NATI CON LA CAMICIA
Con
l’entrata in vigore dell’ACN, su alcune categorie di medici fiscali si è
abbattuta una mannaia: i monomandatari
autentici, che si sono visti ridotti i compensi fino al 30/35% ed eliminati
tutti i diritti acquisiti, coloro che avevano qualsiasi altra tipologia di
rapporto e i 70enni spediti a casa con quattro lire di pensione ENPAM.
Al
contrario, una sola categoria è stata largamente
beneficiata dall’ACN: quella dei medici
fiscali che svolgono anche attività libero professionale e, tra questi, essendo
sicuramente la più numerosa, l’attività odontoiatrica.
Questi
ultimi, come noto, al pari degli altri medici che svolgono attività libero
professionali, sono tenuti a rilasciare il
certificato telematico di malattia ai loro pazienti quando ritengono di assegnare dei giorni di astensione dal lavoro
dopo un intervento odontoiatrico.
E’ bene ricordare, inoltre, che il
certificato di malattia è “l'attestazione scritta di un
fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente
rilevabili dal medico curante nell'esercizio della
professione, che attesti l'incapacità temporanea al lavoro, con l'indicazione
della diagnosi e della prognosi, di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33” [articolo 7, decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri
del 26 marzo 2008].
Proprio perché il medico non può rilasciare
un certificato sulla base di quanto riferitogli da terzi o sulla base di
elementi non direttamente constatati, non è possibile,
dopo aver visitato il paziente, rinviarlo al medico di medicina generale o ad
altro collega per il rilascio del certificato, anche perché
questa situazione esporrebbe il medico certificatore all'accusa di falsa
certificazione.
È infine utile citare l’art.
24 del codice deontologico secondo cui “il medico è tenuto
a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di
salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti
e/o i rilievi clinici direttamente constatati od
oggettivamente documentati”.
Ricordato ciò, non c’è alcun dubbio, per non dar luogo a discriminazioni, che tra le
attività incompatibili previste dall’art.13 ACN, determinate sulla base
dell’atto di indirizzo e dell’art.55 septies, comma 2 bis, doveva essere
inclusa anche quella svolta in regime libero professionale.
Sicuramente
una dimenticanza……………..
Ma i benefici per i medici fiscali libero
professionisti non sono terminati. Oltre alla
incompatibilità dimenticata, i medici fiscali che svolgono anche altra
attività libero professionale potranno:
optare per la
contribuzione ridotta ENPAM alla quota B Fondo Libera professione;
continuare a versare
contributi sul Fondo della Libera Professione con aumento della rata di
pensione;
non
trasferirsi obbligatoriamente in altra provincia per non incorrere nella
incompatibilità;
non ridurre la
disponibilità su singola fascia;
e, dulcis in fundo, nella eventualità
dovessero, in base alla sentenza TAR che ha dichiarato illeggittime le fasce
orarie per il pubblico impiego, unificare la reperibilità per tutti i
lavoratori a 4 ore giornaliere, avere
maggiore disponibilità di tempo per curare la lucrosa attività libero
professionale.
Si poteva sperare in un dono più grande?
Impossibile.
Il Principe avrebbe detto: “E io pago! E io
pago!”
mauro