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Visualizzazione dei post da agosto, 2019

TE LO DO IO L’EQUO COMPENSO!!

Una delle maggiori conquiste degli ultimi tempi, di cui si vantano alcuni, sembra sia quella di aver ottenuto, dopo “30 anni di precariato” (forse si ha un’idea un po’ confusa del concetto di precariato) lo scalpo del decreto ministeriale 8 maggio 2008. Il decreto, come noto, aveva aggiornato, sulla base dell’indice ISTAT, i compensi previsti dal decreto ministeriale 12 ottobre 2000, determinati ai sensi della tabella A, DPR 17 febbraio 1992 recante “Tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni mediche chirurgiche riservata ai medici liberi professionisti” , abrogata dalla cd legge Bersani nel 2006. Le tariffe minime nazionali, inoltre, seppur abrogate, sono rimaste come “riferimento o suggerimento” anche per non umiliare la classe medica con compensi “Fai da te” che, in qualche caso, si sono collocati al di sotto della soglia della decenza. Successivamente, a dicembre 2017, è stata approvata la legge su l’equo compenso e si è in attesa della emanazione dei decreti che s

IT’S RAINING CATS AND DOGS

La consistenza numerica dei medici inseriti nella lista ad esaurimento , è stata determinata in base al combinato disposto dell’articolo 4, comma 5 e dell’articolo 7, comma 1, decreto ministeriale 18 aprile 1996. In pratica, come disposto anche dalla circolare 159/96, è previsto 1 medico sul territorio di competenza ogni 21 visite settimanali, ovvero 90 mensili ( per questo motivo il carico di lavoro è stato blindato a 90 visite ). Con la sottoscrizione della convenzione, la disciplina vigente, per l’immensa soddisfazione di qualcuno (gioia alle stelle, poi, dopo aver affossato anche l’ACN della specialistica ), viene completamente ed integralmente rimodulata non essendo prevista nessuna continuità con la normativa precedente. E’ soltanto una manifestazione propagandistica e probabilmente dettata soprattutto dalla paura visto che i tanti nodi stanno arrivando al pettine, quella di evocare, ultimamente, diritti precedenti appellandosi alla vecchia disciplina richiamando articoli e com

da Mauro Cavoli:TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE E .......INCOMPATIBILMENTE

La proposta di convenzione in corso di discussione, prevede incompatibilità “tombali” che escludono qualsiasi possibilità,  per il medico fiscale inserito nelle liste ad esaurimento , poter intrattenere altri rapporti, anche precari, sia con contratti di lavoro subordinato con qualsiasi datore che in convenzione con il SSN. La motivazione addotta per giustificare tali pesanti incompatibilità, è che si tratta di “ incompatibilità legata alla funzione esercitata”  quindi, “A prescindere” senza la possibilità, dunque, di un eventuale alleggerimento. Questa interpretazione potrebbe trovare un parallelo nell’attività dei giudici in una norma del Codice di Procedura Penale e, precisamente, nell’articolo 34, che recita: “Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi.....” L’incompatibilità alla funzione, è assoluta e non si affievolisce. Si è incompatibili, punto e basta. Ma solo quel gi

CCA NISCIUNO E’ FESSO

Come è noto anche ai bambini che frequentano la scuola primaria, per poter accedere all’ACN della specialistica ambulatoriale , cd sumai, occorre essere in possesso, tra gli altri requisiti, come recita l’articolo 19, comma 4, dell’Accordo, del titolo di specializzazione in una della branche specialistiche indicate nell’Accordo stesso.   E, fino a qui, non ci piove. Questa incredibile scoperta, al pari di quella dell’acqua calda, secondo autorevoli Fonti, non permetterebbe l’accesso all’ACN ai medici fiscali perchè non specialisti. A parte il fatto che tra i medici fiscali ve ne sono anche di specialisti, va invece ricordato che la norma inserita nell’ACN riguarda ESCLUSIVAMENTE l’inserimento, come recita il titolo stesso dell’articolo 19 in argomento, nelle graduatorie provinciali attraverso la presentazione di una domanda e successiva   valutazione dei titoli da parte dei Comitati Zonali. Il percorso proposto per accedere all’ACN della specialistica ambulatoriale, invece, era chiaro