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Visualizzazione dei post da novembre, 2023

MATEMATICAMENTE SOLATI

  Attualmente, di norma, vengono assegnate 4 visite a fascia . Grazie a questo   numero così elevato di visite, si riesce a camuffare, solo in parte e per i più ingenui, la diminuzione dei compensi rispetto alla disciplina previgente. Del resto basterebbe farsi due conticini per verificare che, comunque, vi è una contrazione fino al 30/33% dei compensi. I soliti “Noti”, rassicurano che questo sarà il trend definitivo e non è prevista una diminuzione del carico di lavoro, perchè il 4+4 non si tocca…. Beati loro e chi ci crede. Facciamo, come sempre, una verifica tecnica. Con 4 visite a fascia, quindi 196 visite al mese, avremmo: 196x1060 (fabbisogno stimato di medici) x25,00 (compenso visita) x11 (mesi)= €57.134.000,00 2.489,75(indennitàfissa)x12(mesi)x1060(fabbisognomedici)= €31.669.620,00 Rimborso spese benzina €10.000.000,00 (ca 800€ al mese) Rimborso polizza: 1060x500= €530.000,00 ENPAM a carico Committente: (€99.333.620,00x13%) =€12.913.370,60 Polizza primi 3

EHI HO, EHI HO, ANDIAM A CASA A RIPOSAR

  Con il blocco dell’applicativo SAVIO, quindi senza la possibilità di poter richiedere le visite, qualche imbonitore va ripetendo la solita litania: “Visto!!, adesso, grazie all’ACN, anche se non si lavora si viene pagati lo stesso!!” . L’affermazione è corretta, ma anche con il carico blindato, si dimentica di sottolineare, in assenza di visite per cause non imputabili al medico, ugualmente si sarebbero percepiti i compensi relativi alle visite non effettuate. La differenza, però, anche qui si dimentica di ricordare, sta nella entità del compenso . Vediamo: in base all’ACN, in mancanza di visite, al medico spetta il compenso lordo orario, aggiornato ad ottobre 2022, cioè l’altro ieri, pari a € 12,7/h. Quindi, per una giornata di lavoro senza visite, il compenso lordo percepito sarà di   € 101,60. Con il carico blindato, quindi pagati a visita , al medico sarebbe spettato un compenso lordo, calcolato in base al decreto minsiteriale 2008, cioè risalente ad oltre 15 anni fa, p

NATI CON LA CAMICIA

  Con l’entrata in vigore dell’ACN, su alcune categorie di medici fiscali si è abbattuta una mannaia : i monomandatari autentici, che si sono visti ridotti i compensi fino al 30/35% ed eliminati tutti i diritti acquisiti, coloro che avevano qualsiasi altra tipologia di rapporto e i 70enni spediti a casa con quattro lire di pensione ENPAM. Al contrario, una sola categoria è stata largamente beneficiata dall’ACN : quella dei medici fiscali che svolgono anche attività libero professionale e, tra questi, essendo sicuramente la più numerosa, l’attività odontoiatrica. Questi ultimi, come noto, al pari degli altri medici che svolgono attività libero professionali, sono tenuti a rilasciare il certificato telematico di malattia ai loro pazienti  quando ritengono di assegnare dei giorni di astensione dal lavoro dopo un intervento odontoiatrico. E’ bene ricordare, inoltre, che  il certificato di malattia  è “l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la ver

ADESSO SALTA FUORI CHE NESSUNO FOSSE A CONOSCENZA DEL RICORSO AL TAR RIGUARDANTE LE FASCE DI REPERIBILITA’ DEI DIPENDENTI PUBBLICI

  Il mondo della medicina fiscale pullula di personaggi veramente incredibili, unici nel loro genere. Tutti adesso cadono dalle nuvole, avendo appreso della sentenza del TAR Lazio che ha annullato l’articolo 3 del decreto ministeriale 206/2017 riguardante le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti. Ma come mai? Come è successo? È strano, veramente strano, perché tutti erano stati resi edotti del ricorso e del pericolo che i medici fiscali avrebbero potuto correre, nel caso fosse stato accolto, sia in termini economici che di organizzazione del lavoro. Sarebbe stato sufficiente correggere il tiro, quando ancora c’era la possibilità di farlo, proponendo di recepire il carico blindato, per non ritrovarsi in braghe di tela. Ma quanto mai!!! Anche sulle pagine di questo blog era stata data ampia e dettagliata notizia, addirittura ad agosto del 2019, del ricorso e dei pericoli che ne sarebbero derivati. Ripubblichiamo, per gli smemorati di Collegno, il post:

CONVENZIONE FAI DA TE? NO CARICO BLINDATO? AHI, AHI, AHI

  Con la sentenza del TAR Lazio che ha accolto il ricorso avverso il decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 206 , recante la regolamentazione delle modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, si aprono nuovi scenari. Il decreto, che aveva fissato in 7 ore la reperibilità per i dipendenti pubblici, presenta, tra l’altro, anche profili di incostituzionalità. A questo punto, almeno per il momento, le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti, potrebbero tornare uguali a quelle dei dipendenti privati. Essendosi ridotta la reperibilità che il medico fiscale deve garantire, pagata con un compenso di € 2.489,75 calcolata su 8 ore giornaliere e non 4, il rischio, adesso, che la tanto pubblicizzata tutela dello “stipendio fisso”, potrebbe subire una rivalutazione al ribasso. Come più volte ricordato, il paracadute ideale sarebbe stata la r