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SRAGIONANDO

Una delle “fregnacce” più ricorrenti, è quella di affermare che le attuali norme non tutelano gli incarichi dei medici fiscali ed è sufficiente un emendamento qualsiasi per mandare tutti a casa. Con questa minaccia, più o meno velata, si cerca di convincere “Er popolo….di Trilussa” ad accettare supinamente qualsiasi accordo, spacciato come l’unico scudo in grado di tutelare gli incarichi contro sicuri emendamenti. Peccato che ogni volta si dimentichi di evidenziare che gli emendamenti killer, dopo essersi accorti che non sarebbe stato facile cancellare il blocca liste, abrogavano la convenzione in forma di accordo collettivo nazionale e non la legge 638/83…. ma questi sono dettagli Premesso che nel nostro ordinamento, fatto di pesi e contrappesi, non esistono norme inabrogabili ed è possibile modificare anche la Carta costituzionale, sarebbe forse il caso di spiegare “Ar popolo…” come potrebbe un accordo per un incarico libero professionale o, come si dice più pomposamente “Convenzion

O FAMO STRANO

Quando fu emanato il Dlgs 75/2017, quindi in tempi largamente non sospetti, venne sottolineato che la tipologia del rapporto ivi indicata, “Apposita convenzione”, altro non era che un rapporto libero professionale analogo a quello previsto dalla disciplina vigente. A conferma di tale interpretazione, è arrivato il decreto ministeriale 2 agosto 2017, contenente l’atto di indirizzo, in cui si specifica che il rapporto è regolato da una convenzione libero professionale in forma di accordo collettivo nazionale. Sui termini “Convenzione” e “Accordo collettivo nazionale”, anche se non importa se preceduto dal termine “in forma di” si sono sparate tante di quelle supercazzole che in confronto, il conte “Lello Mascetti”, era un dilettante. L’attuale rapporto, quello disciplinato dalla legge 638/83, probabilmente i supercazzolari non sono a conoscenza che è già una convenzione ; basta comprendere cosa significhi il termine “convenzione”, leggersi i decreti emanati dal 1987 al 2008, nonche le se

8 SETTEMBRE: TUTTI A CASA

La proposta di convenzione presentata dal committente, già prevedeva l’individuazione di pesanti cause di incompatibilità e inconferibilità con l’incarico di medico fiscale, praticamente una riedizione aggiornata del decreto ministeriale del 1996, ma queste sono state ulteriormente estese, dalla proposta in discussione, includendo anche i rapporti a termine o di sostituzione. E’ da ricordare, che ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 39/2013, si intende per inconferibilità la preclusione , permanente o temporanea, a conferire taluni incarichi a coloro che si trovino in particolari condizioni (es: condanne penali, radiazione dall’albo, ecc), mentre, per   incompatibilità, si intende la condizione per cui due o più situazioni sono tra loro in contrasto e non compatibili l’una con l’altra , tanto da obbligare il soggetto interessato a compiere una scelta. Negli Accordi Collettivi Nazionali del personale convenzionato con il SSN (medicina generale, specialistica ambulatoriale, ecc), le incomp