TUTELE FAI DA TE? AHI,AHI,AHI

 

 

Una delle tante barzellette raccontate sull’Accordo sottoscritto, quella che ha prodotto maggior effetto sul popolo…….. sicuramente è la tutela per quanto riguarda l’assenza per malattia/infortunio che sarà retribuita!!!!

Lasciando le barzellette ai soliti imbonitori, cerchiamo di capire come stanno veramente i fatti basandoci sulla documentazione ufficiale e non sulle chiacchiere.

L’art.17, ACN – assenze per malattia e gravidanza– al comma 6, recita:

Le assenze di cui al presente articolo debbono essere debitamente documentate mediante certificazione sanitaria anche non telematica e non danno titolo ad alcuna remunerazione da parte dell’INPS.

Quindi, oltre a dover documentare l’assenza mediante certificazione sanitaria e, non essendo specificato un minimo di assenza, si presuppone che anche per 1 giorno debba essere prodotto il certificato, si stabilisce che l’assenza non dà titolo ad alcuna remunerazione da parte dell’INPS.

L’art.23, ACN – contributi previdenziali – al comma 4, recita:

Per far fronte al pregiudizio economico derivante dagli eventi di malattia e di infortunio, anche in relazione allo stato di gravidanza e secondo il disposto del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e dalle conseguenze economiche di lungo periodo, è posto a carico dell’INPS un onere pari allo 0,72% dei compensi di cui al presente Accordo.

La Ragioneria dello Stato ha chiarito, con un parere inviato al MEF, che gli accertamenti medico legali devono essere assicurati all’interno della cornice finanziaria di cui al Dlgs 75/2017 (i famosi 50 milioni).

nell’appendice alla Polizza primi 30 gg, si legge:

Considerato che l’importo stimato per l’inclusione dei medici fiscali INPS si basa su un monte compensi individuale di circa euro 72.000,00. Tutto ciò premesso e considerato, Le Parti concordano di estendere la polizza al nuovo settore, alle condizioni e garanzie integrative come di seguito disciplinato, lasciando invariato il contributo offerto in sede di gara pari a 0,72% da calcolarsi sull’ammontare dei compensi previsti dall’ACN di riferimento.

Quindi, ogni anno, per la sottoscrizione della Polizza, INPS versa 518,40 euro per ciascun medico.

La Polizza prevede:

La Società corrisponde all’Assicurato che, per malattia e/o per malattia in gravidanza e/o per infortunio, si trovi nell’impossibilità di prestare la propria opera di servizio di medicina fiscale ed abbia comunicato tale impossibilità alla sede INPS di competenza, un indennizzo - nei limiti riportati al successivo Art. 2 - pari alle competenze spettanti, ma non percepite, sulla base dei compensi previsti rispettivamente dall’Art. 21 dell’ACN, della indennità fissa di reperibilità mensile e dei compensi per le visite mediche di controllo/accessi domiciliari effettuate nei tre mesi precedenti a quello di accadimento del sinistro.

LIMITE DELLE PRESTAZIONI:

La Società, al verificarsi di una malattia e/o di un infortunio, corrisponde al medico fiscale INPS un indennizzo pari alle competenze spettanti, ma non percepite, come sopra indicate, esclusivamente per l’attività di medicina fiscale. Il suddetto rimborso sarà calcolato con decorrenza dal:

a) sesto giorno di sostituzione fino al trentesimo, per ogni evento di malattia e/o malattia in gravidanza e/o infortunio che non comporti ricovero in Istituto di Cura;

b) primo giorno di sostituzione fino al trentesimo, in caso di malattia e/o malattia in gravidanza e/o infortunio che comporti ricovero in Istituto di Cura, in Day Surgery, in Day Hospital, o comunque per il tempo necessario per le terapie conseguenti a Gravi Mali, anche senza intervento chirurgico;

c) primo giorno di sostituzione fino al trentesimo, in caso di malattia e/o malattia in gravidanza che comporti ricovero in Day Hospital per prestazioni diagnostiche invasive.;

d) primo giorno di sostituzione fino al trentesimo, in caso di infortunio senza ricovero che abbia Per conseguenza un grave traumatismo, con apposita certificazione e dichiarazione rilasciata dall’INPS, che attesti l’avvenuta sostituzione per un periodo continuativo di almeno 20 giorni;

