Post

PRECISAZIONE SU L’EQUO COMPENSO E TARIFFARIO MINIMO

Con riferimento al post precedente “te lo do io l’equo compenso” che sembra non sia stato gradito a coloro che vogliono obbligare a tutti i costi i medici fiscali ad essere disponibili 38/h settimanali con “saldi di fine stagione” e cercare argomentazioni lunari per affossare il carico blindato, tirando fuori dal cilindro interpretazioni sulla normativa riportata alquanto imbarazzanti, forse è opportuno fare, anche se inutili, vista la semplicità dell’argomento, alcune precisazioni. Il decreto ministeriale 12 ottobre 2000, ha stabilito i compensi per l’espletamento delle attività previste dalla disciplina emanata ai sensi della legge 638/83, facendo riferimento al DPR 17 febbraio 1992 recante “Tariffa minima degli onorari per le prestazioni medico chirurgiche”, ovviamente per la parte applicabile alla disciplina stessa. E’ utile ricordare che l’istruttoria per la emanazione del decreto ministeriale, prevede il nulla osta sia dell’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro che d...

TE LO DO IO L’EQUO COMPENSO!!

Una delle maggiori conquiste degli ultimi tempi, di cui si vantano alcuni, sembra sia quella di aver ottenuto, dopo “30 anni di precariato” (forse si ha un’idea un po’ confusa del concetto di precariato) lo scalpo del decreto ministeriale 8 maggio 2008. Il decreto, come noto, aveva aggiornato, sulla base dell’indice ISTAT, i compensi previsti dal decreto ministeriale 12 ottobre 2000, determinati ai sensi della tabella A, DPR 17 febbraio 1992 recante “Tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni mediche chirurgiche riservata ai medici liberi professionisti” , abrogata dalla cd legge Bersani nel 2006. Le tariffe minime nazionali, inoltre, seppur abrogate, sono rimaste come “riferimento o suggerimento” anche per non umiliare la classe medica con compensi “Fai da te” che, in qualche caso, si sono collocati al di sotto della soglia della decenza. Successivamente, a dicembre 2017, è stata approvata la legge su l’equo compenso e si è in attesa della emanazione dei decreti che s...

IT’S RAINING CATS AND DOGS

La consistenza numerica dei medici inseriti nella lista ad esaurimento , è stata determinata in base al combinato disposto dell’articolo 4, comma 5 e dell’articolo 7, comma 1, decreto ministeriale 18 aprile 1996. In pratica, come disposto anche dalla circolare 159/96, è previsto 1 medico sul territorio di competenza ogni 21 visite settimanali, ovvero 90 mensili ( per questo motivo il carico di lavoro è stato blindato a 90 visite ). Con la sottoscrizione della convenzione, la disciplina vigente, per l’immensa soddisfazione di qualcuno (gioia alle stelle, poi, dopo aver affossato anche l’ACN della specialistica ), viene completamente ed integralmente rimodulata non essendo prevista nessuna continuità con la normativa precedente. E’ soltanto una manifestazione propagandistica e probabilmente dettata soprattutto dalla paura visto che i tanti nodi stanno arrivando al pettine, quella di evocare, ultimamente, diritti precedenti appellandosi alla vecchia disciplina richiamando articoli e com...