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Visualizzazione dei post da giugno, 2019

COSI’ E’ (SE VI PARE)

L’atto di indirizzo, emanato con il decreto ministeriale 2 agosto 2017, a proposito delle tutele da riconoscere ai medici fiscali, all’articolo 3, lettera f). così recita: “la convenzione disciplina le assenze per malattia e gravidanza e le assenze non retribuite” E, alla successiva letta J), recita: la convenzione prevede espressamente che l'attivita' di accertamento  medico legale dei medici convenzionati e' attivita' libero professionale avendo più o meno quasi tutti frequentato le scuole primarie, non è difficile comprendere il contenuto della norma. In base alla vigente disciplina, emanata ai sensi della legge 638/83, le assenze per malattia, infortunio,gravidanza e per altri documentati e giustificati motivi, sono già disciplinate e hanno una copertura economica, le prime tre, dal 31° giorno, con possibilità di estensione sin dal 1° giorno attraverso la sottoscrizione di una polizza, tramite l’ENPAM, come per i mmg; la seconda ha una copertura economica completa p

da mauro cavoli : L’ACN DELLA SPECIALISTICA AMBULATORIALE, CHI L’HA VISTO?

Si pubblica un fac simile di intesa tra OOSS e INPS per il recepimento dell’ACN della specialistica ambulatoriale, sulla falsa riga di quello adottato dallo stesso INPS per i medici a capitolato, dal SASN e dall’INAIL. Si chiarisce che tra i medici fiscali in possesso del titolo di specializzazione e quelli che ne sono sprovvisti, non vi è alcuna differenza normativa e/o economica. I primi sono inquadrati come specialisti, i secondi come medici generici ambulatoriali. Il Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il piacere, almeno si informi!” mauro BOZZA INTESA RECEPIMENTO ACN SPECIALISTICA AMBULATORIALE PREMESSO CHE Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, reca norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; la Legge 7 agosto 2015, n. 124, reca “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’art. 17, comma 1, lettera l; il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 reca modifiche e inte

importante !!!! : LA VENDITA DELLA FONTANA DI TREVI

Come abbiamo più volte ricordato, a legislazione vigente, con un rapporto parasubordinato generico ad ore o misto, non si possono ottenere TFR, ferie pagate, tredicesima, permessi legge 104/92, indennità malattia (riservata solo agli iscritti alla gestione separata, che, ovviamente non potranno mai essere i medici), ecc.. ottenibili esclusivamente con un rapporto parasubordinato del SSN , in particolare con quello della specialistica ambulatoriale e, in parte, con quello della medicina dei servizi. Alcuni di questi istituti, come ad esempio la copertura economica durante la malattia e l’infortunio, si possono sostituire attraverso la sottoscrizione di polizze assicurative. Quest’ultimi, tra l’altro, dopo la recente delibera ENPAM che ha esteso dal 31° giorno l’indennità di malattia ed infortunio per i liberi professionisti, si possono ottenere anche con la disciplina vigente, così come si può ottenere la copertura economica sin da primo giorno attraverso la sottoscrizione di apposita p

mauro :CONTRATTO FAI DA TE? NO SPECIALISTICA AMBULATORIALE? AHI, AHI, AHI

Per definire la tipologia del rapporto che dovrebbe essere riconosciuta ai medici fiscali, si usano spesso termini come: equivalente, equiparata, falsa riga, sovrapponibile, tipo ecc. all’ACN della specialistica ambulatoriale. L’ACN di cui sopra, che è un rapporto parasubordinato particolare, è previsto da precise norme di legge istitutive del SSN che lo rendono conforme ai CCNL, con tutto quello che ne consegue. Infatti, i “normali” rapporti parasubordinati intrattenuti con le PPAA, non prevedono tempo indeterminato (vero e non virtuale), ferie pagate, TFR, permessi legge 104/92, indennità varie, tredicesima, tutele sindacali, ecc, cioè tutte quelle tutele riconosciute ai lavoratori dipendenti con i CCNL. Tra l’altro, il decreto legislativo 75/2017, stabilisce che il rapporto tra INPS e i medici fiscali è disciplinato da “Apposite convenzioni” e, il successivo atto di indirizzo, chiarisce che si tratta di convenzione solo in forma di accordo collettivo nazionale, confermandone la natu

da Mauro Cavoli : BAMBOLE, NON C’E’ UNA LIRA

i n data  25 marzo 2019, la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è da considerare assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale. Con la stessa nota, la Ragioneria, come già chiarito dall’ufficio legislativo del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha così precisato: “si evidenzia che la soluzione proposta dall’INPS, secondo cui le visite fiscali nei confronti del personale appartenente alle Forze Armate, ai Corpi militari dello Stato e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco andrebbero svolte con oneri a carico dei datori di lavoro, non è in linea con quanto previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo 75/2017 relativo al trasferimento all’INPS dell’attività di controllo sulle assenze dei dipend

Cavoli:riflessioni e valutazioni

L’atto di indirizzo emanato con il decreto ministeriale 2 agosto 2017, prevede una convenzione in forma di accordo collettivo nazionale, non prevede, né presuppone, un accordo collettivo nazionale, né, tantomeno, un accordo collettivo nazionale del SSN, né tantomeno ancora, l’accordo collettivo nazionale per la specialistica ambulatoriale. Autorevoli esponenti, quindi si presuppone in possesso di conoscenze tecniche sicuramente al di sopra dei comuni mortali, di tanto in tanto lasciano scivolare che si possono ottenere con l’atto di indirizzo vigente, tipologie di accordi che possano vagamente far pensare a ben altri rapporti. Se si desidera ottenere le tutele previste nell’ACN della specialistica, bisogna chiedere quell’ACN , ovviamente adattato alla medicina fiscale e non cercare di piazzare convenzioni libero professionali , caso mai anche a rapporto orario per peggiorare anche i compensi e la qualità del lavoro, con le quali non si potranno mai ottenere ferie pagate, TFR, indennità