Il rimborso non viene corrisposto qualora l’impossibilità dell’Assicurato di prestare la propria opera sia dovuta a :

 1. maternità, nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi la data effettiva del parto (ai sensi della legge n. 379 dell’11/12/1990 come modificata dal D.lgs. 26.03.2001 n. 151); 2. interruzione volontaria della gravidanza (legge n. 194 del 22/05/1978 e successive modifiche); 3. cure termali; 4. alcolismo, tossicodipendenza; 5. infermità mentale; 6. uso non terapeutico di stupefacenti o psicofarmaci; 7. azioni dolose commesse o tentate dall’Assicurato, atti contro la propria persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; 8. quanto previsto dall’art. Art. 15 comma 3 ultimo paragrafo dell’ACN.

Sono inoltre escluse dalla garanzia le malattie senza ricovero (fatta eccezione per i Gravi Mali e l’infortunio, comunque sempre inclusi in garanzia) che abbiano colpito il medico assicurato nei quindici giorni immediatamente successivi alla chiusura di ogni precedente periodo di malattia per il quale sia stato richiesto il rimborso a termini della presente assicurazione.

L’inizio della malattia e/o malattia in gravidanza e/o infortunio, che comporti l’impossibilità di prestare la propria opera, deve essere comunicata entro dieci giorni dall’inizio della malattia/infortunio stessa/o, ovvero dalla dimissione dall’Istituto di Cura, ovvero da quando comunque ne abbia avuto la possibilità (con la prova dell’impossibilità). Detta comunicazione deve contenere il luogo di reperibilità dell’Assicurato durante il periodo di malattia/infortunio, nonché un certificato medico con diagnosi e prognosi di malattia e/o malattia in gravidanza e/o infortunio. In caso di grave traumatismo, deve contenere certificato - corredato di referto radiologico - rilasciato da Istituto di Cura (pronto soccorso, ecc.) o dal medico che ha prestato il primo soccorso con diagnosi e prognosi e che attesti l’avvenuta immobilizzazione.

L’Assicurato deve inoltre esibire la seguente documentazione:

1. certificato medico - con diagnosi e prognosi - o dichiarazione di ricovero in Istituto di Cura con date di ingresso e di dimissione (con diritto da parte della Società di richiesta della copia completa della cartella clinica);

2. dichiarazione rilasciata dall’INPS, al termine della malattia o passati i primi trenta giorni dall’inizio della stessa, che attesti il periodo di malattia e/o infortunio;

3. certificazione medica e dichiarazione rilasciata dall’INPS che attesti l’avvenuta sostituzione per un periodo continuativo di almeno 20 giorni, in caso di assenza per grave traumatismo;

4. copia, con diritto della Società di richiesta di esibizione degli originali, delle distinte dei pagamenti effettuati dall’INPS all’Assicurato nei tre mesi antecedenti la malattia.

5. certificato di avvenuta guarigione con relativa data di ripresa lavoro o di continuazione oltre il trentesimo giorno;

 6. autocertificazione attestante che svolga/non svolga altri incarichi in convenzione, con diritto da parte della Società di richiesta di certificazione rilasciata dall’INPS;

ricapitolando:

l’assenza per malattia/infortunio non dà luogo ad alcuna retribuzione;

costo annuale della polizza € 518,40 attingendo dai 50 milioni del Polo Unico;

i primi 5 gg di malattia/infortunio non sono coperti neanche dalla Polizza;

per assenza per grave traumatismo, occorre presentare dichiarazione INPS che  attesti l’avvenuta sostituzione per un periodo continuativo di almeno 20 giorni;

presentazione di tutta la documentazione sopra prevista per l’apertura del sinistro;

Sono inoltre escluse dalla garanzia le malattie senza ricovero (fatta eccezione per i Gravi Mali e l’infortunio, comunque sempre inclusi in garanzia) che abbiano colpito il medico assicurato nei quindici giorni immediatamente successivi alla chiusura di ogni precedente periodo di malattia per il quale sia stato richiesto il rimborso.

appare, inoltre, poco chiaro, se per qualsiasi altra assenza, anche quella di pochi giorni, dovrà essere presentata ugualmente dichiarazione INPS della nomina di un sostituto del medico assente. Mah

Il Principe avrebbe detto:

“E io pago! E io pago!!”

mauro

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