testo D.M.8/maggio/2008
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
8 maggio 2008
Visite di controllo effettuate dai medici fiscali dell'INPS.
IL MINISTRO DEL LAVOROE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983,n. 463, convertito, con codificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,n. 638, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori;
Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1986, 19 marzo 1992,15 dicembre 1993, 18 aprile 1996 e 12 ottobre 2000, che hanno datoattuazione alla citata normativa;
Considerato che occorre procedere al rinnovo di tale ultimodecreto;
Tenuto conto che, al fine di pervenire ad una regolazione delcontenuto e delle modalità di esplicazione del rapporto tral'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed i mediciiscritti nelle liste speciali di cui all'ari. 5, comma 12, dellalegge n. 638 del 1983, più rispondente alle esigenze della qualitàdel servizio reso all'Istituto e a quelle professionali dei medici dicontrollo, si rende indilazionabile l'adozione di iniziativelegislative di adeguamento del quadro normativo che finora haregolato la specifica materia;
Ritenuto, in coerenza con le predette esigenze di modifica, diprocedere, stante il tempo trascorso dall'ultimo rinnovo, alla rimodulazione dei compensi dell'attività' dei medici di controllo e di confermare, fino alla completa rivisitazione della materia, daeffettuarsi entro dodici mesi dalla vigente disciplina, la restantedisciplina, ivi compresa la consistenza numerica dei medici iscrittinelle liste alla data del 31 dicembre 2007 e la procedura per lareintegrazione delle stesse;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernentedisposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte deiconti;Visto l'art-. 2, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,convcrtito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghied odontoiatri e il consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. e,sentite, altresì', le organizzazioni sindacali rappresentative dellacategoria;
Visto l'art. 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983,n. 463, convertito, con codificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,n. 638, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori;
Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1986, 19 marzo 1992,15 dicembre 1993, 18 aprile 1996 e 12 ottobre 2000, che hanno datoattuazione alla citata normativa;
Considerato che occorre procedere al rinnovo di tale ultimodecreto;
Tenuto conto che, al fine di pervenire ad una regolazione delcontenuto e delle modalità di esplicazione del rapporto tral'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed i mediciiscritti nelle liste speciali di cui all'ari. 5, comma 12, dellalegge n. 638 del 1983, più rispondente alle esigenze della qualitàdel servizio reso all'Istituto e a quelle professionali dei medici dicontrollo, si rende indilazionabile l'adozione di iniziativelegislative di adeguamento del quadro normativo che finora haregolato la specifica materia;
Ritenuto, in coerenza con le predette esigenze di modifica, diprocedere, stante il tempo trascorso dall'ultimo rinnovo, alla rimodulazione dei compensi dell'attività' dei medici di controllo e di confermare, fino alla completa rivisitazione della materia, daeffettuarsi entro dodici mesi dalla vigente disciplina, la restantedisciplina, ivi compresa la consistenza numerica dei medici iscrittinelle liste alla data del 31 dicembre 2007 e la procedura per lareintegrazione delle stesse;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernentedisposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte deiconti;Visto l'art-. 2, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,convcrtito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghied odontoiatri e il consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. e,sentite, altresì', le organizzazioni sindacali rappresentative dellacategoria;
Decreta :
Art . 1.
Disciplina del rapporto
1. Fino alla completa rivisitazione della disciplina, da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, e' confermata, salvo quanto disposto all'art. 3 in tema di compensi, la vigente disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo sullo stato di salute dei lavoratori in caso di infermità' che comportino incapacita' temporanea al lavoro,disposte d'ufficio dall'I.N.P.S. o su richiesta di datori di lavoro, contenuta nei decreto 12 ottobre 2000 e, per le parti non modificateo abrogate, negli altri decreti citati in premessa,
Art. 2 .
Numero degli incarichi
1. Il numero di riferimento per gli incarichi e' di sei visite dicontrollo al giorno da eseguire nelle fasce di reperibilita'.
Art. 3.Compensi
1. I compensi sono aggiornati, a decorrere dalla data di entrata invigore del presente decreto, nelle seguenti misure:
a) per l'espletamento della visita di controllo domiciliareeseguita in giorno feriale Euro 41,67;
b) per l'espletamento della visita di controllo domiciliareeseguita in giorno festivo Euro 52,82;
c) per la visita di controllo domiciliare feriale non eseguita acausa di mancata reperibilita' del lavoratore Euro 28,29;
d) per la visita di controllo domiciliare festiva non eseguita acausa di mancata reperibilita' del lavoratore Euro 39,61;
2. Per ogni visita eseguita entro il perimetro urbano al medicosarà corrisposto un rimborso di Euro 6,00. Per ogni visita eseguitafuori dal perimetro urbano ed entro i 20 chilometri, al medico saràcorrisposto un rimborso di Euro 10,00 in aggiunta al rimborso delcosto di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel peri chilometri percorsi dall'abitazione del medico a quella dellavoratore e ritorno. Per i percorsi superiori ai 20 chilometri al
medico sarà corrisposto un ulteriore rimborso di Euro 5,00 inaggiunta al rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio dibenzina verde o diesel.
3. Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isolenel cui territorio non sia stata costituita una apposita lista dimedici e nelle quali non sia reperibile in loco altro medicodipendente da altre strutture pubbliche, che possa effettuare in viadi eccezione le visite di cui trattasi al di fuori dell'orario dilavoro e sempreche' l'orario dei mezzi pubblici di collegamentoconsenta il rispetto delle fasce orarie e il rientro in giornata, icompensi di cui al comma 1 vengono maggiorati del 50% oltre ilrimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute edocumentate secondo la tariffa «passeggero» dei mezzi navali dilinea, nonché' dell'eventuale uso di servizio pubblico di taxinell'isola.
4. Per le ipotesi di cui al comma 3, e' riconosciuto altresì',qualora il rientro sulla terraferma non possa avvenire entro le ore14, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per un pastoentro il limite di Euro 45,00, rivalutato annualmente in relazioneagli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indiciISTAT. Se il rientro non può avvenire entro le ore 20, e'riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per unpasto, nel limite sopra indicato, e quelle per un pernottamentodocumentato in alberghi di categoria non superiore a tre stelle.
5. E' riconosciuto a ciascun medico di lista, a titolo di rimborsospese di aggiornamento professionale, un contributo annuo determinato forfetariamente in Euro 500,00.
1. Fino alla completa rivisitazione della disciplina, da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, e' confermata, salvo quanto disposto all'art. 3 in tema di compensi, la vigente disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo sullo stato di salute dei lavoratori in caso di infermità' che comportino incapacita' temporanea al lavoro,disposte d'ufficio dall'I.N.P.S. o su richiesta di datori di lavoro, contenuta nei decreto 12 ottobre 2000 e, per le parti non modificateo abrogate, negli altri decreti citati in premessa,
Art. 2 .
Numero degli incarichi
1. Il numero di riferimento per gli incarichi e' di sei visite dicontrollo al giorno da eseguire nelle fasce di reperibilita'.
Art. 3.Compensi
1. I compensi sono aggiornati, a decorrere dalla data di entrata invigore del presente decreto, nelle seguenti misure:
a) per l'espletamento della visita di controllo domiciliareeseguita in giorno feriale Euro 41,67;
b) per l'espletamento della visita di controllo domiciliareeseguita in giorno festivo Euro 52,82;
c) per la visita di controllo domiciliare feriale non eseguita acausa di mancata reperibilita' del lavoratore Euro 28,29;
d) per la visita di controllo domiciliare festiva non eseguita acausa di mancata reperibilita' del lavoratore Euro 39,61;
2. Per ogni visita eseguita entro il perimetro urbano al medicosarà corrisposto un rimborso di Euro 6,00. Per ogni visita eseguitafuori dal perimetro urbano ed entro i 20 chilometri, al medico saràcorrisposto un rimborso di Euro 10,00 in aggiunta al rimborso delcosto di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel peri chilometri percorsi dall'abitazione del medico a quella dellavoratore e ritorno. Per i percorsi superiori ai 20 chilometri al
medico sarà corrisposto un ulteriore rimborso di Euro 5,00 inaggiunta al rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio dibenzina verde o diesel.
3. Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isolenel cui territorio non sia stata costituita una apposita lista dimedici e nelle quali non sia reperibile in loco altro medicodipendente da altre strutture pubbliche, che possa effettuare in viadi eccezione le visite di cui trattasi al di fuori dell'orario dilavoro e sempreche' l'orario dei mezzi pubblici di collegamentoconsenta il rispetto delle fasce orarie e il rientro in giornata, icompensi di cui al comma 1 vengono maggiorati del 50% oltre ilrimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute edocumentate secondo la tariffa «passeggero» dei mezzi navali dilinea, nonché' dell'eventuale uso di servizio pubblico di taxinell'isola.
4. Per le ipotesi di cui al comma 3, e' riconosciuto altresì',qualora il rientro sulla terraferma non possa avvenire entro le ore14, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per un pastoentro il limite di Euro 45,00, rivalutato annualmente in relazioneagli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indiciISTAT. Se il rientro non può avvenire entro le ore 20, e'riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per unpasto, nel limite sopra indicato, e quelle per un pernottamentodocumentato in alberghi di categoria non superiore a tre stelle.
5. E' riconosciuto a ciascun medico di lista, a titolo di rimborsospese di aggiornamento professionale, un contributo annuo determinato forfetariamente in Euro 500,00.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
. Il Ministro del lavoroe della previdenza socialeDamiano
I1 Ministro della saluteTurco
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 287
n.b.:Sulla gazzetta dal 7/7/08 in vigore dal giorno 8/7/08
. Il Ministro del lavoroe della previdenza socialeDamiano
I1 Ministro della saluteTurco
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 287
n.b.:Sulla gazzetta dal 7/7/08 in vigore dal giorno 8/7/08