messaggio 4344 del 12/3/2012 e precisazione del 13/3/2012

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 12-03-2012
Messaggio n. 4344
OGGETTO:
chiarimenti su circolare n. 118 del 12.09.2011. Istruzioni operative
Pervengono
a questa Direzione generale numerose richieste da parte dei datori di lavoro pubblici
e privati in merito all’attivazione del canale telematico per la richiesta
all’Istituto delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale da
parte dei datori di lavoro e alle relative indicazioni fornite con la circolare
n. 118/2011.
E’
opportuno precisare che la suddetta modalità di richiesta – che regolamenta
unicamente il servizio offerto da Inps - è offerta ai datori di lavoro nel
rispetto della normativa già esistente che riconosce all’Inps la titolarità
all’effettuazione dei controlli medico legali ai lavoratori assenti per
malattia anche nel caso in cui si tratti di soggetti non tenuti al versamento
della relativa contribuzione all’Istituto.
Resta
ferma naturalmente la possibilità per i datori di lavoro pubblici di far
riferimento alle ASL territorialmente competenti, secondo le modalitàpreviste
da tali Strutture.L’obiettivo, infatti,della circolare in questione è
unicamente quello di disciplinare le modalità di richiesta del servizio nel
caso in cui, invece, il datore di lavoro pubblico opti per l’utilizzo della
prestazione fornita dall’Inps.
Appare
utile puntualizzare, inoltre, con particolare riferimento ai lavoratori del
settore pubblico, che il servizio fornito dall’Inps non potrà coprire - allo
stato attuale - l’intero orario di reperibilità previsto dalle disposizioni
vigenti per tali lavoratori (9.00-13.00/15.00-18.00)essendo possibile infatti
effettuare le visite mediche di controllo unicamente nelle fasce di reperibilità
relative ai lavoratori del settore privato (10.00-12.00/17.00-19.00).
Con il
nuovo sistema di richiesta on line sarà possibile per il datore di
lavoro inoltrare richieste in qualsiasi momento nell’arco delle 24 ore;
tuttavia, saranno elaborate e smistate giornalmente ai medici di competenza le
richieste pervenute entro le ore 9.00 per la fascia antimeridiana e ore 12.00
per quella pomeridiana.
Per
consentire il controllo medico legale domiciliare, è di fondamentale importanza
che il lavoratore verifichi, con la massima attenzione e precisione,
l’inserimento nel certificato telematico dei dati riferiti all’indirizzo per la
reperibilità. Anche per tale aspetto, infatti, nulla è innovato rispetto al
passato e, pertanto, la responsabilità circa la correttezza delle informazioni riportate
ricade unicamente sul lavoratore che ha il diritto e l’onere di controllare i
suddetti dati al momento dell’inserimento da parte del medico o successivamente
visualizzando la copia
stampata
del certificato stesso.Su tale problematica, di conseguenza, si invitano le
Strutture territoriali a richiamare l’attenzione dei lavoratori, mediante
utilizzo di tutti i canali ritenuti idonei, circa l’importanza -ai fini della
indennizzabilità dell’evento di malattia – di garantire la massima diligenza
nel fornire anche gli elementi utili di dettaglio per consentire il suddetto
reperimento, elementi che
il
medico certificatore dovrà inserire nel campo specifico della reperibilità. Ciò
risulta essere determinante soprattutto nei casi in cui l’indirizzo per la
reperibilità, seppur corretto, è insufficiente a consentire al medico di lista
la possibilità di rintracciare il lavoratore – es.contrade di notevole vastità,
frazioni, complessi comprendenti più palazzine ma con un unico numero civico.
E’
stato segnalato da diverse Strutture territoriali che continuano a pervenire
richieste di visite mediche domiciliari da parte dei datori di lavoro mediante
utilizzo del fax. Come è noto ai sensi
del Decreto
legge n.78 del 31 maggio 2010 convertito, con modificazioni, nella legge 30
luglio 2010, n. 122 - recepito dall’Istituto con la determinazione
Presidenziale n.75 del 30 luglio 2010 – l’Inps ha facoltà di definire “termini
e modalità per l’utilizzo esclusivo dei propri canali telematici…anche per
l’utilizzo dei servizi…resi”.
Pertanto,
le istanze di visite mediche di controllo che pervengono via fax potranno
essere accolte SOLO in eventuali possibili casi di interruzione del servizio
telematico connessi a problematiche di tipo tecnico.
Sarebbe
opportuno, dunque, avvertire il datore di lavoro che eventualmente inoltri
richieste con le pregresse modalità, circa l’esigenza di utilizzare
esclusivamente il canale telematico, non potendo più accettare richieste di
diversa tipologia.
Del
pari, sono abolite tutte le pregresse modalità informative circa l’esito delle
Visite domiciliari (invio per lettera della copia per il datore di lavoro)
poiché di tale esito ne saranno informati sempre per via telematica,
utilizzando l’apposita sezione a loro disposizione sul Portale. Resta salva
ogni altra comunicazione resa disponibile dalla procedura a seguito dell’apposizione
di specifici codici di trattazione (ad es. per sanzioni, giustificazioni ecc.)
Il
Direttore Generale
Nori

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Data news: 13/03/2012 Titolo: Visite mediche domiciliari. Precisazioni
www.inps.it
:News > Visite mediche domiciliari.
Precisazioni
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Il messaggio n. 4344 del 12 marzo 2012
fornisce ulteriori chiarimenti sulle modalità di richiesta e di
effettuazione delle visite di controllo domiciliari a cura dell’Inps.
Per quanto riguarda l’orario di reperibilità dei lavoratori del settore
pubblico in malattia, viene precisato che – allo stato attuale – il servizio
fornito dall’Inps non potrà coprire l’intero orario previsto dalle norme
attualmente in vigore per tali lavoratori (9.0013.00/15.0018.00),essendo
possibile effettuare le visite mediche di controllo unicamente nelle fasce di
reperibilità relative ai lavoratori del settore privato
(10.00-12.00/17.00-19.00). Riguardo le richieste da parte dei datori di lavoro,
si ricorda che con il nuovo sistema di richiesta online le stesse possono
essere inoltrate nell’arco delle 24 ore, con la precisazione che saranno
espletate per la fascia antimeridiana quelle pervenute entro le ore 9.00 e per
la fascia pomeridiana quelle pervenute entro le ore 12.00. Infine, viene
richiamata l’attenzione dei lavoratori e dei medici certificatori affinché sia
garantita la massima diligenza nell’indicazione di tutti gli elementi utili
alla reperibilità.

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