TUTELE FAI DA TE? AHI,AHI,AHI
Una
delle tante barzellette raccontate sull’Accordo sottoscritto, quella che ha
prodotto maggior effetto sul popolo…….. sicuramente
è la tutela per quanto riguarda l’assenza per malattia/infortunio che sarà
retribuita!!!!
Lasciando
le barzellette ai soliti imbonitori, cerchiamo di capire come stanno veramente
i fatti basandoci sulla documentazione ufficiale e non sulle chiacchiere.
L’art.17,
ACN – assenze per malattia e gravidanza– al comma 6, recita:
Le assenze di cui al presente articolo
debbono essere debitamente documentate mediante certificazione sanitaria anche
non telematica e non danno titolo ad
alcuna remunerazione da parte dell’INPS.
Quindi,
oltre a dover documentare l’assenza mediante certificazione sanitaria e, non
essendo specificato un minimo di assenza, si
presuppone che anche per 1 giorno debba essere prodotto il certificato, si
stabilisce che l’assenza non dà titolo ad alcuna remunerazione da parte
dell’INPS.
L’art.23,
ACN – contributi previdenziali – al comma 4, recita:
Per far fronte al pregiudizio economico
derivante dagli eventi di malattia e di infortunio, anche in relazione allo
stato di gravidanza e secondo il disposto del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e
dalle conseguenze economiche di lungo periodo, è posto a carico dell’INPS un
onere pari allo 0,72% dei compensi di cui al presente Accordo.
La
Ragioneria dello Stato ha chiarito, con un parere inviato al MEF, che gli
accertamenti medico legali devono essere assicurati all’interno della cornice finanziaria di cui al Dlgs 75/2017
(i famosi 50 milioni).
nell’appendice
alla Polizza primi 30 gg, si legge:
Considerato che l’importo stimato per
l’inclusione dei medici fiscali INPS si basa su un monte compensi individuale
di circa euro 72.000,00. Tutto ciò premesso e considerato, Le Parti concordano
di estendere la polizza al nuovo settore, alle condizioni e garanzie
integrative come di seguito disciplinato, lasciando invariato il contributo
offerto in sede di gara pari a 0,72% da calcolarsi sull’ammontare dei compensi
previsti dall’ACN di riferimento.
Quindi, ogni anno, per la sottoscrizione
della Polizza, INPS versa 518,40 euro per ciascun medico.
La
Polizza prevede:
La Società corrisponde all’Assicurato
che, per malattia e/o per malattia in gravidanza e/o per infortunio, si trovi
nell’impossibilità di prestare la propria opera di servizio di medicina fiscale
ed abbia comunicato tale impossibilità alla sede INPS di competenza, un
indennizzo - nei limiti riportati al successivo Art. 2 - pari alle competenze spettanti,
ma non percepite, sulla base dei compensi previsti rispettivamente dall’Art. 21
dell’ACN, della indennità fissa di reperibilità mensile e dei compensi per le
visite mediche di controllo/accessi domiciliari effettuate nei tre mesi
precedenti a quello di accadimento del sinistro.
LIMITE
DELLE PRESTAZIONI:
La
Società, al verificarsi di una malattia e/o di un infortunio, corrisponde al medico fiscale INPS un
indennizzo pari alle competenze spettanti, ma non percepite, come sopra
indicate, esclusivamente per l’attività di medicina fiscale. Il suddetto
rimborso sarà calcolato con decorrenza dal:
a) sesto giorno di sostituzione fino al
trentesimo, per ogni evento di malattia e/o malattia in gravidanza e/o
infortunio che non comporti ricovero in Istituto di Cura;
b)
primo giorno di sostituzione fino al trentesimo, in caso di malattia e/o
malattia in gravidanza e/o infortunio che comporti
ricovero in Istituto di Cura, in Day Surgery, in Day Hospital, o comunque
per il tempo necessario per le terapie conseguenti a Gravi Mali, anche senza
intervento chirurgico;
c)
primo giorno di sostituzione fino al trentesimo, in caso di malattia e/o
malattia in gravidanza che comporti
ricovero in Day Hospital per prestazioni diagnostiche invasive.;
d)
primo giorno di sostituzione fino al trentesimo, in caso di infortunio senza
ricovero che abbia Per conseguenza un grave traumatismo, con apposita
certificazione e dichiarazione rilasciata dall’INPS, che attesti l’avvenuta sostituzione per un periodo
continuativo di almeno 20 giorni;
Il rimborso non viene corrisposto
qualora l’impossibilità dell’Assicurato di prestare la propria opera sia dovuta
a :
1. maternità, nei due mesi antecedenti la data
presunta del parto e nei tre mesi successivi la data effettiva del parto (ai sensi
della legge n. 379 dell’11/12/1990 come modificata dal D.lgs. 26.03.2001 n.
