NATI CON LA CAMICIA

 

Con l’entrata in vigore dell’ACN, su alcune categorie di medici fiscali si è abbattuta una mannaia: i monomandatari autentici, che si sono visti ridotti i compensi fino al 30/35% ed eliminati tutti i diritti acquisiti, coloro che avevano qualsiasi altra tipologia di rapporto e i 70enni spediti a casa con quattro lire di pensione ENPAM.

Al contrario, una sola categoria è stata largamente beneficiata dall’ACN: quella dei medici fiscali che svolgono anche attività libero professionale e, tra questi, essendo sicuramente la più numerosa, l’attività odontoiatrica.

Questi ultimi, come noto, al pari degli altri medici che svolgono attività libero professionali, sono tenuti a rilasciare il certificato telematico di malattia ai loro pazienti quando ritengono di assegnare dei giorni di astensione dal lavoro dopo un intervento odontoiatrico.

E’ bene ricordare, inoltre, che il certificato di malattia è “l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell'esercizio della professione, che attesti l'incapacità temporanea al lavoro, con l'indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33” [articolo 7, decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2008].

Proprio perché il medico non può rilasciare un certificato sulla base di quanto riferitogli da terzi o sulla base di elementi non direttamente constatati, non è possibile, dopo aver visitato il paziente, rinviarlo al medico di medicina generale o ad altro collega per il rilascio del certificato, anche perché questa situazione esporrebbe il medico certificatore all'accusa di falsa certificazione.

È infine utile citare l’art. 24 del codice deontologico secondo cui “il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati”.

Ricordato ciò, non c’è alcun dubbio, per non dar luogo a discriminazioni, che tra le attività incompatibili previste dall’art.13 ACN, determinate sulla base dell’atto di indirizzo e dell’art.55 septies, comma 2 bis, doveva essere inclusa anche quella svolta in regime libero professionale.

Sicuramente una dimenticanza……………..

Ma i benefici per i medici fiscali libero professionisti non sono terminati. Oltre alla incompatibilità dimenticata, i medici fiscali che svolgono anche altra attività libero professionale potranno:

optare per la contribuzione ridotta ENPAM alla quota B Fondo Libera professione;

continuare a versare contributi sul Fondo della Libera Professione con aumento della rata di pensione;

non trasferirsi obbligatoriamente in altra provincia per non incorrere nella incompatibilità;

non ridurre la disponibilità su singola fascia;

e, dulcis in fundo, nella eventualità dovessero, in base alla sentenza TAR che ha dichiarato illeggittime le fasce orarie per il pubblico impiego, unificare la reperibilità per tutti i lavoratori a 4 ore giornaliere, avere maggiore disponibilità di tempo per curare la lucrosa attività libero professionale.

Si poteva sperare in un dono più grande? Impossibile.

Il Principe avrebbe detto: “E io pago! E io pago!”

mauro

 

 

 

 

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