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Visualizzazione dei post da giugno, 2020

COSI’ E’ (SE VI PARE)

Cerchiamo di ripercorrere, sulla base di documentazione ufficiale, il tragitto degli ultimi 3 anni, dalla data di entrata in vigore dell’atto di indirizzo, ad oggi.  Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2017 , è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 agosto 2017 contenente l’atto di indirizzo “per la stipula delle convezioni tra  l'INPS   e  le  organizzazioni sindacali di  categoria  comparativamente  piu'  rappresentative  sul piano nazionale che disciplinano il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento degli accertamenti  medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia”. Da settembre a novembre 2017 , si sono avuti incontri interlocutori riguardanti la trattativa sulle convenzioni tra INPS e tutte le OOSS fino ad arrivare agli incontri del 6 dicembre 2017 e 14 febbraio 2018 , dai quali sono state escluse, invece, alcune Organizzazioni sulla base di interlocuzioni avute dall’INPS con la SISAC e il Mini

SOGNO DI UNA NOTTE DI INIZIO ESTATE

Come risulta dal resoconto del 18 giugno della Commissione Bilancio della Camera, in settimana andrà in discussione il seguente emendamento n.83.09 riguardante la medicina fiscale, presentato al decreto legge “Rilancio”: Art.83- bis . (Riorganizzazione attività dì medicina fiscale) 1. Al fine di riorganizzare l'attività della medicina fiscale, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, i medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10- bis , decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino ad un massimo di 700 unità, entro tre mesi sono collocati, a domanda, previo giudizio di idoneità riguardante l'attività svolta e in base all'anzianità di incarico, con rapporto di impiego a tempo pieno e indeterminato nel ruolo sanitario dell'INPS ad esaurimento, nelle stesse sedi

SMOKE GETS IN YOUR EYES

Alle giuste preoccupazioni su quando si riprenderà l’attività, più di qualcuno risponde sempre con i soliti proclami. Abbiamo cercato più volte di spiegare, che l’impianto normativo è di una chiarezza che non lascia adito a dubbi: vi è una norma di legge che ha decretato lo stato di emergenza sanitaria il cui termine è previsto il 31 luglio (per ora); vi sono i DPCM attuativi che regolamentano l’attuazione dell’emergenza; vi sono le Direttive emanate dai Ministeri competenti, in particolare quella emanata dalla Funzione Pubblica; vi sono i protocolli stabiliti dal Ministero della Salute, INAIL e Protezione Civile; vi è, infine, il protocollo sulla sicurezza siglato tra INPS e OOSS. Sulla base del quadro normativo ricordato, l’attività della medicina fiscale non poteva e non può che riprendere, come tutte le attività in presenza, come recita la Direttiva della Funzione Pubblica, gradualmente e con i dovuti accorgimenti, entro la fine dello stato di emergenza. Se prima non veniva emanato

Addio Marco Bezzi (Alessandria -Piovera-)

Grazie Marco   per il   contributo   dato fin   dal 2006   al tentativo di soluzione dei   problemi della  nostra categoria . Pino Pignataro

LI STIAMO PERDENDO, LI STIAMO PERDENDO!!!!

L’emendamento 55.0.99 alla legge di Stabilità per il 2020, diventato poi norma con l’articolo 1, commi 458,459 e 460, al comma 458, recita: “Per assicurare all'INPS il presidio  delle  funzioni  relative all'invalidita'  civile,  di  cui  all'articolo   130   del   decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attivita' medico-legali in materia  previdenziale  e  assistenziale   affidategli,   l'INPS   e' autorizzato a stipulare con le organizzazioni sindacali di  categoria maggiormente rappresentative  in  ambito  nazionale,  con  effetto  a partire dall'anno 2021 e fermo restando l'avvio  della  procedura  di cui al comma 459 dall'anno 2020, convenzioni per il  conferimento  di incarichi di 35 ore settimanali ad un numero di medici non  superiore a 820 unita' all'anno”. E al comma 460: “Ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai commi 458 e 459, si provvede mediante assegnazione  all'INPS  di  7,2 milioni di