151); 2. interruzione volontaria della gravidanza (legge n. 194 del 22/05/1978
e successive modifiche); 3. cure termali; 4. alcolismo, tossicodipendenza; 5.
infermità mentale; 6. uso non terapeutico di stupefacenti o psicofarmaci; 7.
azioni dolose commesse o tentate dall’Assicurato, atti contro la propria
persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; 8. quanto previsto
dall’art. Art. 15 comma 3 ultimo paragrafo dell’ACN.
Sono inoltre escluse dalla garanzia le
malattie senza ricovero (fatta eccezione per i Gravi Mali e l’infortunio,
comunque sempre inclusi in garanzia) che abbiano colpito il medico assicurato
nei quindici giorni immediatamente successivi alla chiusura di ogni precedente
periodo di malattia per il quale sia stato richiesto il rimborso a termini
della presente assicurazione.
L’inizio
della malattia e/o malattia in gravidanza e/o infortunio, che comporti
l’impossibilità di prestare la propria opera, deve essere comunicata entro
dieci giorni dall’inizio della malattia/infortunio stessa/o, ovvero dalla
dimissione dall’Istituto di Cura, ovvero da quando comunque ne abbia avuto la
possibilità (con la prova dell’impossibilità). Detta comunicazione deve contenere il luogo di reperibilità
dell’Assicurato durante il periodo di malattia/infortunio, nonché un
certificato medico con diagnosi e prognosi di malattia e/o malattia in
gravidanza e/o infortunio. In caso di grave traumatismo, deve contenere
certificato - corredato di referto radiologico - rilasciato da Istituto di Cura
(pronto soccorso, ecc.) o dal medico che ha prestato il primo soccorso con
diagnosi e prognosi e che attesti l’avvenuta immobilizzazione.
L’Assicurato
deve inoltre esibire la seguente documentazione:
1.
certificato medico - con diagnosi e prognosi - o dichiarazione di ricovero in
Istituto di Cura con date di ingresso e di dimissione (con diritto da parte
della Società di richiesta della copia completa della cartella clinica);
2. dichiarazione rilasciata dall’INPS, al
termine della malattia o passati i primi trenta giorni dall’inizio della
stessa, che attesti il periodo di malattia e/o infortunio;
3. certificazione medica e dichiarazione
rilasciata dall’INPS che attesti l’avvenuta sostituzione per un periodo
continuativo di almeno 20 giorni, in caso di assenza per grave traumatismo;
4. copia, con diritto della Società di
richiesta di esibizione degli originali, delle distinte dei pagamenti
effettuati dall’INPS all’Assicurato nei tre mesi antecedenti la malattia.
5. certificato di avvenuta guarigione con
relativa data di ripresa lavoro o di continuazione oltre il trentesimo
giorno;
6. autocertificazione
attestante che svolga/non svolga altri incarichi in convenzione, con
diritto da parte della Società di richiesta di certificazione rilasciata
dall’INPS;
ricapitolando:
l’assenza per malattia/infortunio non dà
luogo ad alcuna retribuzione;
costo annuale della polizza € 518,40
attingendo dai 50 milioni del Polo Unico;
i primi 5 gg di malattia/infortunio non
sono coperti neanche dalla Polizza;
per
assenza per grave traumatismo, occorre presentare dichiarazione INPS che attesti
l’avvenuta sostituzione per un periodo continuativo di almeno 20 giorni;
presentazione
di tutta la documentazione sopra
prevista per l’apertura del sinistro;
Sono
inoltre escluse dalla garanzia le malattie senza ricovero (fatta eccezione per
i Gravi Mali e l’infortunio, comunque sempre inclusi in garanzia) che abbiano
colpito il medico assicurato nei
quindici giorni immediatamente successivi alla chiusura di ogni precedente
periodo di malattia per il quale sia stato richiesto il rimborso.
appare, inoltre, poco chiaro, se per
qualsiasi altra assenza, anche quella di pochi giorni, dovrà essere presentata
ugualmente dichiarazione INPS della nomina di un sostituto del medico assente.
Mah
Il
Principe avrebbe detto:
“E
io pago! E io pago!!”
mauro