ADESSO SALTA FUORI CHE NESSUNO FOSSE A CONOSCENZA DEL RICORSO AL TAR RIGUARDANTE LE FASCE DI REPERIBILITA’ DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Il
mondo della medicina fiscale pullula di personaggi veramente incredibili, unici
nel loro genere.
Tutti adesso cadono dalle nuvole, avendo
appreso della sentenza del TAR Lazio che ha annullato l’articolo
3 del decreto ministeriale 206/2017 riguardante le fasce orarie di reperibilità
per i pubblici dipendenti.
Ma
come mai? Come è successo?
È
strano, veramente strano, perché tutti
erano stati resi edotti del ricorso e del pericolo che i medici fiscali
avrebbero potuto correre, nel caso fosse stato accolto, sia in termini
economici che di organizzazione del lavoro.
Sarebbe stato sufficiente correggere il
tiro, quando ancora c’era la possibilità di farlo, proponendo di recepire il
carico blindato, per non ritrovarsi in braghe di tela.
Ma quanto mai!!!
Anche sulle pagine di questo blog era
stata data ampia e dettagliata notizia, addirittura ad agosto del 2019, del
ricorso e dei pericoli che ne sarebbero derivati.
Ripubblichiamo,
per gli smemorati di Collegno, il post:
PROVIAMO AD USARE IL BUON SENSO
Il TAR del Lazio dovrà pronunciarsi sul ricorso
promosso da una importante Organizzazione Sindacale del pubblico impiego
avverso il decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n.206, per quanto concerne la
individuazione delle fasce orarie di reperibilità al fine di una armonizzazione
con quelle previste per i dipendenti privati, armonizzazione che, come noto,
non è avvenuta, lasciando invariate le fasce per i dipendenti pubblici dalle 9
alle 13 e dalle 15 alle 18.
Su tale evidente disparità di trattamento, continua la
nota sindacale, ingiustificata dopo la costituzione di un unico polo della
medicina fiscale, si chiede anche di rimettere gli Atti alla Corte
Costituzionale per verificare se sussitono, tra l’altro, profili di
incostituzionalità.
Lo stesso Consiglio di Stato, nel rilasciare
il parere sul decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n.206 aveva così concluso:
“La Sezione, pertanto, ritiene necessario invitare l'Amministrazione a
procedere, con le modalità ritenute più opportune, all’armonizzazione
della disciplina delle fasce orarie di reperibilità fra dipendenti pubblici e
dipendenti del settore privato, in base a quanto esplicitamente previsto dalla
normativa di delega di cui al richiamato art. 55 septies, comma 5 bis del d.
lgs. n. 165 del 2001.
Naturalmente l’atto di indirizzo per la stipula delle
convenzioni, essendo stato emanato il 2 agosto 2017, quindi in data antecedente
la emanazione del decreto ministeriale 206/2017, non potendo prevedere il
fallimento della armonizzazione delle fasce, aveva individuato, in via
principale, una struttura del compenso “prevedendo
un'indennita' oraria base di disponibilita' e maggiorazioni
proporzionate al numero di visite di controllo domiciliari e
ambulatoriali”.
Ed ancora, alla lettera a), recita: “La
convenzione prevede un rapporto convenzionale su base oraria e individua il
monte ore di impegno settimanale, tra un minimo ed un massimo, ricadente
nelle fasce di reperibilità stabilite per l’effettuazione di visite mediche di controllo”.
Non prevede nè presuppone, il combinato disposto delle
due norme sopra citate, che il pagamento della disponibilità oraria
resti immutato nel tempo, ma lo stesso è in relazione alle fasce di
reperibilità stabilite per l’effettuazione delle visite.
In una situazione dinamica
come quella attuale, non conoscendo esattamente quali saranno le fasce di
reperibilità definitive per entrambi le categorie di lavoratori, ma tutto
lascia supporre che saranno unificate in 4 ore giornaliere, anche per la difficoltà
tecnica e non solo politico sindacale di andare a modificare i CCNL di tutte le
categorie dei dipendenti privati che, tra l’altro, incontrerebbe la resistenza
di milioni di lavoratori visto che, tra le varie categorie, il tasso di
assenteismo è ormai consolidato su livelli bassi (erano contrari ad un
allargamento delle fasce perfino i datori di lavoro per evitare inutili
conflitti), risulta assai pericoloso prevedere un compenso per la
disponibilità oraria.
Probabilmente
non è sufficiente la diminuzione attuale dei compensi del 30%...
Il
Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il piacere, si informi!!”
mauro