale e con un incarico precario, prevede pesanti incompatibilità che non si riscontrano neanche nelle convenzioni del SSN,  come quella della specialistica ambulatoriale a tempo indeterminato, assimilabile ad un rapporto di dipendenza e con ben altre tutele.

Inoltre, nonostante la natura del rapporto, l’Accordo prevede la cessazione dall’incarico al compimento del 70° anno di età.

Quello che non torna, sono le tre righe, quasi un “codicillo”, inserite all’art.13, comma 10, dell’Accordo, che recita:

10. Il regime delle incompatibilità si applica anche ai medici delle liste ad esaurimento di cui all’ art. 4 comma 10 bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125.

Tale previsione non trova riscontro nell’atto di indirizzo, il quale non prevede né presuppone l’estensione del regime delle incompatibilità e/o la decadenza dal rapporto per raggiunti limiti di età, per i medici inseriti nella lista ad esaurimento.

Anzi, l’atto di indirizzo prevede esattamente il contrario, in quanto, al punto 2.2, lettera j), recita:

“Tale attivita' viene svolta per l'intera durata  di  permanenza degli stessi medici nelle rispettive liste…” che, per i medici delle liste di cui all’art.4, comma 10bis, decreto legge 101/2013, convertito dalla legge 125/2013, sappiamo essere ad esaurimento…

 

Come ben si conosce, gli unici requisiti per poter essere iscritti e permanere nelle liste ad esaurimento, erano la titolarità dell’incarico alla data del 31 dicembre 2007 confermata alla data del 30 ottobre 2013. STOP

 

Qual cosina non torna….

 

Il Principe avrebbe detto: “Cca nisciuno è fesso!”

mauro

 

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