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PRECISAZIONE di Mauro Cavoli

E’ stata inoltrata, in data 18 agosto, a tutte le OOSS e Associazioni, in risposta ad una precisa domanda sulla terzietà della figura del medico fiscale, la comunicazione di seguito riportata. Da questa comunicazione, è stato estrapolato e inserito in una lettera  solo un breve passaggio, che non rispecchia completamente  quanto indicato nella missiva e che potrebbe dare luogo a dubbie interpretazioni. questa la comunicazione inviata La proposta unitaria presentata da tutte le OOSS conferma, nel rispetto dell’articolo 5, legge 20 maggio 1970, n.300, la terzieta’ della figura professionale del medico iscritto nelle liste speciali. Infatti, come si evince facilmente dalla lettura della proposta in argomento, viene confermata tutta la normativa vigente che delinea detta figura, in quanto il riconoscimento a tempo indeterminato dell’ACN che regolamenta i rapporti dei medici specialisti ambulatoriali interni, avviene tramite l’emanazione del decreto interministeriale successivo al dlvo e no

ulteriore delucidazione di Mauro Cavoli

Per quanto riguarda i vari aspetti e contenuti dell’ACN della specialistica ambulatoriale, ivi compresa l’applicabilità, o meno, del citato articolo 32 riconosciuto ai sanitari che intrattengono esclusivamente il rapporto con le Aziende Sanitarie Locali , è consigliabile  rieffettuare una attenta lettura dell’Accordo e della proposta intersindacale. I vari articoli che potranno essere modificati ed adattati alla specificità del servizio da svolgere, saranno oggetto di trattativa tra le Parti, così come specificato nella proposta intersindacale e non è possibile, al momento, come già ricordato, stabilire quali contenuti variabili, ivi compreso il ricordato articolo 32 che non riguarda le vmcd come si evince facilmente  dalla lettura della norma, saranno eventualmente oggetto dell’intesa, ricordando, ad ogni buon conto, che l’ACN, anche quello applicato in ambito del SSN, è un “pacchetto completo” le cui parti vanno applicate alle varie attività che i medici e i professionisti sv

ARTICOLO 32 ACN SPECIALISTICA AMBULATORIALE 23 MARZO 2005

L’ACN della specialistica ambulatoriale, cd sumai, unico contratto esportabile al di fuori del SSN,  è una tipologia contrattuale vicina alla dipendenza e nell’accordo del 30 luglio tra la SISAC e le OOSS del settore, è stata confermata la raccomandazione che lo stesso venga applicato, tra l’altro, anche dall’INPS. Nell’Accordo vi sono alcuni elementi che non sono modificabili (compenso base, tutele, durata, punteggi, ecc), altri, al contrario, vengono  adattati alle esigenze del servizio da prestare. E' quello che succede in tutti i CCNL, non c'è nulla di nuovo: basta leggere qualsiasi contratto di lavoro e si scopre che è composto da 2 parti: una immodificabile e l'altra che varia tra le diverse aziende dello stesso settore adattata alle caratteristiche del lavoro da svolgere. Tra gli elementi  modificabili dell'ACN in argomento, rientra il citato articolo 32 che, come si comprende facilmente dalla sua lettura, riguarda esclusivamente  i rapporti intrattenuti co

BREVE ANALISI SUI RAPPORTI DEI MEDICI INSERITI NELLE LISTE SPECIALI

L’auspicio   del superamento del decreto ministeriale 8 maggio 2008, al fine di giungere ad una diversa tipologia contrattuale, è un passaggio che deve essere prima attentamente  meditato e valutato e non propagandato come la soluzione a tutti i problemi dei medici di lista. Come è noto, il sopracitato decreto del 2008, ha reiterato la disciplina emanata con il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 che, a sua volta, aveva confermato la disciplina emanata con i precedenti decreti. Questo “stratagemma” ha evitato la rimodulazione della disciplina e la conseguente decadenza automatica di tutti gli incarichi, a norma dell’articolo 5, comma 5, decreto ministeriale 18 aprile 1996, come chiedeva il Committente. In pratica, questo ha consentito di protrarre il rapporto dei medici di lista, senza soluzione di continuità, unico caso in Italia, dal 1996, ad oggi. Successivamente, sono state emanate due importanti leggi che pongono le basi per intraprendere un  percorso di stabilizzazione sule qua

Roma, 13-07-2015 messaggio/inps n. 4752

OGGETTO: Gestione della certificazione di malattia – istruzioni operative e nuove funzionalità a disposizione dei medici delle Strutture territoriali. Premessa. A seguito del processo di graduale telematizzazione del certificato medico di malattia (descritto nelle circolari n. 60 del 2010 e n. 113 del 2013), l’Istituto riceve, come è noto, attualmente le suddette certificazioni, attestanti lo stato di temporanea incapacità al lavoro dei lavoratori dei settori pubblico e privato, attraverso il Sistema di accoglienza centrale (SAC). I certificati dei soli lavoratori del settore privato, aventi diritto all’indennità di malattia, vengono conseguentemente messi a disposizione delle Strutture territoriali competenti sulla base della residenza del lavoratore, registrati negli archivi locali gestionali della certificazione di malattia e resi fruibili per le attività previste dagli specifici flussi di processo. In particolare, nella procedura di gestione della certificazione di malattia - flus

da : CAMERA DEI DEPUTATI

CAMERA DEI DEPUTATI XVII LEGISLATURA 460^ SEDUTA PUBBLICA Lunedì 13 luglio 2015 - Ore 14,30 ORDINE DEL GIORNO Discussione sulle linee generali del disegno di legge: S. 1577 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Approvato dal Senato). (C. 3098-A ) Relatori: CARBONE, per la maggioranza; QUARANTA E LOMBARDI, di minoranza. Discussione sulle linee generali della mozione Locatelli, Zampa, Bergamini, Binetti, Galgano, Spadoni, Nicchi, Gebhard ed altri n. 1-00553 concernente iniziative in ambito internazionale in relazione al fenomeno dei matrimoni precoci e forzati di minori ( vedi allegato ). Pulsante : http://www.camera.it/leg17/187

da Cavoli oggi 12/luglio/2015

I decreti ministeriali emanati ai sensi dell’articolo 5, comma 13, legge 638/83 (ddmm 15 luglio 1986, 18 aprile 1996, 12 ottobre 2000 e 8 maggio 2008) sembra, secondo alcune autorevoli e qualificate fonti, che non contengano la disciplina che  regolamenta il rapporto dei medici inseriti nelle liste speciali, e l’unico riferimento ai medici fiscali è quello che riguarda la determinazione dei compensi. Riporto, per farla breve, e non ripetere sempre le stesse cose, l’articolo 1 dell’ultimo  decreto ministeriale emanato, quello dell’ 8 maggio 2008, che recita:                                                                Art. 1. Disciplina del rapporto Fino alla completa rivisitazione della disciplina, da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' confermata, salvo quanto disposto all'art. 3 in tema di compensi, la vigente disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo sullo stato di salute dei lavoratori in caso di infermita