RICHIESTA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

 È stato pubblicata, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, tutta la documentazione per poter richiedere il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1, decreto legge 25 maggio 2021, n.73, cd contributo “Sostegni bis attività stagionali” a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e titolari di partita IVA.


Il contributo Sostegni bis attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto previsto all’art. 1 commi da 1 a 3 dello stesso decreto, consistente nell’erogazione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate di un importo pari al contributo di cui all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto “contributo Sostegni”) ottenuto dai soggetti che lo hanno richiesto e non oggetto di restituzione per indebita percezione. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.


L’ammontare del contributo viene erogato tramite accredito in conto corrente o riconoscimento di credito d’imposta:


• per i richiedenti che hanno beneficiato del contributo Sostegni, limitatamente alla differenza tra il contributo Sostegni bis attività stagionali spettante e il contributo Sostegni bis automatico precedentemente ottenuto. Se dall’istanza per il contributo Sostegni bis attività stagionali emerge un contributo inferiore al contributo Sostegni bis automatico ottenuto, non si dà luogo ad alcuna erogazione;


• per i richiedenti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni, per l’intero importo determinato in base alla presente istanza.


L’istanza deve essere presentata entro il 2 settembre 2021.


mauro


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